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domande contabilità aziendale

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    #51
    Originariamente inviato da pacci Visualizza il messaggio
    Mò stò incasinato...
    poi ci penserò al quesito...
    ma penso non abbia soluzione univoca.

    A poscia...
    Ciao
    anche io devo andare....
    ciao!

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      #52
      Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
      Anche tu estimatore del prof. Lupi? Io ne ho letti tanti di suoi scritti... per la tesi... e fra i manuali giuridici universitari di DT è quello che preferisco!!
      E' un grande, molto eclettico e pragmatico... ascoltarlo è divertente, oltre che un piacere e chiacchierarci è uno sballo... ma non dimenticare che lui rappresenta la dottrina...
      In AE ti scontrerai con la prassi che è ben diversa e spesso estremamente distante dalle sue posizioni!

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        #53
        Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
        anche io devo andare....
        ciao!
        Anch'io vado... ciaooooo

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          #54
          Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
          Per la verità Ele, a mio giudizio, è più corretto parlare (almeno contabilmente) di valutazione delle rimaneze che, a fine anno, è quella procedura che mi stabilisce la competenza economica dell'acquisto delle merci.
          Non occorre fare alcuna registrazione contabile in quanto il magazzino rileva da un punto di vista economico solo per la variazione: Rimanenze finali - Esistenze iniziali.
          Poniamo ad esempio che queste forme di formaggio derivino da rimanenze finali dell'anno precedente valutate per 100. Il valore di 100 (rettificato dei costi dell'anno precedente) si presenta come costo di esercizio di quest'anno (Esistenze iniziali).... se a fine anno la valutazione del magazzino (non essendoci più nessuna quantità fisica) mi da come valore 0, nel conto economico è già evidenziata la perdita di 100 come differenza fra Rimanenze finali (0) - Esistenze iniziali (100)= -100.
          Questo da un punto di vista prettamente contabile.

          Altra cosa, e qui sono a chiederti spiegazioni, è la considerazione fiscale di tale peridita di valore... perchè sono considerate INDEDUCIBILI? qui ho un po' di dubbi... mi aiuti a risolverli? Possibile che essendo beni nel c.d "regime fiscali dei beni d'impresa" producono il c.d. "realizzo", come per l'autoconsumo? Secondo me, ma qui ho dubbi, dando idonea dimostrazione dell'avvenuta distruzione dei beni non dovrebbe esserne esclusa la deducibilità.... attendo chiarimenti e cerco anch'io di documentarmi meglio
          ciao
          Secondo me, la perdita di beni merce rileva ai fini delle Imp.dirette solo in quanto può incidere indirettamente sulla variazione delle rimanenze.
          non deve essere fatta alcuna ripresa in aumento del reddito per le seguenti ragioni:

          a) la sopravvenienza passiva connessa alla perdita dei prodotti è tale solo in senso contabile. Dal punto di vista fiscale, le sopravvenienze sono solo quelle definite nell'art. 101 TUIR;

          b) In base all'art. 85 TUIR, sono considerati ricavi, tra gli altri, "le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento" dei beni la cui cessione dà luogo a ricavi. Ebbene io sono dell'idea che l'imponibilità degli indennizzi assicurativi postula la deducibilità dei costi di acquisto/produzione dei beni distrutti, poichè in caso contrario vi sarebbe duplicazione d'imposta.

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            #55
            Chiarimento: quando dico che le sopravvenienze passive rilevanti ai fini fiscali sono solo quelle citate nell'art. 101 voglio dire che tutti i componenti negativi di reddito che assumono contabilmente la denominazione di "sopravvenienza" ma che sono diversi da quelli menzionati nel citato art. 101 non sono automaticamente "indeducibili": occorre verificare, caso per caso, di che componente si tratta e come viene considerato alla luce delle normativa fiscale...il linguaggio contabile e quello tributario spesso non coincidono...lo stesso dicasi per il lessico di diritto privato e quello di tributario...insomma l'elevato tecnicismo della ns cara materia ci impone di indagare di volta in volta sull'effettivo significato delle formule normative. Ariciao

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              #56
              Originariamente inviato da PPALAIA Visualizza il messaggio
              Pacci buonasera.... direi che sono daccordo!!

              ... e per la soluzione al quesito tu che dici??
              Considerato che comunque mi aspettano un bel po’ di ore di tensione da trascorrere sveglio... NO COMMENT...
              mi cimento nella risposta a stò quesito.

              Innanzitutto bisogna scindere l’aspetto civilistico da quello fiscale.

              Per quanto riguarda l’aspetto civilistico penso che quanto hai postato sia sostanzialmente corretto…

              Ma mi soffermo sul punto di vista fiscale

              I riferimenti sono, a parte il TUIR, l’art. 4 del D.P.R. 441/97 e, tra gli altri, la Circ. Agenzia Entrate – Direzione Centrale Accertamento del 02/10/2006 n. 31, seppur destinata alle aziende della grande distribuzione.

              Cercando di sintetizzare… in caso di perdita di beni per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente (furti e ammanchi) l'eliminazione in contabilità delle quantità non più esistenti nell'inventario fisico deve essere giustificata da apposita documentazione rilasciata da enti autorizzati.
              Nel caso specifico un giustificativo documentale (a mò di esempio estremamente semplicistico… una fattura dell’ASL per la disinfestazione dei locali) è un elemento di valutazione necessario, ma forse non sufficiente (in quanto priva di certezza sul quantitativo divorato dai topi).
              Il contenzioso prolifera ogniqualvolta l'ammontare delle rimanenze indicate in contabilità e nel bilancio sia inferiore rispetto a quello riscontrato da una verifica delle giacenze effettive, in quanto l'Amministrazione Finanziaria potrà sempre sostenere – seppur parzialmente - che l'ammontare differenziale di beni sia stato ceduto a terzi, e pertanto potrà pretendere il pagamento delle maggiori II.DD. ed IVA ad esso relative, oltre alle sanzioni.
              Quindi la deducibilità, seppur accettabile da un punto di vista civilistico, potrà sempre essere soggetta a contestazioni da parte dell’A.F. in termini di imponibile soggetto a tassazione.
              L’azienda dovrà quindi necessariamente prendere in considerazione l’opportunità (a seconda del caso specifico) di apportare eventuali "variazioni in aumento al reddito civilistico" e/o valutare congruamente i beni in magazzino ai fini della determinazione del reddito fiscale per eliminare e/o annullare il cosiddetto “rischio fiscale”.
              Tale soluzione è la più prudenziale, ma soprattutto la più corretta immaginabile… a meno che non sia possibile quantificare, determinare ma soprattutto GIUSTIFICARE con “estrema precisione” la quantità degli ammanchi e/o del calo dei prodotti in magazzino. Cosa alquanto improbabile!

              Buona notte… a tutti…
              Ultima modifica di pacci; 23-09-2008, 00:12.

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                #57
                Secondo me c'è qualcosa di perversamente illogico nella contabilità!
                Ho scoperto che c'è un volume del Prof. Lupi intitolato "la contabilità aziendale spiegata ai giuristi"!
                probabilmente inizierò da lì, qualcuno conosce stò testo?

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                  #58
                  Originariamente inviato da pacci Visualizza il messaggio
                  E' un grande, molto eclettico e pragmatico... ascoltarlo è divertente, oltre che un piacere e chiacchierarci è uno sballo... ma non dimenticare che lui rappresenta la dottrina...
                  In AE ti scontrerai con la prassi che è ben diversa e spesso estremamente distante dalle sue posizioni!
                  Hai conosciuto personalmente il prof. Lupi?... questo non fa altro che aumentare la curiosità di conoscerti!!.....
                  ... tornando ad esser serio, grazie della precisazione ma già immaginavo che le raffinatezze giuridiche (e contabili) con le quali spesso Lupi affronta la materia si scontreranno con la prassi ed il lavoro in AE!!... cmq lo terrò a mente!!

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                    #59
                    [quote=pacci;228786]Considerato che comunque mi aspettano un bel po’ di ore di tensione da trascorrere sveglio... NO COMMENT...
                    mi cimento nella risposta a stò quesito.


                    Innanzitutto bisogna scindere l’aspetto civilistico da quello fiscale.

                    Per quanto riguarda l’aspetto civilistico penso che quanto hai postato sia sostanzialmente corretto…

                    Ma mi soffermo sul punto di vista fiscale

                    I riferimenti sono, a parte il TUIR, l’art. 4 del D.P.R. 441/97 e, tra gli altri, la Circ. Agenzia Entrate – Direzione Centrale Accertamento del 02/10/2006 n. 31, seppur destinata alle aziende della grande distribuzione.

                    Più preciso di così, Pacci... grazie della puntualizzazione!!

                    Buonanotte!

                    Commenta


                      #60
                      [quote=PPALAIA;228822]
                      Originariamente inviato da pacci Visualizza il messaggio
                      Considerato che comunque mi aspettano un bel po’ di ore di tensione da trascorrere sveglio... NO COMMENT...
                      mi cimento nella risposta a stò quesito.


                      Innanzitutto bisogna scindere l’aspetto civilistico da quello fiscale.

                      Per quanto riguarda l’aspetto civilistico penso che quanto hai postato sia sostanzialmente corretto…

                      Ma mi soffermo sul punto di vista fiscale

                      I riferimenti sono, a parte il TUIR, l’art. 4 del D.P.R. 441/97 e, tra gli altri, la Circ. Agenzia Entrate – Direzione Centrale Accertamento del 02/10/2006 n. 31, seppur destinata alle aziende della grande distribuzione.

                      Più preciso di così, Pacci... grazie della puntualizzazione!!

                      Buonanotte!
                      Rispondere a quest'ora a questi quesiti è da veri geni!!! Complimenti!

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