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In attesa del bando per amministrativi - confrontiamoci sulle materie

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    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    chiudo....ma mo danno un premio? ho deflattato...mo fanno u scont?

    riduzione del 40per cento delle sanzioni amministrative sull'importo definito dalla conciliazione

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      Originariamente inviato da Aida1100 Visualizza il messaggio
      Comincio con la conciliazione giudiziale, esistente anche nei processi civili, con lo scopo di addivenire ad un accordo fra le parti, ossia fra amministrazione finanziaria e contribuente.
      E' un istituto processuale, proponibile solo qualora sia in pendenza in primo grado un contenzioso tributario.

      Presupposto:
      - Contenzioso pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
      - Domanda proponibile non oltre la prima udienza
      - Esclusione della conciliazione qualora la controversia verta su alcune materie, come le sanzioni amministrative, e quelle di valore non superiore ai 20000 euro notificate dall'Ae dopo il 1 aprile 2012, che non riguardino il recupero di aiuti di Stato.

      La conciliazione giudiziale può rivestire l'intera controversia (e realizzare il vero scopo deflattivo dell'istituto) o parte di questa, e, se parziale, gli elementi non definiti nella conciliazione, saranno trattati in sede giurisdizionale dalla commissione adita.

      E' giusto dire che la conciliazione può essere proposta:
      - dalle parti
      - ma anche dallo stesso giudice

      Nel primo caso è possibile che la conciliazione segua un accordo preventivo (proposta di conciliazione) fra le parti (ae e contribuente) depositata dalla stessa amministrazione presso la segreteria del giudice adito. Questa fattispecie prende il nome di Conciliazione Breve.

      Può darsi invece che la proposta di conciliazione provenga da una sola delle parti, quindi amministrazione o contribuente o addirittura il giudice. A tale proposta può aderirvi la controparte. In questo caso l'istituto prende il nome di Conciliazione Lunga.

      L'esito della conciliazione si racchiude in un processo verbale, confermato dal giudice che ne convalida la validità. Ma attenzione. La convalida non ha effetto di perfezionare l'accordo, poichè solo con il pagamento delle somme pattuite nel processo, entro 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione alle parti dell'atto si può dichiarare cessata la controversia. Altrimenti, in caso di mancato pagamento anche solo di una rata, qualora si sia stabilita la rateizzazione dell'importo, o di un importo inferiore, fa regredire la situazione a quella di partenza. La materia oggetto del contendere NON E' conclusa, e ritorna tutto nelle mani del giudice di primo grado.

      Importante dire che, attraverso la conciliazione, ci sono degli sgravi fiscali, come la riduzione fino al 40% delle sanzioni amministrative applicate non sull'importo iniziale richiesto dall'amministrazione, ma su quello definito di comune accordo nella conciliazione.

      Verificare quello sottolineato...(non ne sono sicuro...) e poi una domanda ...non ho soldi ...
      La rateizzazione è concessa a tutti? esiste un importo limite? vogliono della garanzie?

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        ecco...lo sapevo che me se incartavo....DIFFERENZA DILAZIONE DEBITO TRIBUTARIO ( EQUITALIA E AGENZIA DELLE ENTRATE)

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          ecco...lo sapevo che me se incartavo....DIFFERENZA DILAZIONE DEBITO TRIBUTARIO ( EQUITALIA E AGENZIA DELLE ENTRATE)
          Sotto tiro i ritardi nei pagamenti - Il Sole 24 ORE

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            Adesione ai pvc: si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione parziale.
            Adesione all'invito al contraddittorio: si perfeziona con l'assenso del contribuente e cn il pagamento di cio' che è dovuto entro il 15esimo giorno antecedente alla data di comparizione.
            Accertamento con adesione: pagamento delle somme dovute risultanti dall'accordo con ufficio. Anche acquiescenza si perfeziona cn pagamento impista sanzioni e interessi

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              Originariamente inviato da Queenmichelle Visualizza il messaggio
              Adesione ai pvc: si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione parziale.
              Adesione all'invito al contraddittorio: si perfeziona con l'assenso del contribuente e cn il pagamento di cio' che è dovuto entro il 15esimo giorno antecedente alla data di comparizione.
              Accertamento con adesione: pagamento delle somme dovute risultanti dall'accordo con ufficio. Anche acquiescenza si perfeziona cn pagamento impista sanzioni e interessi
              fatevi lo schemino pure se/per le garanzie.....

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                .................................................. ................
                File allegati

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                  Da stampare nell'immediato

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                    PROCESSO TRIBUTARIO: MEZZI DI IMPUGNAZIONE

                    - RICORSO IN CASSAZIONE
                    - APPELLO
                    - REVOCAZIONE

                    RICORSO IN CASSAZIONE:

                    Le sentenze della CTR sono impugnabili dinanzi alla CORTE DI CASSAZIONE, nei seguenti casi:

                    - motivi attinenti alla giurisdizione;
                    -violazione di norme sulla competenza;
                    -nullità della sentenza o del procedimento;
                    -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

                    Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo, munito di PROCURA SPECIALE.
                    Nel ricorso per cassazione non c'è la fase istruttoria e pertanto si discute oralmente in un'unica udienza.
                    Termini: 60 giorni dalla notifica dELLa sentenza di CTR o, se non vi è notifica, il termine è di 6 mesi dal deposito.

                    Se viene accolto il ricorso, il giudizio di cassazione si conclude con sentenza che annulla la sentenza impugnata. Se invece sono necessari ulteriori acccertamenti di fatto, la corte di cassazione rinvia al CTR

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                      REVOCAZIONE:

                      mezzo di impugnazione che si propone al giudice stesso che ha emanato la sentenza da revocare, Si fonda su un presupposto che i vizi della sentenza sono cosi' gravi ed evidenti da poter essere riconosciuti dal giudice stesso. L'errore revocatorio deve desumersi da documenti usati nella sentenza.
                      La revocazione puo' essere ORDINARIA,fondata su vizi palesi ( errori di fatto e contrasto con precedente giudicato) e i termini sono i soliti ( 60 gg o più lungo, sei mesi), e STRAORDINARIA , fondata su vizi occulti (cioè circostanze non desumibili facilmente dalla sentenza di cui si può venire a conoscenza anche dopo molto tempo).
                      La revocazione è proponibile soltanto per le sentenze delle commissioni tributarie NON ULTERIORMENTE IMPGNABILI O CHE NON SONO STATE IMPUGNATE per APPELLO: per cui, le sentenze di 1 grado, fin quando sono impugnabili per appello non sono soggette a revocazione, perchè i vizi denunciabili con revocazione, possono essere fatti valere con l'appello.

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                      Sto operando...
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