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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    I benefici previsti sono:
    • esenzione dall’Ires
    • esenzione dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili stabiliti dal Dpr 600/1973
    • le prestazioni e donazioni effettuate dalle persone fisiche a favore di queste associazioni hanno carattere di liberalitā ai fini delle imposte sui redditi ovvero sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

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      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      oltre tutto....dal 1 gennaio 2007...(la vera manna dei comuni)....tant'č che pullulano le manifestazioni medievali in ogni dove.....

      no, in nessun caso :-)
      Diritto tributario l'ho sostenuto a fine 2007

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        La norma contenuta nell’articolo 74) del Tuir "conferma che il sistema non č impostato in termini soggettivi, ma oggettivi, e le attivitā economiche esercitate dallo Stato sono sempre tassabili, salvo specifiche esenzioni

        Si č altresė precisato che la stessa norma dispone, al suo successivo comma, che non costituisce attivitā commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici e quelle relative ad attivitā previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, ivi incluse le aziende sanitarie locali.
        Dalla lettura della riportata norma si evince chiaramente come il legislatore tributario non abbia previsto nei confronti degli enti locali una ipotesi di esclusione (o di esenzione) di “principio”.
        In tal caso, infatti, la successiva disposizione “chiarificatrice” (secondo la quale non costituiscono attivitā commerciali quelle “istituzionali”), sarebbe incomprensibile e priva di logica. Non si comprenderebbe, in altri termini, per quale motivo il legislatore, da una parte, avrebbe escluso i suddetti enti dall’ambito di applicazione del tributo per poi precisare che non costituisce attivitā commerciale, e quindi imponibile, quella svolta per fini istituzionali. E’ di tutta evidenza che, se fosse stata reale intenzione del legislatore escludere i soggetti in parola dal novero dei soggetti passivi, ogni successiva precisazione sarebbe risultata non coerente in quanto superflua.

        L’articolo 74 del Tuir contiene due disposizioni la cui portata č assolutamente differente, come precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria con circolare n. 244/1999. La norma in commento prevede – verificandosi, come si č visto, l’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 74 del Tuir – un caso di esenzione e non quindi, giova ribadirlo, di esclusione. Tali ultime attivitā sono quelle poste in essere dagli enti in parola nella loro qualitā di pubblica autoritā riconducibili, quindi, ad atti e provvedimenti formali tipici delle autoritā sia centrali che locali preposte alla cura degli interessi dei consociati (certificazioni per l’anagrafe, stato civile, polizia locale, vigilanza, autorizzazioni, servizio sanitario nazionale, eccetera).
        Si deve quindi concludere che l’interpretazione da attribuirsi al comma 1 del richiamato articolo 74 sia quella di esonerare (e non di escludere) dal pagamento dell’imposta personale gli enti locali solo per quanto attiene alle attivitā istituzionali esercitate, mentre, per le ipotesi che non vi rientrano, si applicano le rispettive norme all’uopo previste.

        stelizia non la freghi.....:-)
        Poi non si č cercato di fare le pulci agli enti ecclesiastici per le attivitā commerciali?

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          Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
          Poi non si č cercato di fare le pulci agli enti ecclesiastici per le attivitā commerciali?

          seeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ahahahahaha

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            li rileva il crocifisso appeso....

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              na statuetta...4 ave maria....

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                seeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ahahahahaha
                A parole naturalmente...

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                  a parte gli scherzi....li si dovrebbe applicare il VALORE NORMALE....se fitti a prezzo simbolico io non li tasserei neppure.....

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    C) si, ma solo rientranti nell'esercizio di attivitā commerciali
                    Mi son confusa con l'Iva...ecco cosa c'era di strano...

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      a parte gli scherzi....li si dovrebbe applicare il VALORE NORMALE....se fitti a prezzo simbolico io non li tasserei neppure.....
                      Io non parlo di fitti...libri, gadget vari, ...anche se di solito si parla di offerte...

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                      Sto operando...
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