Ancora.....
...... Alla luce poi della funzione di sfoltimento della platea dei concorrenti pare altresì illegittima la previsione del bando che prevede, per il passaggio alla seconda prova, non solo il raggiungimento di 24 punti ma anche che i candidati “rientrino in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono”. Il contingente da assumere è infatti pari a 892 unità (da suddividere per le varie graduatorie regionali) per cui l’interdizione alla partecipazione alla seconda prova dei candidati che hanno riportato l’idoneità, tanto secondo la previsione legislativa quanto secondo quella del bando, costituisce ulteriore profilo di illegittimità. In tal senso, le pronuncie del Tar Lazio decreto monocratico dell’8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell’8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell’8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013. In particolare, sempre il Tar Lazio ha avuto modo di precisare: “a causa dell’irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l’Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l’eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell’ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l’operato dell’Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l’accesso alle successive prove scritte del concorso de quo” (Tar Lazio, III bis, sent.327 dell’11 gennaio 2014).
...... Alla luce poi della funzione di sfoltimento della platea dei concorrenti pare altresì illegittima la previsione del bando che prevede, per il passaggio alla seconda prova, non solo il raggiungimento di 24 punti ma anche che i candidati “rientrino in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono”. Il contingente da assumere è infatti pari a 892 unità (da suddividere per le varie graduatorie regionali) per cui l’interdizione alla partecipazione alla seconda prova dei candidati che hanno riportato l’idoneità, tanto secondo la previsione legislativa quanto secondo quella del bando, costituisce ulteriore profilo di illegittimità. In tal senso, le pronuncie del Tar Lazio decreto monocratico dell’8 febbraio 2013, reg.ric. 1246/2013; ord. 704 dell’8 febbraio 2013; ord. caut. 691 dell’8 febbraio 2013; in termini anche T.R.G.A. Trento 336/2013. In particolare, sempre il Tar Lazio ha avuto modo di precisare: “a causa dell’irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l’Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor partecipationis e quindi palesandosi vieppiù l’eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell’ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l’operato dell’Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l’accesso alle successive prove scritte del concorso de quo” (Tar Lazio, III bis, sent.327 dell’11 gennaio 2014).
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