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    Lo scambio di informazioni...

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      Http://www.idiavoli.com/db-troppo-grande-per-fallire/

      .........

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        Sentenza CTP di REGGIO EMILIA N 351/03/2015

        " la sentenza dichiarativa di fallimento del debitore comprova solo la CERTEZZA DELLA PERDITA, ma non anche la SUA INERENZA" come costo.

        (una delle prime prime pronunce che pone in relazione deducibilità per perdite su crediti e vincolo di inerenza ai fini della medesima deducibilità, con conseguenze di particolare rilievo soprattutto quando le perdite derivano da crediti nei confronti di soggetti che hanno, in qualche modo, interessi in comune (società appartenenti allo stesso gruppo..)

        In Emilia potrebbe essere una sottodomanda..:-)

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          (L'a.e. può sempre disconoscere la deducibilità delle perdite su crediti in caso di errata applicazione dei principi contabili oppure contestando l'economicità o elusività dell'operazione)

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            Novità....

            Le perdite eventualmente non dedotte nei relativi periodi previsti dal fisco (sentenza dichiarativa per il fallimento ecc) le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili, anche se dedotte in un periodo di imposta successivo, purchè tale deduzione sia effettuata nel'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili decorrenza dal periodo di imposta in corso dalla data del 07/10/2015

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Novità....

              Le perdite eventualmente non dedotte nei relativi periodi previsti dal fisco (sentenza dichiarativa per il fallimento ecc) le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili, anche se dedotte in un periodo di imposta successivo, purchè tale deduzione sia effettuata nel'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili decorrenza dal periodo di imposta in corso dalla data del 07/10/2015
              (nell'ambito delle procedure concorsuali)--> 101 comma 5 bis tuir

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                Alcuni concetti di sistema…….

                Continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e di quello della neutralità della fusione sono principi strettamente concatenati, essendo il primo presupposto del secondo.

                Il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti non riguarda solo la normativa delle operazioni straordinarie ma è un principio ispiratore dell’intera dottrina tributaria sul reddito di impresa, principio strettamente collegato al cosiddetto regime dei beni d’impresa. Ciascun “bene d’impresa” è suscettibile di dar luogo, prima o poi, con la sua alienazione o, al limite, con il suo perimento, a componenti positive o negative di reddito.

                Un bene che entra a far parte del patrimonio di un’impresa non può uscirne, dal punto di vista fiscale, se non generando un ricavo, (o una plusvalenza nel caso si tratti di bene strumentale). Elemento fondamentale del regime dei beni d’impresa è la determinazione di un valore fiscalmente riconosciuto per ciascun componente del patrimonio dell’impresa.

                I concetti di regime dei beni d’impresa e di valore fiscalmente riconosciuto sono collegati. Difatti è con riferimento al valore fiscalmente riconosciuto ed alle sue variazioni che viene misurato il sorgere delle componenti reddituali positive o negative, le quali concorrono alla determinazione della base imponibile.

                In sintesi secondo il principio di continuità, ogni periodo di imposta è collegato con i precedenti, da cui recepisce i valori fiscalmente riconosciuti, e con i successivi, cui trasmette a sua volta tali valori.
                Accade, però, che i valori fiscalmente riconosciuti si discostino dai valori correnti, sì da determinare giorno per giorno differenze tra valori fiscalmente riconosciuti e valori attuali. Nell’impossibilità di riadeguare tale scostamento, ogni volta che esso si verifica, il nostro sistema fiscale prevede che la differenza tra valori correnti e valori contabili assuma rilievo fiscale solo in caso di cessione del bene (al più tardi all’atto della liquidazione dell’impresa). Fino a tale momento saranno presenti delle plusvalenze o minusvalenze latenti, irrilevanti agli effetti del reddito imponibile.

                Le Fusioni e scissioni sono fattispecie che possano dare rilievo fiscale alle plusvalenze e minusvalenze latenti?


                La risposta dipende dal tipo di concezione (natura giuridica) che si vuole dare a queste operazioni Se si aderisce alla concezione estintivo-creativa sembrerebbe ad esempio che con la fusione si delinei una sorta di cessione dei beni dalle società fuse o incorporate, alla società risultante dalla fusione o incorporante: cessione idonea a dare rilevanza fiscale all’operazione.

                Se, invece si considera la fusione come evento solo modificativo dell’atto costitutivo,(scelta fatta dal nostro legislatore) essa non appare idonea a generare tale rilevanza. Il discorso sulla idoneità della fusione a dare rilevanza fiscale alle plusvalenze latenti ci porta il principio della neutralità della fusione. In base ad esso, l’operazione di fusione, non solo non costituisce evento idoneo a generare la tassazione delle plusvalenze latenti, ma è neutrale anche con riferimento all’insorgere delle differenze di fusione. In sintesi il passaggio di un patrimonio da una società ad un’altra non genera materia imponibile.
                Ultima modifica di ROL; 15-02-2016, 10:02.

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                  Definizione del VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO per bene strumentale, bene meramente patrimoniale e partecipazioni immobilizzate

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                    CONFERIMENTO

                    --> regime di neutralità

                    --> realizzo controllato

                    --> realizzo al valore normale

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                      http://www.ilfattoquotidiano.it/2016...tagli/2465455/

                      Come previsto 3 anni fa......

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                      Sto operando...
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