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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi

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    nuova cfc

    Gli interventi in tema di controlled foreign companies, susseguitisi a un ritmo quasi frenetico nel corso degli ultimi mesi, meritano un particolare commento con riguardo ai redditi conseguiti da investimenti controllati detenuti in Svizzera da contribuenti residenti in Italia, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
    Per inquadrare al meglio la questione, è necessario procedere con ordine. L’art. 167 del TUIR, nella sua declinazione “black”, trova applicazione con riferimento alle società, imprese o enti controllati dal nostro Paese e residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale “privilegiato”: tale qualifica era originariamente riservata alle giurisdizioni con un livello di tassazione “sensibilmente inferiore” a quello italiano o, in alternativa, prive di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, così come individuati dagli artt. 1 e 2 del DM 21 novembre 2001 (la c.d. “black list”).
    Passando al caso di specie, la partecipazione di controllo detenuta in una società svizzera poteva ricadere nell’ambito di applicazione della norma in virtù di quanto sancito dall’art. 3 comma 1 del decreto: la disposizione, infatti, ampliava il criterio di tassazione per trasparenza ai redditi delle strutture che, pur non essendo residenti o localizzate in Stati o territori “paradisiaci”, godevano di regimi fiscali agevolati, citando al riguardo, tra le altre, le società svizzere holding, ausiliarie o di domicilio.
    Il comma 2, a sua volta, estendeva la disciplina ai redditi degli investimenti che usufruivano di regimi agevolati sostanzialmente analoghi a quelli espressamente citati al comma 1, in ragione di accordi o provvedimenti delle competenti Amministrazioni: proprio tale passaggio aveva portato l’Agenzia delle Entrate, con circolare n.18 del 12 febbraio 2002, a rendere la Confederazione un Paese oltremodo “sensibile”, riservando la qualifica di CFC a ogni società svizzera controllata dall’Italia, nella misura in cui titolare di un trattamento di sostanziale esenzione da imposta municipale e/o cantonale in virtù di un “ruling” con le Autorità locali.
    In tempi più recenti, la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha ridefinito, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il concetto di tassazione “sensibilmente inferiore” a quella nostrana, alzando l’asticella dal 30% al 50% del livello di imposizione italiano. Il DM 30 marzo 2015 ha quindi modificato la “black list” originaria, al fine di escludere gli Stati o i territori che non avevano più motivo per essere annoverati tra quelli “paradisiaci”, abrogando altresì, si ritiene con identica decorrenza, l’art. 3 del decreto e affidando al Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di individuare, con un provvedimento ad hoc, i regimi fiscali “speciali”.
    Venendo al nocciolo della questione, è plausibile che tale provvedimento non vedrà mai la luce: la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), infatti, oltre ad aver abrogato l’intero DM 21 novembre 2001, sembra aver dispensato l’Agenzia delle Entrate dal compito di predisporre la lista. La decisione assunta si spiega con la volontà di porre alla base della disciplina CFC “black” un unico criterio di identificazione degli investimenti “sensibili”: in particolare, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, si considereranno “privilegiati” tutti i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori che assicurino un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero dalla Norvegia e dall’Islanda.
    Quali conclusioni trarre, a questo punto, con riguardo al quesito di partenza, e quindi in merito ai redditi prodotti da società svizzere controllate dall’Italia nel 2015, in prospettiva CFC “black”?
    Chi scrive ritiene verosimile che l’avvicendarsi, quasi caotico, degli interventi qui sintetizzati, con le modifiche recate lo scorso anno alla lista e l’introduzione, a decorrere dal 2016, di un criterio di generale applicazione, non abbia creato alcun “vuoto” temporale: più precisamente, è plausibile che tutte le strutture svizzere debbano essere incluse nell’ambito di applicazione della disciplina CFC “black” già a partire da UNICO 2016, nella misura in cui assoggettate a un livello nominale di tassazione locale inferiore al 50% di quello nostrano.

    Tale conclusione si fonda soprattutto sul carattere che doveva avere il provvedimento poi abortito: l’art. 1 comma 680 della L. 190/2014, infatti, citava espressamente il carattere “non tassativo” dell’elencazione speciale la cui stesura era affidata, almeno sino a pochi giorni fa, all’Amministrazione finanziaria, lasciando così intravvedere da subito quell’applicazione “caso per caso” della CFC “black” che ha poi debuttato, in generale, con la legge di stabilità 2016.
    Di sicuro interesse sarà peraltro osservare su quali basi verrà calcolato il “nuovo” limite quantitativo: richiamando la relazione al DM 30 marzo 2015, la tassazione italiana assunta a riferimento dovrebbe essere il frutto della somma delle aliquote ordinarie IRES e IRAP, e quindi risultare pari al 31,4%, così da rendere “sensibile” un livello di imposizione locale nominale inferiore al 15,7%.

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      Legge stabilità 2016 - Modifiche alla disciplina dei costi "black list" e CFC

      Abrogazione integrale costi Black List e norme in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 - 12-bis del TUIR);

      Modifiche alla disciplina dei costi "black list" e CFC - Novità della legge di stabilità 2016
      In materia di fiscalità internazionale, la legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha previsto:
      - l'abrogazione integrale delle norme in materia di costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 - 12-bis del TUIR);
      - la rivisitazione della disciplina CFC (art. 167 del TUIR), al fine di riservare le penalizzazioni fiscali ai casi in cui le controllate scontano una tassazione nominale nello Stato estero inferiore di oltre il 50% a quella italiana.
      Con riferimento alla deducibilità dei c.d. "costi black list", essa sarà soggetta alle condizioni previste per ogni altro costo (inerenza e competenza) già a partire da UNICO 2017.
      Dal 2016, come accennato, il regime CFC troverà applicazione se la controllata estera è soggetta nello Stato estero ad un regime di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Tale regola si applicherà solo per Stati diversi da quelli UE o appartenenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
      Per questi ultimi, infatti, si applica ancora il regime delle CFC "non black list" di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, il quale rimane in vita alle medesime condizioni previste prima dell'approvazione della legge di stabilità 2016 (livello di tassazione estera inferiore di oltre di 50% a quello italiano e ricavi derivanti per oltre il 50% dai c.d. "passive income").
      Infine, si segnala che viene data attuazione alle direttive impartite dall'OCSE al fine di contenere i fenomeni di erosione della base imponibile derivanti dall'attività dei gruppi multinazionali. Gli obblighi (che saranno oggetto di apposite disposizioni attuative) sono posti a carico delle società (residenti in Italia) capogruppo di gruppi multinazionali il cui fatturato consolidato è almeno pari a 750 milioni di euro.
      I costi black list diventano ordinariamente deducibili a partire dall’esercizio 2016. Per le Cfc e gli altri regimi che fanno riferimento ai Paesi a fiscalità privilegiata, spazio a un criterio generalizzato, che prescinde da liste ed elenchi, basato su un tax rate nominale inferiore alla metà di quello italiano. Regole particolari per Paesi Ue e per quelli dello spazio economico europeo con scambio di informazioni. È quanto prevede la legge di Stabilità (legge 208/2015), pubblicata ieri in «Gazzetta Ufficiale».
      Deduzioni ordinarie
      Dopo le modifiche alla disciplina del reddito di impresa nei rapporti con l’estero introdotte nel corso del 2015, la legge di Stabilità interviene nuovamente sulle regole per i costi da fornitori black list e su quelle delle società controllate di Paesi a fiscalità privilegiata (Cfc).
      Vediamo il quadro aggiornato con le ultime disposizioni. Il Dlgs 147/2015 ha eliminato, con decorrenza dall’esercizio 2015, l’indeducibilità integrale (salvo esimente) dei costi sostenuti presso fornitori domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (Dm 23 gennaio 2002), sostituendola con la regola del valore normale. In pratica se il costo non eccede il valore normale, la deduzione è libera, mentre per dedurre l’eventuale importo che supera tale valore è richiesta la dimostrazione dell’esistenza di un particolare interesse economico. I costi black list, anche se contenuti nel valore normale, dovranno ancora essere annotati separatamente nel modello Unico 2016.
      Sempre in tema di black list, la legge 190/2014 ha inoltre stabilito che, per il regime dei costi, devono considerarsi solo gli Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni (il Dm 27 aprile 2015 ha conseguentemente riscritto l’elenco rilevante), a prescindere dal livello di tassazione.
      Dal 2016 si cambia ancora: il comma 142 della legge di Stabilità abroga i commi da 10 a 12 dell’articolo 110 del Tuir e dunque cancella ogni speciale regime per i costi da fornitori black list. La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza).
      Resta invece in vigore l’obbligo di comunicazioni delle operazioni Iva attive e passive effettuate con tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente).
      Cfc senza liste
      Una seconda novità riguarda i Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti per la norma sulle società controllate (Cfc) di cui all’articolo 167 del Tuir. In luogo degli attuali riferimenti alle liste emanate dal Ministero (Dm 21 novembre 2001, come sostituito dal Dm 30 marzo 2015), viene introdotto (nuovo comma 4 dell’articolo 167 del Tuir) un criterio di carattere generale secondo cui si considerano a regime fiscale privilegiato tutti gli Stati o territori nei quali la disciplina fiscale, anche speciale, prevede un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. In buona sostanza, laddove sussista la condizione prevista dalla legge (tax rate inferiore alla metà di quello italiano), il regime Cfc si applicherà senza necessità di inclusione dello Stato in una particolare black list.
      Tale regola, che scatta dal periodo di imposta 2016, riguarda solo Stati diversi da quelli Ue, o da quelli inclusi nello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Questi ultimi, solo in presenza delle condizioni previste dal comma 8-bis dell’articolo 167 (passive income superiori al 50% e tax rate effettivo inferiore al 50% di quello italiano), saranno assoggettati alla disciplina Cfc al pari di ogni altro Paese white list.
      Applicazione estesa
      Sempre con decorrenza dal 2016, il comma 143 della Stabilità prevede che il nuovo criterio generale di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 167, comma 4) vale per ogni altra disposizione di legge o regolamentare che fa riferimento alle black list previste dall’articolo 167 del Tuir. Si tratterà, ad esempio, delle norme che stabiliscono la tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 47, comma 4, e articolo 89, comma 3, Tuir), quelle su inapplicabilità della Pex per partecipazioni in società residenti in tali Paesi (articolo 87, lettera c) o quelle sulla tassazione integrale dei capital gain delle persone fisiche (articolo 68, comma 4).
      Tornando al regime Cfc, viene corretta anche la misura della tassazione a cui sono soggetti i redditi imputati al socio di controllo. In particolare, si sostituisce la previsione di una tassazione non inferiore al 27% con quella di una tassazione non inferiore all’aliquota dell’Ires. Ciò in previsione della modifica disposta dalla medesima legge di Stabilità (dal 27,5% al 24% dall’esercizio 2017)

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        http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...ataly/2386950/

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          Grazie e Buon Pranzo! Ho da leggere dopo

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            https://www.youtube.com/watch?v=bdPFgksolos

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Il degrado della società.....

              " L'eccessivo livello delle aliquote è causa tecnica di evasione"...si parla di un evasione di sopravvivenza.....magari si arriverà in futuro anche ad una corruzione da sopravvivenza....."

              http://quifinanza.it/lavoro/pensione...tipendio/2290/
              Sante parole...

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                Strelizia.... Nel viaggio ti ho pensato...con quelle dubbie prova...Ebridi-689 le inserisci nella parte della tabella visivamente libere(senza dati contando anche il "non" che impegna un posto)...cioè non le logicamente libere...
                Prova ....dovrebbe funzionare

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                  Ho scritto con i piedi spero si capisca..ciao

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    Si, ho capito che si risolve solo considerando l'agenzia senza nome mondo vacanze, anche se anche della seconda non conosco il prezzo del viaggio e so solo che non propone come visita guidata le isole Shetland. Solo che non mi piace come e' scritto...
                    Originariamente inviato da Limavy Visualizza il messaggio
                    Strelizia.... Nel viaggio ti ho pensato...con quelle dubbie prova...Ebridi-689 le inserisci nella parte della tabella visivamente libere(senza dati contando anche il "non" che impegna un posto)...cioè non le logicamente libere...
                    Prova ....dovrebbe funzionare
                    Il dubbio era legato solo al fatto se considerare l'"agenzia" mondo vacanze oppure no. Per me continua ad essere solo l'unico
                    modo per risolvere ...ho risolto come nell'allegato...
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                      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                      Il dubbio era legato solo al fatto se considerare l'"agenzia" mondo vacanze oppure no. Per me continua ad essere solo l'unico
                      modo per risolvere ...ho risolto come nell'allegato...
                      Ma è sbagliato, vado per gradi, con i soli dati ottengo cio' che ho scritto in questo allegato
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