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    Originariamente inviato da vittoria1 Visualizza il messaggio
    E' possibile aderire anche a seguito della consegna del processo verbale di constatazione da parte della G.d.F.
    Quindi non è più solo spontaneo
    like:-)...................

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      i redditi di fonte estera assumono rilievo ai fini impositivi in ita se percepiti da soggetti passivi per il quale trovi applicazione il principio world wide taxtion ...

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        i redditi di fonte estera assumono rilievo ai fini impositivi in ita se percepiti da soggetti passivi per il quale trovi applicazione il principio world wide taxtion ...
        Tale principio trova applicazione in capo a quei SOGGETTI PASSIVI per i quali opera il CRITERIO DI COLLEGAMENTO col territorio italiano di tipo "PERSONALE"

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          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          Tale principio trova applicazione in capo a quei SOGGETTI PASSIVI per i quali opera il CRITERIO DI COLLEGAMENTO col territorio italiano di tipo "PERSONALE"
          ossia in capo a quei SOGGETTI PASSIVI IRPEF E IRES che devono essere considerati residenti AI FINI FISCALI in Italia in base agli art .... e art.......del tuir

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            Su internet vedi solo gli indici...vorrei vedere il taglio dato egli argomenti per poterti consigliare quello più utile...Memento é troppo dispersivo....non preoccuparti ci dovevo passare per me....:-)))
            non mi scegliere neanche il manuale di De Luca :-( edizione Simone

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              LA QUALIFICA DI REDDITO DI FONTE ESTERA VIENE OPERATA ATTRAVERSO LA LETTURA " A SPECCHIO" DELL'ART 23 (!!) DEL TUIR ..che individua appunto i redditi che si considerano prodotti in Italia quando sono percepiti da soggetti non residenti.

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                ---> una volta "classificata" la categoria reddituale del reddito dovete verificare il CRITERIO DI COLLEGAMENTO TERRITORIALE che trova applicazione alla categoria reddituale in questione...

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                  Non vi spaventate...(questa è la parte che solitamente saltate a pioppo.....:-) per questo sono partito da qui.....:-)

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                    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                    hai ragione, ma non dovete fare un "dramma"...è una caratteristica di questa materia. E? così. Certo in Italia si esagera troppo perchè le inoovazioni spesso vanno ad intaccare proprio norme di sistema (senza coordinale tra l'altro e, fatto ancor più grave, molto spesso in modo retroattivo)
                    Lo ripeto voi non dovete (ORA), imparare tutt le informazione di contorno.....ma solo le cose principali e poi sotto esame il resto (quello che è umanamente possibile)

                    es ravvedimento operoso....devi solo memorizzare il grande cambiamento...E' ancora spontaneo?

                    Non ho capito molto bene la tua domanda, ovvero se è ancora spontaneo o no...sono io tarda, no problem. Quello che ho potuto notare come differenze principali sono:

                    - intanto la riduzione della sanzione non più a 1/8 ma aumentata a 1/9 qualora la regolarizzazione degli errori avviene entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;
                    - non è più necessario che prima di intraprendere il ravvedimento è necessario che la violazione sia stata constatata o che non siano iniziate verifiche, ispezioni, accessi, salvo che non si tratti di attività di accertamento ( qualora gli avvisi di accertamento siano stati già notificati);
                    - non è più necessario che esso debba essere posto in essere entro un anno dall'omissione o dall'errore;

                    Ti prego correggimi se ho sbagliato o dimenticato qualcosa.
                    -

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                      I criteri di collegamento ve li vedete da soli (art 23) ma velocemente...i REDDITI PRODOTTI DAI SOGGETTI RESIDENTI FISCALMENTE IN ITALIA SI CONSIDERANO PRODOTTI ALL'ESTERO... quando:

                      --> il BENE da cui proviene il reddito è situato all'estero

                      --> L'ATTIVITA' da cui proviene il reddito è svolta all'estero E IL SOGGETTO che ha corrisposto il reddito è residente fiscalmente all'estero.

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