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concorso agenzia delle entrate 2015 - 892 posti per funzionari amministrativi
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioNOOOO, però le liste d'attesa sono sempre lunghe negli ospedali pubblici e mi chiedo se il motivo sia sempre quello: sono gonfiate
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiodomani mi devo svegliare presto....ti saluto strelizia
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio[QUOTE ROL1189870]mi è "piaciuta" la scena dei magistrati trasferiti......
si questo...
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Nota bene: non fate confusione con il trattamento civilistico
Il disavanzo da fusione dovrà essere imputato (art.2504-bis co.4 cod.civ.):
- ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipante alla fusione
- per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal n.6 dell’art.2426 cod.civ., ad avviamento.
L’avanzo dovrà invece essere rilevato, in alternativa (art.2504-bis, co.4 cod.civ.):
- in una voce dei fondi per rischi e oneri, se è originato dalla previsione di negativi od insoddisfacenti risultati futuri;
- in una riserva di patrimonio netto, se rappresenta la conseguenza di un’acquisizione ben negoziata (“buon affare”).
La suddetta disciplina si applica sia alle differenze da annullamento che a quelle da concambio.Ultima modifica di ROL; 17-02-2016, 09:44.
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particolarità (eccezione alla neutralità fiscale)
Si segnala tuttavia che, in relazione alle operazione di fusione c.d. eterogenee, ossia quelle che hanno per oggetto società di capitali ed enti non commerciali:
(i) i beni dell’incorporata confluiti nell’attività d’impresa dell’ente non commerciale, incorporante, beneficiano del regime di neutralità fiscale dell’art.172 Tuir;
(ii) i beni della società non imputati nell’attività commerciale dell’ente si considerano realizzati al valore normale, generando plusvalenze imponibili in analogia a quanto previsto per le operazioni di trasformazione eterogenea (Cfr. Risoluzione n.102/09).
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