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    Originariamente inviato da giappo Visualizza il messaggio
    Non era mia intenzione fare terrorismo psicologico, la tua risposta è corretta, in parte, ma non del tutto completa. Evito di chiedere altro.

    Buono studio.

    L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio è disciplinato dal codice civile nell'ambito della disciplina riguardante le società di capitale, pertanto solo loro sono obbligate alla redazione del bilancio indicato come stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

    Tra l'altro esso deve essere approvato dalla assemblea ordinaria entro il quarto mese dall'inizio dell'esercizio sociale. La funzione di questo obbligo è sostanzialmente informativa, verso i creditori sociali e verso i soci. Infatti, deve essere sottoposto a pubblicazione nel registro dell'imprese nei 30 giorni successivi alla approvazione.

    Nulla vieta agli altri soggetti di redigere il bilancio per altri motivi ma ad esempio una impresa individuale non ha obbligo di redazione del bilancio e successiva pubblicazione.

    La distinzione tre regime ordinario e regime semplificato e semplicemente un paradigma per consentire la determinazione del reddito ai fini fiscali, inoltre essa è richiamata anche ai fini iva per gli adempimenti di liquidazione trimestrale o mensile.

    L'articolo 2424 e 2425 bis del codice civile (nell'ambito della disciplina delle socità di capitali) prevedo uno schema di conto economico esse può essere redatto in forma abbreviata quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2435 del c.c. ossia

    totale attività 4.400.000 €
    totali ricavi 8.800.000 €

    LO STESSO LIMITE VALE PER LA NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO SINDACALE QUANDO PER LE SRL IL CAPITALE SOCIALE NON SUPERA I 100 MILA €
    I.Santacrocelover

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      A meno di qualche omissione dovuta dalla fretta
      I.Santacrocelover

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        Grazie, molto esaustivo.

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          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          A meno di qualche omissione dovuta dalla fretta

          Alla faccia dell'omissione !... manca tutto l'aspetto fiscale!!! ... naturalmente scherzo non è che io abbia tutta questa voce in capitolo per parlare rispetto a voi.

          Comunque io avrei ricostruito così la faccenda :

          1) aspetto civilistico: obbligati al bilancio "strutturato" e cioè conto economico e stato patrimoniale così come descritti dal c.c. : solo società di capitali

          2) aspetto fiscale : ai fini dell'accertamento obbligati al bilancio sono società, enti e imprenditori commerciali ( art. 15 dec. accertamento) ma questo bilancio ...può essere redatto...secondo qualsiasi schema ( quindi anche non con bipartizione SP e CE) ...salve le disposizioni del codice civile ( che appunto impone solo alle società di capitali il bilancio strutturato in SP e CE ) : art. 14 co.4 dec. accertamento.
          Società di persone e imprenditori individuali strutturano il bilancio secondo qualsiasi schema purchè conforme ai principi della tecnica contabile.
          Invece i soggetti in contabilità semplificata ( imprese minori - imp. individuali e S.n.c. e S.a.s.) sono esonerati, tra l'altro, anche dal bilancio e dall' inventario ( art. 18 co.2 dec. accertamento).


          Un sentito in bocca al lupo per l'esame...a voi tutti
          nec recisa recedit

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            A me è sembrato che tu volessi esclusivamente la parte civilistica.
            Comunque la tua ricostruzione è incompleta.
            Dovresti dire che per i soggetti in contabilità semplificata dal punto di vista fiscale si compila il quadro RG che di fatto è uno schema di bilancio per finalità fiscali.


            Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
            L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio è disciplinato dal codice civile nell'ambito della disciplina riguardante le società di capitale, pertanto solo loro sono obbligate alla redazione del bilancio indicato come stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

            Tra l'altro esso deve essere approvato dalla assemblea ordinaria entro il quarto mese dall'inizio dell'esercizio sociale. La funzione di questo obbligo è sostanzialmente informativa, verso i creditori sociali e verso i soci. Infatti, deve essere sottoposto a pubblicazione nel registro dell'imprese nei 30 giorni successivi alla approvazione.

            Nulla vieta agli altri soggetti di redigere il bilancio per altri motivi ma ad esempio una impresa individuale non ha obbligo di redazione del bilancio e successiva pubblicazione.

            La distinzione tre regime ordinario e regime semplificato e semplicemente un paradigma per consentire la determinazione del reddito ai fini fiscali, inoltre essa è richiamata anche ai fini iva per gli adempimenti di liquidazione trimestrale o mensile.

            L'articolo 2424 e 2425 bis del codice civile (nell'ambito della disciplina delle socità di capitali) prevedo uno schema di conto economico esse può essere redatto in forma abbreviata quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2435 del c.c. ossia

            totale attività 4.400.000 €
            totali ricavi 8.800.000 €

            LO STESSO LIMITE VALE PER LA NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO SINDACALE QUANDO PER LE SRL IL CAPITALE SOCIALE NON SUPERA I 100 MILA €
            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            Alla faccia dell'omissione !... manca tutto l'aspetto fiscale!!! ... naturalmente scherzo non è che io abbia tutta questa voce in capitolo per parlare rispetto a voi.

            Comunque io avrei ricostruito così la faccenda :

            1) aspetto civilistico: obbligati al bilancio "strutturato" e cioè conto economico e stato patrimoniale così come descritti dal c.c. : solo società di capitali

            2) aspetto fiscale : ai fini dell'accertamento obbligati al bilancio sono società, enti e imprenditori commerciali ( art. 15 dec. accertamento) ma questo bilancio ...può essere redatto...secondo qualsiasi schema ( quindi anche non con bipartizione SP e CE) ...salve le disposizioni del codice civile ( che appunto impone solo alle società di capitali il bilancio strutturato in SP e CE ) : art. 14 co.4 dec. accertamento.
            Società di persone e imprenditori individuali strutturano il bilancio secondo qualsiasi schema purchè conforme ai principi della tecnica contabile.
            Invece i soggetti in contabilità semplificata ( imprese minori - imp. individuali e S.n.c. e S.a.s.) sono esonerati, tra l'altro, anche dal bilancio e dall' inventario ( art. 18 co.2 dec. accertamento).


            Un sentito in bocca al lupo per l'esame...a voi tutti
            I.Santacrocelover

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              Il ragioniereeee!!!!!!!!!!!!!!

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                A chiunque non l'abbia già fatto (o a chi abbia voglia di ripetere l'esperienza...): continuiamo a lasciare messaggi sul blog di Brunetta!!!
                In primo luogo perchè più siamo e più ci sono possibilità di essere considerati, e, secondariamente, perché non ci facciamo proprio la figura di quelli che ci tengono un granché se dopo 2 giorni di messaggi già più nessuno si fa sentire...
                TEMPESTIAMOLO!!!!!!

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                  Originariamente inviato da ulisses
                  mi sarei aspettato una valanga di questi messaggi......

                  Di messaggi a Brunetta?

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                    Originariamente inviato da ulisses
                    Certo.

                    .


                    Scriviamo! Scriviamo!!! SCRIVIAMO!!!!
                    Io ho inviato 3 messaggi (con il nickname S-tirocinante), ma sarebbe meglio che si facesero sentire più persone possibile, piuttosto che intervenire sempre le stesse (anche altri tirocinanti hanno lasciato più contributi)!!!

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                      Originariamente inviato da Latinoamericana Visualizza il messaggio
                      Di messaggi a Brunetta?
                      Pensa a studiare che è meglio.

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