A che serve il fondo patrimoniale?
Un errore in una dichiarazione dei redditi, un accertamento fiscale contro il quale non si dispone di sufficienti prove a proprio favore, un atto di vendita non correttamente inquadrato dal punto di vista fiscale, possono portare a sanzioni tributarie di gran lunga superiori ai risparmi di una vita. Sicché, in quei casi, sempre meglio mettere i soldi sotto il materasso. Ma poiché le case non si possono nascondere, il codice civile del 1942 aveva previsto un apposito istituto, il fondo patrimoniale, con lo scopo di tutelare la casa coniugale, il terreno di famiglia, l’abitazione ereditata dai genitori e luogo di antichi ricordi.
Lo stesso discorso, ovviamente, vale per qualsiasi altro tipo di creditore privato: una banca, un fornitore, ecc.
Come funziona il fondo patrimoniale?
In sintesi la legge prevedeva – e, almeno in astratto, prevede tutt’ora – che i beni del fondo e i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori per debiti che questi conoscevano essere estranei ai bisogni della famiglia.
In pratica, un creditore (sia esso Equitalia o chiunque altro) può rivalersi sul fondo solo per debiti contratti dai coniugi per i bisogni della famiglia o per bisogni diversi che il creditore non sapeva essere estranei all’interesse familiare al momento in cui è sorta l’obbligazione. In tal caso, il creditore può, ad esempio, iscrivere ipoteca sui beni del fondo.
Resta ferma la possibilità per il coniuge di provare in giudizio che il suo debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari e che il creditore ne è a conoscenza
Per esempio:
Un imprenditore individuale destina nel fondo un immobile in comunione legale con la moglie. Se egli riceve credito da una banca per la sua ditta individuale dalla quale si presume che la famiglia tragga i redditi per il suo adeguato mantenimento, in caso di mancata restituzione del debito, la banca può procedere ad esecuzione sulla quota di proprietà immobiliare dell’imprenditore.
Quest’ultimo, però, può provare in giudizio che il suo debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari e che la banca ne è a conoscenza.
Un altro esempio:
Un uomo non paga le spese di condominio. Poiché detti oneri sono indissolubilmente collegati al tetto e quindi alla sopravvivenza della stessa famiglia, l’amministratore di condominio può, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, iscrivere ipoteca sulla casa e poi pignorarla.
Resta fermo il fatto che, se il fondo è stato costituito allo scopo di frodare i creditori, quindi:
– quando il debito era già stato contratto,
– e sempre che il debitore non abbia altri immobili di valore sufficiente a soddisfare i crediti se non quello o quelli inseriti nel fondo stesso,
allora in tal caso qualsiasi creditore, anche quello sorto per debiti non rivolti alle esigenze della famiglia, può chiedere al tribunale la revocatoria del fondo patrimoniale. L’esercizio di tale azione si prescrive in cinque anni.
Equitalia può aggredire il fondo patrimoniale
Come dicevamo in apertura, queste regole sono state via via stravolte un po’ dalla giurisprudenza, un po’ dalle interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria, un po’ dalle ultime leggi. Vediamo perché.
Innanzitutto secondo una risoluzione ministeriale il concetto di estraneità del debito ai bisogni familiari non si applica ai debiti tributari; quindi, i beni e i proventi del fondo sono sempre aggredibili
Dello stesso parere è stata, di recente, la Cassazione, secondo cui ogni debito contratto con il fisco sarebbe connesso ai bisogni della famiglia: ciò vale per i redditi da lavoro dipendente o autonomo, da attività professionale o d’impresa, quando essi sono il principale mezzo di sostentamento della famiglia.
In ogni caso è bene ricordare che Equitalia può iscrivere ipoteca (anche sulla prima casa) solo se il proprio credito ha raggiunto almeno 20.000 euro. Invece se vuol poi metterlo in vendita, il credito deve arrivare almeno a 120.000 euro.
Equitalia non deve fornire alcuna prova
Ancora più ferrea l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte con una sentenza di due giorni fa : Equitalia può iscrivere ipoteca sull’immobile costituito nel fondo patrimoniale senza dover provare l’estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia. Prova, che dev’essere fornita invece dal contribuente.
Insomma, secondo i giudici, quando la controparte è il fisco, si ha un’inversione dell’onere della prova a sfavore del contribuente: l’onere della prova che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità, grava sul proprietario dei beni costituiti in fondo patrimoniale
Equitalia non deve agire con la revocatoria
Una recente modifica al codice civile consente al creditore, e quindi anche ad Equitalia, di iscrivere ipoteca e pignorare i beni del fondo patrimoniale senza neanche procedere con la causa di revocatoria se questi trascrive il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dalla data in cui il fondo è stato trascritto nell’atto di matrimonio.
In buona sostanza, anche dopo la costituzione del fondo patrimoniale, il debitore non è salvo: è sufficiente che Equitalia, nell’anno successivo, trascriva un pignoramento nei pubblici registri, per far decadere – senza neanche bisogno di revocatoria – il fondo.
Nei successivi 4 anni, peraltro, resta sempre la possibilità della revocatoria (per un totale di 5 anni dalla costituzione del fondo).
In sintesi
In sintesi, ben si comprende come oggi un fondo patrimoniale difficilmente tutela dai debiti contratti con il fisco e, in particolare, tutti i quei contribuenti che hanno pendenti delle cartelle di pagamento non pagate.
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