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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
    copy, se ti riferisci al mio post io ho trattato solo della residenza.
    Non ricordo chi lo propose, ma non ha importanza Lo affronteremo successivamente perchè ci sono dei punti che non comprendo, e confrontadoci sicuramente mi si scioglieranno i dubbi

    ps: sono contenta di esserci

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      Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
      Quoto tutto quello scritto in più direi:
      Sulla residenza: per le società si può fare riferimento alla sede legale, alla sede amministrativa (luogo dove vengono realizzate le scelte gestionali) o al luogo di svolgimento dell'oggetto principale dell'attività.

      Invece sul domicilio: per gli stranieri residenti il luogo in cui hanno residenza o dimora da 1 anno
      Le norme...scrivete le norme art 73 comma 3 tuir...

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        sono criteri alternativi....e aggiungete le presunzioni 5 bis e 5 ter sempre del 73...

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          Quoto. Aggiungo che l'amm. Finanziaria può, in deroga alle disposizioni da voi richiamatee, stabilire il domicilio nel luogo dove il soggetto svolge in modo continuativo la propria attività ovvero in un comune differente su istanza motivata del contribuente.

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            Semaforo rosso per i domicili fiscali fasulli a Milano

            Troppe aziende nelle vie della città. Lettera della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. 45 giorni di tempo per il cambio di domicilio fiscale, altrimenti il trasferimento è d’ufficio

            Occhio ai domicili fiscali fasulli nel centro della città di Milano. E’ questo il monito che lancia l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I del capoluogo lombardo che in base a serrati controlli, ha individuato un alto numero di aziende domiciliate nelle vie milanesi al solo scopo di eludere i controlli del Fisco.

            Indagine- Da verifiche incrociate e accesso alle banche dati, gli 007 del Fisco meneghino hanno rilevato in 20 vie della città la presenza di ben 830 domicili fiscali di imprese e aziende. Per fare due esempi, in via Boccaccio sono oltre 560 le aziende presenti, contro le 500 e oltre ubicate in Corso Venezia.

            Controlli fiscali- E’ sulla base di queste cifre che la Direzione provinciale del Fisco lombardo si è messa in allarme. Le imprese che mantengono la sede legale nella città della Madonnina, ma esercitano di fatto la loro attività in sedi amministrative o operative site in altre zone della città o altri comuni, anche fuori dalla Lombardia, avrebbero come fine specifico quello di distogliere dalla loro attenzione i controlli del Fisco. Ma questi controlli, si sa, non possono sfuggire in eterno.

            Riferimenti normativi- E’ l’art. 58, comma 3 del Dpr 600/73 a prevedere che le società hanno domicilio fiscale nel comune dove risulta la sede legale. Tuttavia, in alcuni casi è la stessa Amministrazione finanziaria che può stabilire il domicilio fiscale nel comune ove la società svolge in modo continuativo l’attività e, in particolari circostanze, può consentire al contribuente stesso di stabilire il suo domicilio fiscale in un comune diverso, su apposita istanza, come dispone l’art. 59 dello stesso Dpr 600/73.

            Lettera D.p. Milano- Sulla base di queste disposizioni normative, la Direzione provinciale I dell’Agenzia delle Entrate di Milano ha inviato una nota a queste imprese ubicate, in numero esorbitante, nelle vie del capoluogo lombardo. Nella lettera in questione, l’Agenzia ricorda alle stesse imprese che hanno in loro capo la facoltà di stabilire il domicilio fiscale nel comune ove svolgono la loro attività, dunque dove è stabilita la loro sede amministrativa. Così, entro un termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della lettera, le imprese possono cambiare, in maniera del tutto autonoma, la loro sede legale o alternativamente solo il loro domicilio fiscale, presentando però apposita richiesta sempre al Fisco.

            Trasferimento d’ufficio- Scatta il trasferimento coattivo del domicilio, se il contribuente rimane inerte nonostante l’indulgenza iniziale dimostrata dall’Agenzia con l’invio della lettera per il cambio di domicilio fiscale.

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              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Semaforo rosso per i domicili fiscali fasulli a Milano

              Troppe aziende nelle vie della città. Lettera della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. 45 giorni di tempo per il cambio di domicilio fiscale, altrimenti il trasferimento è d’ufficio

              Occhio ai domicili fiscali fasulli nel centro della città di Milano. E’ questo il monito che lancia l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I del capoluogo lombardo che in base a serrati controlli, ha individuato un alto numero di aziende domiciliate nelle vie milanesi al solo scopo di eludere i controlli del Fisco.

              Indagine- Da verifiche incrociate e accesso alle banche dati, gli 007 del Fisco meneghino hanno rilevato in 20 vie della città la presenza di ben 830 domicili fiscali di imprese e aziende. Per fare due esempi, in via Boccaccio sono oltre 560 le aziende presenti, contro le 500 e oltre ubicate in Corso Venezia.

              Controlli fiscali- E’ sulla base di queste cifre che la Direzione provinciale del Fisco lombardo si è messa in allarme. Le imprese che mantengono la sede legale nella città della Madonnina, ma esercitano di fatto la loro attività in sedi amministrative o operative site in altre zone della città o altri comuni, anche fuori dalla Lombardia, avrebbero come fine specifico quello di distogliere dalla loro attenzione i controlli del Fisco. Ma questi controlli, si sa, non possono sfuggire in eterno.

              Riferimenti normativi- E’ l’art. 58, comma 3 del Dpr 600/73 a prevedere che le società hanno domicilio fiscale nel comune dove risulta la sede legale. Tuttavia, in alcuni casi è la stessa Amministrazione finanziaria che può stabilire il domicilio fiscale nel comune ove la società svolge in modo continuativo l’attività e, in particolari circostanze, può consentire al contribuente stesso di stabilire il suo domicilio fiscale in un comune diverso, su apposita istanza, come dispone l’art. 59 dello stesso Dpr 600/73.

              Lettera D.p. Milano- Sulla base di queste disposizioni normative, la Direzione provinciale I dell’Agenzia delle Entrate di Milano ha inviato una nota a queste imprese ubicate, in numero esorbitante, nelle vie del capoluogo lombardo. Nella lettera in questione, l’Agenzia ricorda alle stesse imprese che hanno in loro capo la facoltà di stabilire il domicilio fiscale nel comune ove svolgono la loro attività, dunque dove è stabilita la loro sede amministrativa. Così, entro un termine massimo di 45 giorni dal ricevimento della lettera, le imprese possono cambiare, in maniera del tutto autonoma, la loro sede legale o alternativamente solo il loro domicilio fiscale, presentando però apposita richiesta sempre al Fisco.

              Trasferimento d’ufficio- Scatta il trasferimento coattivo del domicilio, se il contribuente rimane inerte nonostante l’indulgenza iniziale dimostrata dall’Agenzia con l’invio della lettera per il cambio di domicilio fiscale.


              Secondo voi sono i contribuenti o i consulenti?

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                Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
                quale onore..... grazie mille...
                Un bel master gratuito finalmente. magari si potesse adottare come punteggio per la graduatoria...

                Io vorrei consigliare una cosa a chi segue. E' difficile star dietro ad un forum, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per impicci personali. Io, personalmente, anche se non sempre, organizzo la mattinata con lo studi o sui libri, poi il pomeriggio passo al forum per un tre ore.

                Per le domande di Rol, non ho osato rispondere perchè vorrei farlo una tantum come il tfr, in modo ordinato e pulito come se fosse un quiz RIPAM
                Su quelle ci penso poi io a postarle in file word poi proveremo a rispondere tutti e confrontarci. La maggior parte , infatti, sono rimaste senza risposte.

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                  Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
                  Quoto tutto quello scritto in più direi:
                  Sulla residenza: per le società si può fare riferimento alla sede legale, alla sede amministrativa (luogo dove vengono realizzate le scelte gestionali) o al luogo di svolgimento dell'oggetto principale dell'attività.

                  Invece sul domicilio: per gli stranieri residenti il luogo in cui hanno residenza o dimora da 1 anno
                  Inoltre dal domicilio fiscale si presume anche la competenza dell'autorità finanziaria e il luogo dove verranno effettuate le notifiche delle cartelle esattoriali e di ogni altra comunicazione tributaria (Art. 60 DPR 600/73), salvo il caso in cui, tramite tempestiva comunicazione da parte del contribuente, si elegga domicilio fiscale altrove, ad esempio nel luogo dove si trovi l'avvocato, ma comunque sempre nello stesso comune.

                  Per quanto riguarda l'autorità finanziaria è necessario che essa sia quella competente nella circoscrizione ove sia stato dichiarato il domicilio fiscale del contribuente, in modo tale da ricevere le dichiarazioni, procedere legittimamente agli accertamenti e a qualsiasi atto che debba essere notificato al contribuente.

                  In caso di incompetenza, seguendo le norme del c.p.c, ogni atto emanato da ufficio incompetente, può comportare nullità degli atti per carenza assoluta del potere.

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    Le norme...scrivete le norme art 73 comma 3 tuir...
                    il criterio della sede legale è esclusivamente giuridico-formale, mentre locazione dell'oggetto principale o l'esistenza della sede dell'amministrazione devono essere valutati in base ad elementi sostanziali ad esempio..

                    Alfa SA è una società con sede a San Marino, e con un consiglio di amministrazione composto da due soggetti italiani che si recano a San Marino una volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio annuale.La società è presumibilmente residente in Italia, poiché il consiglio di amministrazione prende le proprie decisioni gestorie in Italia, fatta salva solo l’approvazione del bilancio, che non può considerarsi come unico momento decisionale nell’intero arco annuale.

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                      oppure....Beta SA è una società con sede a San Marino, e con un consiglio di amministrazione composto da due soggetti sammarinesi che si recano più volte in Italia nel corso dell’anno per acquisire indicazioni circa la gestione della società e, in occasione dei loro viaggi, tengono anche le riunioni del consiglio.La società è da considerarsi residente in Italia, in quanto amministrata de facto nel nostro Paese, a nulla rilevando la residenza anagrafica dei due consiglieri.

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