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      conferente persona fisica non titolare di reddito d'impresa

      a)in generale,si applica il regime fiscale del realizzo ex art.9 TUIR


      b)deroga scambi di partecipazioni con requisiti ai sensi dell'art.177 TUIR,si applica il regime del realizzo controllato ex art.177TUIR

      conferente titolare di reddito d'impresa


      a)singoli beni,si applica il regime fiscale del realizzo ex art.9 TUIR


      b)azienda o ramo di azienda,si applica il regime della neutralità ex art.176 TUIR


      c)partecipazione di controllo o collegamento,si applica il regime della tassazione a valori contabili ex art.175 TUIR

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        Alcuni concetti di sistema…….

        Continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e di quello della neutralità della fusione sono principi strettamente concatenati, essendo il primo presupposto del secondo.

        Il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti non riguarda solo la normativa delle operazioni straordinarie ma è un principio ispiratore dell’intera dottrina tributaria sul reddito di impresa, principio strettamente collegato al cosiddetto regime dei beni d’impresa. Ciascun “bene d’impresa” è suscettibile di dar luogo, prima o poi, con la sua alienazione o, al limite, con il suo perimento, a componenti positive o negative di reddito.

        Un bene che entra a far parte del patrimonio di un’impresa non può uscirne, dal punto di vista fiscale, se non generando un ricavo, (o una plusvalenza nel caso si tratti di bene strumentale). Elemento fondamentale del regime dei beni d’impresa è la determinazione di un valore fiscalmente riconosciuto per ciascun componente del patrimonio dell’impresa.

        I concetti di regime dei beni d’impresa e di valore fiscalmente riconosciuto sono collegati. Difatti è con riferimento al valore fiscalmente riconosciuto ed alle sue variazioni che viene misurato il sorgere delle componenti reddituali positive o negative, le quali concorrono alla determinazione della base imponibile.

        In sintesi secondo il principio di continuità, ogni periodo di imposta è collegato con i precedenti, da cui recepisce i valori fiscalmente riconosciuti, e con i successivi, cui trasmette a sua volta tali valori.
        Accade, però, che i valori fiscalmente riconosciuti si discostino dai valori correnti, sì da determinare giorno per giorno differenze tra valori fiscalmente riconosciuti e valori attuali. Nell’impossibilità di riadeguare tale scostamento, ogni volta che esso si verifica, il nostro sistema fiscale prevede che la differenza tra valori correnti e valori contabili assuma rilievo fiscale solo in caso di cessione del bene (al più tardi all’atto della liquidazione dell’impresa). Fino a tale momento saranno presenti delle plusvalenze o minusvalenze latenti, irrilevanti agli effetti del reddito imponibile.

        Le Fusioni e scissioni sono fattispecie che possano dare rilievo fiscale alle plusvalenze e minusvalenze latenti?


        La risposta dipende dal tipo di concezione (natura giuridica) che si vuole dare a queste operazioni Se si aderisce alla concezione estintivo-creativa sembrerebbe ad esempio che con la fusione si delinei una sorta di cessione dei beni dalle società fuse o incorporate, alla società risultante dalla fusione o incorporante: cessione idonea a dare rilevanza fiscale all’operazione.

        Se, invece si considera la fusione come evento solo modificativo dell’atto costitutivo,(scelta fatta dal nostro legislatore) essa non appare idonea a generare tale rilevanza. Il discorso sulla idoneità della fusione a dare rilevanza fiscale alle plusvalenze latenti ci porta il principio della neutralità della fusione. In base ad esso, l’operazione di fusione, non solo non costituisce evento idoneo a generare la tassazione delle plusvalenze latenti, ma è neutrale anche con riferimento all’insorgere delle differenze di fusione. In sintesi il passaggio di un patrimonio da una società ad un’altra non genera materia imponibile.

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Cosa s'intende per AFFRANCAMENTO?
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            [QUOTE=ROL;1189755]Il conferimento delle aziende e rami d’aziende sono regolati dall’articolo 176 tuir (regime di neutralità)

            Il conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento sono regolati dagli art 175 e 177 (realizzo controllato-->

            Se il valore della partecipazione iscritto dal conferitario risulti superiore all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione scambiata, generando un incremento di patrimonio netto, l’operazione in esame comporterebbe l’emersione di una plusvalenza in capo al conferente; viceversa, si realizzerebbe contabilmente una minusvalenza nell’ipotesi in cui, per effetto del conferimento, il conferitario aumenti il proprio patrimonio netto ma per un ammontare inferiore al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita.

            L’operazione contabilmente non è destinata a generare alcuna plusvalenza o minusvalenza solo qualora l’incremento di patrimonio netto effettuato dal conferitario risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite presso il conferente.

            Il conferitario rimane quindi in una certa misura «arbitro» del realizzo controllato: gli scambi di partecipazioni possono allora avvenire in neutralità, vale a dire, senza l’emersione di alcuna differenza imponibile in capo al conferente e senza implicare il riconoscimento in capo al conferitario di valori fiscali più elevati rispetto a quelli esistenti presso il conferente

            NOTA BENE
            Tale neutralità non assume tuttavia alcuna valenza agevolativa ma, garantendo una perfetta simmetria tra la posizione fiscale del conferente e quella del conferitario, denota piuttosto carattere tipicamente strutturale.-à Si tratta, dunque, di operazioni più «simmetriche» che «neutrali», come confermano, da un lato, o la simmetria tra

            - l’assoggettamento ad imposizione di una plusvalenza da conferimento e il riconoscimento in capo al conferita rio di maggiori valori delle partecipazioni ricevute, suscettibili di generare maggiori deduzioni future,oppure……appunto la neutralità.
            - (la simmetria tra la mancata tassazione della suddetta plusvalenza in capo al conferente e la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti presso il conferitario.)

            NOTA BENE
            Che si tratti di un fenomeno strutturale appare evidente ove si consideri appunto che il sistema del «realizzo controllato» rende possibile l’identità tra «valori fiscali» e «valori civili», mentre nel conferimento neutrale di aziende questa divaricazione «civile-fiscale» tendenzialmente si verifica.(prospetto di riconciliazione)

            Qui invece il valore civilisticamente iscritto dal conferitario diventa il parametro di determinazione della componente reddituale realizzata dal conferente.


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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              L’avanzo o il disavanzo da concambio sono configurabili soltanto rispetto a quelle fusioni in cui la società incorporante non partecipi integralmente del capitale sociale dell’incorporata. In tal caso i soci della società incorporata entrano a far parte della compagine sociale dell’incorporante; essi ricevono – in luogo delle azioni della società incorporata da essi possedute (e che vengono annullate) – le azioni della società incorporante (che a tal scopo provvede ad aumentare il
              proprio capitale sociale), sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione.



              L’avanzo o il disavanzo da annullamento sono configurabili soltanto rispetto a quelle fusioni (meno frequenti) in cui la società incorporante partecipi integralmente del capitale sociale dell’incorporata. In tal caso la fusione comporta l’annullamento della partecipazione dell’incorporante rispetto all’incorporata; in luogo della partecipazione viene iscritto in bilancio il patrimonio (attività e passività) della società incorporata.

              avanzo da concambio:
              patrimonio della società incorporata o fusa 500;
              aumento di capitale 400;
              avanzo = 100

              avanzo da annullamento:
              patrimonio della società incorporata 500;
              valore della partecipazione annullata 400;
              avanzo = 100

              Si ha disavanzo se la differenza di cui sopra è positiva;

              ad esempio:

              disavanzo da concambio:

              patrimonio della società incorporata o fusa 400;
              aumento di capitale 500;
              disavanzo = 100

              disavanzo da annullamento:

              patrimonio della società incorporata 400;
              valore della partecipazione annullata 500;
              disavanzo = 100

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                A proposito di non arrendersi, anziché la Legge di Stabilità 2016 di Renzi (a cui cmq darò un'occhiata...) ho dato uno sguardo alla Controfinanziaria 2016 di Sbilanciamoci e ho letto tutta la parte relativa al Fisco...vado a ricercarla per postarla...

                Commenta


                  http://www.ilfattoquotidiano.it/2014...-tanto/971436/

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                    Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
                    A proposito di non arrendersi, anziché la Legge di Stabilità 2016 di Renzi (a cui cmq darò un'occhiata...) ho dato uno sguardo alla Controfinanziaria 2016 di Sbilanciamoci e ho letto tutta la parte relativa al Fisco...vado a ricercarla per postarla...
                    sono curioso.....

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                      http://controfinanziaria.sbilanciamo...o_finanza.html

                      QUOTE=strelizia;1189854]A proposito di non arrendersi, anziché la Legge di Stabilità 2016 di Renzi (a cui cmq darò un'occhiata...) ho dato uno sguardo alla Controfinanziaria 2016 di Sbilanciamoci e ho letto tutta la parte relativa al Fisco...vado a ricercarla per postarla...[/QUOTE]

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