Scusate, ho appena finito il manuale di tributario.
L’art.2, commi 1 e 2 del TUIR stabilisce la soggettività passiva IRPEF dei contribuenti e asserisce che sono considerati “soggetti passivi d’imposta le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Domicilio fiscale e Residenza fiscale sono due concetti diversi:
Il concetto di residenza fiscale è "sostanziale" (infatti è la residenza a determinare la tassazione in Italia dei redditi del residente, anche se prodotti all'estero), questa viene riconosciuta quando una persona per piu' di 183 giorni soddisfa almeno uno di questi criteri:
-è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente
-ha il domicilio in Italia (inteso come centro di interessi/ affari)
- ha residenza in Italia (intesa come dimora abituale)
Inotre, si considerano residenti atutti gli effetti anche i cittadini italiani che si sono cancellati dall'anagrafe per stabilire la loro residenza nei paradisi fiscali (art.2 co.2 bis Tuir)
Il concetto di Domicilio fiscale è " formale" ed aiuta a risolvere le beghe sulla competenza territoriale
Il Domicilio Fiscale è dato dal comune nella cui anagrafe tributaria i cittadini vanno ad iscriversi; pertanto possono avere un domicilio fiscale in Italia sia i residenti che non; per i non residenti il domicilio fiscale è dato dal comune in cui il reddito è stato prodotto e se è stato prodotto in più comuni fara' testo quello in cui il reddito prodotto è maggiore. Per i cittadini italiani che risiedono all'estero per via di un rapporto di lavoro con la P.A. ed anche per i soggetti di cui art.2 co.2bis del Tuir si prende in considerazione per il domicilio fiscale il comune di ultima residenza. Per i soggetti giuridici come le societa' o gli Enti il domicilio dipende dal comune in cui si trova la loro sede legale.
o in mancanza, la sede amministrativa o la sede secondaria o la stabile organizzazione.
Quindi in poche parole ste due società sammarinesi MARINANO il fisco!
ovviamente se poi trovi fax, mail in cui la capogruppo italiana impartisce istruzioni ai marinaresi :-)))) su comeformalizzare la richiesta X “ … chiaramente il fax dovrà essere su carta GAMMA San Marino sulquale scriverai il seguente testo con la tua firma … “ ahahhahahaha è meglio!!
a) la produzione di un reddito di qualsiasi tipo e natura
b) la richiesta di un servizio istituzionale dello
stato
c) il possesso di un bene mobile
d) la richiesta di un servizio fornito da un'impresa a partecipazione statale
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