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    la memoria corta.....

    http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/17/banche-abi-cambia-i-dati-sulle-sofferenze-vuol-tranquillizzare-i-mercati-ma-non-funzionera/2471449/


    La
    querelle tra dato lordo e dato netto non è nuova in Italia, ma il passato non sembra aver insegnato molto: un precedente illustre è quello del gruppo Ferruzzi che del suo debito diffondeva solo il dato netto. Quando nel giugno del 1993 si conobbe finalmente l’entità dell’indebitamento lordo – 31mila miliardi di lire, circa 16 miliardi di euro, una cifra davvero enorme per l’epoca – il crac divenne inevitabile e il gruppo passò sotto il controllo di cinque banche pubbliche con la regia di Mediobanca.

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      il motivo per cui i crediti non performanti si sono accumulati nel corso degli anni risiede nel fatto che le banche sono state lente – o si sono opposte – nello svalutarli o a venderli a parti terze ai valori di mercato. Il riconoscimento delle perdite avrebbe divorato d’altronde ilcapitale già scarso delle banche, e la realtà sarebbe stata troppo pesante da accettare.
      E ora proprio la realtà, l’Abi, sembra aver deciso di oscurare. D’altronde, quella cifra – di 200 miliardi di euro – è decisamente allarmante.

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        Per capire bene certi argomenti arrivare al bilancio in contabilita' e studiare il diritto societario e le procedure concorsuali......

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          Deducibilità falsi crediti (penale?)

          L’adozione del riferimento ai ‘fatti materiali’, senza alcun richiamo alle ‘valutazioni’consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”.?

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            se successivamente a procedura esecutiva il cedente del bene recuperi in tutto o in parte il credito in precedenza insoddisfatto quali sono gli effetti ai fine ires? e ai fini iva?

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              non credo.....(lo ripeto)

              legge di stabilità 2016..

              A partire dalle procedure concorsuali aperte dal 1 gennaio 2017 è possibile emettere nota di variazione per il recupero dell'iva GIA' A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI IL CESSIONARIO O COMMITTENTE E' ASSOGGETTATO A PROCEDURA CONCORSUALE.
              ...
              ed i committenti o cessionari NON SONO TENUTI A REGISTRARE LE NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE


              mentre ora come funziona?

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                Le perdite fiscali IRES pregresse, in caso di fusione sono:

                a) riportabili, entro certi limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                b) riportabili, senza limiti, dalle società partecipanti alla fusione
                c) riortabili, senza limiti, dalla incorporante e nel limite del 70% dalle incorporate
                d) vengono definitivamente perse, senza opportunità di recupero

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                  In caso di fusione di società l'art. 172 TUIR dispone che:

                  a) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione
                  b) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione in proporzione al capitale conferito
                  c) le plusvalenze dei beni delle società fuse sono soggette a tassazione solo per importi superiori a un milione di euro
                  d) la fusione è una operazione neutra ai fini fiscali

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                    La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione:

                    a) è sempre possibile, ma il limite temporale è costituito dalla data dell’esercizio più prossimo che è stato chiuso, tra le società partecipanti alla fusione
                    b) è possibile fino al 1 gennaio dell’anno in cui viene deliberata
                    c) non è possibile
                    d) è possibile solo se la incorporante chiude il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno

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                      La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della scissione:

                      a) è ammissibile a condizione che non vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie
                      b) opera limitatamente ai casi di scissione totale
                      c) non è ammissibile
                      d) è possibile solo se le beneficiarie chiudono il proprio esercizio il 31 dicembre di ogni anno

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                      Sto operando...
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