Ciao a tutti. Anch'io voglio dire la mia.
La perdita accidentale delle merci (ma il discorso ovviamente vale anche per materie I, prod.finiti, semilavorati, insomma beni in giacenza) non necessita di alcuna registrazione contabile perchè il relativo effetto economico emergerà in maniera indiretta a fine esercizio, come minor valore delle rimanenze finali...
tuttavia, i principi contabili OIC prevedono la facoltà di rilevare una sopravvenienza passiva, con contropartita il conto "Merci c/acquisti" (e non "rimanenze finali", come taluno ha sostenuto).
Per quanto riguarda la qualificazione di tale componente negativo, occorre stabilire se l'evento che lo ha generato è relativamente ricorrente nel tempo, anomalo rispetto alla gestione ordinaria e di entità significativa. Se sì, la sopravvenienza costituisce un onere straordinario e pertanto andrà iscritta nella voce E.21 del c.e., altrimenti, va collocata tra gli oneri diversi di gestione (voce B.14).
Questo a livello teorico. Come qualcuno ha giustamente osservato, per procedere alle rilevazioni in p.d. servono i documenti giustificativi (altrimenti uno come fa a dimostrare che quell'operazione è realmente avvenuta...). Nel caso in esame è possibile evidenziare la sopravvenienza solo se si dispone di una pezza di appoggio (ad es. copia verbale redatto dalla compagnia assicurativa cui è stato denunciato il singolare sinistro)... Ciao
La perdita accidentale delle merci (ma il discorso ovviamente vale anche per materie I, prod.finiti, semilavorati, insomma beni in giacenza) non necessita di alcuna registrazione contabile perchè il relativo effetto economico emergerà in maniera indiretta a fine esercizio, come minor valore delle rimanenze finali...
tuttavia, i principi contabili OIC prevedono la facoltà di rilevare una sopravvenienza passiva, con contropartita il conto "Merci c/acquisti" (e non "rimanenze finali", come taluno ha sostenuto).
Per quanto riguarda la qualificazione di tale componente negativo, occorre stabilire se l'evento che lo ha generato è relativamente ricorrente nel tempo, anomalo rispetto alla gestione ordinaria e di entità significativa. Se sì, la sopravvenienza costituisce un onere straordinario e pertanto andrà iscritta nella voce E.21 del c.e., altrimenti, va collocata tra gli oneri diversi di gestione (voce B.14).
Questo a livello teorico. Come qualcuno ha giustamente osservato, per procedere alle rilevazioni in p.d. servono i documenti giustificativi (altrimenti uno come fa a dimostrare che quell'operazione è realmente avvenuta...). Nel caso in esame è possibile evidenziare la sopravvenienza solo se si dispone di una pezza di appoggio (ad es. copia verbale redatto dalla compagnia assicurativa cui è stato denunciato il singolare sinistro)... Ciao
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