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    Sentenza 28 febbraio 2015 tribunale di UDINE

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      http://giornalesm.com/san-marino-ndr...no-la-finstar/

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        http://www.libertas.sm/cont/news/san.../116552/1.html

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          probabile domanda...novità

          Rinunce a crediti


          contabile

          La società debitrice, dopo aver contabilizzato la rinuncia da parte del socio nelle poste patrimoniali (senza transito da conto economico) non dovrà procedere ad effettuare alcuna variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi
          La rinuncia al diritto di restituzione trasforma dunque il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

          In ambito fiscale (disciplina del reddito di impresa)

          Laddove il valore fiscale del credito coincida con il valore nominale ,salvo l’obbligo di comunicazione del valore fiscale,(Che scatta anche in presenza di rinunce a crediti aventi valore fiscale coincidente con l’importo nominale) la rinuncia al credito non ha alcuna rilevanza fiscale per il debitore. In questi casi, non possono sorgere salti di imposta, in quanto, a fronte della irrilevanza della sopravvenienza attiva della debitrice, non si avranno deduzioni fiscali per i creditori .

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          NB : Nessun salto di imposta nasce anche qualora il socio ceda successivamente la partecipazione (il cui costo è stato aumentato per effetto della rinuncia) e questa non goda della Pex mancando alcuno dei requisiti di cui all’art. 87 del Tuir. È vero infatti che l’operazione (rinuncia al credito e cessione) produrrà una minusvalenza deducibile (o una minor plusvalenza tassabile), ma a fronte di quest’ultima, si avrà un minor costo fiscale delle quote o delle azioni in capo al cessionario, con corrispondenti ripercussioni sulle successive vicende della partecipazione.
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          In presenza invece di crediti che,
          in capo al socio creditore, hanno un costo fiscale inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà l’emersione di un reddito imponibile pari alla differenza tra il valore nominale del credito (che corrisponde all’incremento patrimoniale della debitrice) e costo fiscale dello stesso

          Ultima modifica di ROL; 17-02-2016, 09:44.

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            probabile domanda...novità

            Rinunce a crediti


            contabile

            La società debitrice, dopo aver contabilizzato la rinuncia da parte del socio nelle poste patrimoniali (senza transito da conto economico) non dovrà procedere ad effettuare alcuna variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi
            La rinuncia al diritto di restituzione trasforma dunque il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.

            In ambito fiscale (disciplina del reddito di impresa)

            Laddove il valore fiscale del credito coincida con il valore nominale ,salvo l’obbligo di comunicazione del valore fiscale,(Che scatta anche in presenza di rinunce a crediti aventi valore fiscale coincidente con l’importo nominale) la rinuncia al credito non ha alcuna rilevanza fiscale per il debitore. In questi casi, non possono sorgere salti di imposta, in quanto, a fronte della irrilevanza della sopravvenienza attiva della debitrice, non si avranno deduzioni fiscali per i creditori .

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            NB : Nessun salto di imposta nasce anche qualora il socio ceda successivamente la partecipazione (il cui costo è stato aumentato per effetto della rinuncia) e questa non goda della Pex mancando alcuno dei requisiti di cui all’art. 87 del Tuir. È vero infatti che l’operazione (rinuncia al credito e cessione) produrrà una minusvalenza deducibile (o una minor plusvalenza tassabile), ma a fronte di quest’ultima, si avrà un minor costo fiscale delle quote o delle azioni in capo al cessionario, con corrispondenti ripercussioni sulle successive vicende della partecipazione.
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            In presenza invece di crediti che,
            in capo al socio creditore, hanno un costo fiscale inferiore al valore nominale, la rinuncia produrrà l’emersione di un reddito imponibile pari alla differenza tra il valore nominale del credito (che corrisponde all’incremento patrimoniale della debitrice) e costo fiscale dello stesso







            Il decreto sulla internazionalizzazione delle imprese modifica il regime delle sopravvenienze attive derivanti dalle rinunce a crediti dei soci.

            Con decorrenza dall’esercizio 2016, l’operazione non genererà reddito imponibile per l’impresa debitrice solamente entro il limite del valore fiscale del credito del socio, che quest’ultimo dovrà comunicare per iscritto alla partecipata.

            Specularmente, il socio incrementa il valore della partecipazione di un importo pari al costo fiscale del credito rinunciato. La norma prescinde dalle modalità utilizzate per contabilizzare la rinuncia.

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              probabile domanda con collegamento.....


              Come sopra ricordato, l’art. 94, comma 6, del Tuir, stabilisce l’irrilevanza reddituale del credito rinunciato (che, nel limite del suo valore fiscale, si aggiunge al costo delle azioni o quote) mentre l’art. 101, comma 5, prevede, in linea generale, che una rinuncia al credito, comportandone la cancellazione dal bilancio, è tale da far insorgere gli elementi certi e precisi per la deduzione della perdita.
              È tuttora da ritenere che, per il caso di rinunce a crediti attuate da soci con finalità di sostegno patrimoniale alle partecipate, le disposizioni dell’art. 94 del Tuir, in quanto specifiche, siano tali da prevalere sulle regole generali previste dall’art. 101 e che dunque la rinuncia in esame, anche se riguardante crediti commerciali, non sia in grado di generare perdite su crediti fiscalmente deducibili a norma dell’art. 101 del Tuir.

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                nota bene

                Le novità introdotte dal decreto internazionalizzazione sul regime delle sopravvenienze attive derivanti da rinunce a crediti dei soci riguardano la disciplina del reddito di impresa delle società sia in regime Ires (società di capitali) che Irpef (società di persone).


                Le nuove norme non si estendono invece all’Irap delle società di capitali, tributo la cui base imponibile è infatti determinata esclusivamente sulle risultanze del conto economico civilistico e senza che assumano rilevanza le variazioni fiscali previste dal Tuir.

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                  http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...6.02.17_04.pdf

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                    la svoltata

                    http://www.fiscooggi.it/files/u4/ras...6.02.17_03.pdf

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                      La perdita su crediti si configura non solo quando viene mancare giuridicamente il diritto vantato su un bene (come succede nella perdita di beni) ma anche quando il credito non sia esigibile.

                      Per poter essere dedotte fiscalmente le perdite su crediti devono essere determinate da elementi certi e precisi ed in alcuni casi il legislatore ha individuato una serie di ipotesi per le quali la precisione e certezza sono determinate ex lege, come ad esempio quando il credito è cancellato in seguito all’applicazione dei principi contabili (oic e ias)

                      Domanda….Quali sono le operazioni che comportano la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione di questi principi?

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