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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIl Documento di trasporto o DDT è un documento previsto dalla legge italiana in tema di trasporto delle merci, introdotto in parziale sostituzione della bolla di accompagnamento.....
quindi sul registro al 15 dicembre non annoto nulla...giusto??? aspetto il 31/12
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLa registrazione nei registri contabili
La registrazione delle fatture emesse :la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione (art.21 comma 4 Dpr.633/72) e deve essere registrata entro il termine di emissione .Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro (art.23).la registrazione va effettuata quindi entro 15 giorni dall'emissione, ma considerato il fatto, che ai fini dell'imposta a debito deve essere considerata nel periodo di competenza, al fine di evitare artifici contabili, la fattura emessa va registrata entro il mese di competenza e comunque entro 15 giorni dall'emissione. In caso di utilizzo di macchine elettrocontabili: entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione
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Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggiose non mi arriva fattura da ricevere.....autofatturo?...e con che scrittura...non mi ricordo
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Dopo esserti fatta una linea che rappresenta l'intervallo di tempo tra ad esempio la stipulazione del contratto e la sua scadenza devi individuare i mesi di competenza di un esercizio e quelli del successivo
in caso di rateo manifestazione finanziaria futura pagamento posticipato--->perciò devo aggiungere (nel bilancio dell'esercizio x, perché altrimenti è gravato in caso di costi o ne beneficia in caso di ricavi solo l'esercizio x+1)
in caso di risconto manifestazione finanziaria nell'esercizio pagamento anticipato--->perciò devo togliere (nel bilancio dell'esercizio x, perché altrimenti solo l'esercizio x risulta gravato in caso di costi o risulta beneficiarne in caso di ricavi)
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emettere autofattura entro 4 mesi
(ripassate i momenti impositivi iva :-)
Il termine di quattro mesi decorre da:
cessioni di beni immobili – dal momento della stipulazione dell’atto notarile di trasferimento;
cessione di beni mobili – dal momento della consegna o della spedizione del bene;
servizi: dal pagamento del corrispettivo.
Deroghe a tali regole generali si hanno nel caso di:
• cessione di beni in esecuzione di contratti di somministrazione: il momento impositivo coincide con ilpagamento del corrispettivo;
• cessione di beni in esecuzione di contratti estimatori (tipico nel settore dell’editoria): il momentoimpositivo coincide con quello della rivendita a terzi, ovvero - per i beni non restituiti – con la scadenzadel termine pattuito e, comunque, decorso un anno dalla consegna o spedizione;
• per i servizi di carattere periodico o continuativo: con il mese successivo a quello di esecuzione.
Per completezza d’argomento si ricorda che, se anteriormente al momento impositivo determinato secondo leregole sopra elencate, venga emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, il momento dieffettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella delpagamento.
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Una volta individuato il momento impositivo dell’operazione, nei 30 giorni successivi alloscadere del quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione (in pratica entro 5 mesi da quest’ultima):
• deve versare, tramite modello F24, l’imposta relativa alla fattura non ricevuta , setrattasi di operazione imponibile;
• deve emettere, in duplice esemplare, un’autofattura;
deve presentare all’Ufficio delle Entrate competente l’autofattura di cui sopra congiuntamenteall’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’Iva.
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