Originariamente inviato da marcusvis2003
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Originariamente inviato da marcusvis2003 Visualizza il messaggiovatti a vedere guida alla lettura di un avviso di accertamento,in particolare irregolarità in fase di ravvedimento operoso,regione Lombardia,è da pazzi sostenere che è ininfluente ai fini dell'accertamento...
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Originariamente inviato da marcusvis2003 Visualizza il messaggioal 100%,inoltre la 77 è sicuro la a e la 29 è al 100% la c,mentre sulla 23 alcuni utenti che si sono qualificati come esperti hanno detto la b,ma io per ora non ho trovato niente che possa escludere la a
Innanzittutto ringrazio Donat27 per avermi portato da esempio nella sua diatriba con Marcusvis2003 ...in generale trovo infatti inutile fornire la risposta ad una domanda senza una fonte e ancor di più contestare le risposte di chi questa fonte l'hanno indicata. Così facendo impazziamo e perdiamo solo tempo!!!
Comunque voglio rispondere a quanto detto da Marcusvis2003 circa la rispsta alla domanda 29 e l'inesistenza di un fondamento sicuro per la domanda 23. Premesso che non mi ritengo un esperto, posso comunque affermare con assoluta certezza, avendo io fatto contabilità nella pratica, che evidentemente non ti è ben chiaro il concetto di risconto. Il risconto attivo (passivo) è una quota di costi (ricavi) che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio ma che non sono mancora maturati e quindi non sono di competenza dell'esercizio in corso ma vanno rinviati all'esercizio successivo. La risposta alla 29 è senz'altro la A perchè si parla proprio di parte di costo o di ricavo non ancora maturata che deve essere stornata (sottinteso dai costi o ricavi di competenza). Stornare significa in contabilità "rettificare" e quindi in questo caso significa andare a rettificare i costi e i ricavi di competenza proprio di quella parte (risconto appunto) non ancora maturata e non di competenza.
La risposta alla 23 è la B proprio in virtù di quanto ti ho detto. Le rimanenze finali sono assimilabili ai risconti attivi perchè rappresentano una quota di costi “indistinti” che non sono di competenza in quanto non hanno trovato nell'esercizio il correlativo ricavo (le merci non sono state vendute). Cioè sono delle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (acquisto merci) ma non sono di competenza e per tale motivo vanno rinviati all'esercizio successivo dove diventano rimanenze iniziali (cioè temporaneamente costi di competenza fino alle scritture di assestamento di fine anno). Quindi le rimanenze di magazzino sono assimilabili ai risconti attivi e mai, come dici tu ai risconti passivi che sono invece delle quote di ricavi non ancora maturate da rinviare al successivo esercizio. È l’esatto opposto e quindi la tua risposta è sbagliata.
La differenza principale fra i due concetti è che per risconto s'intende un costo o un ricavo generalmente legato allo scorrere del tempo, cioè la parte non di competenza da rinviare al futuro si calcola prorpio in funzione del tempo (fitti, interessi, ecc.)
Spero di esserti stato di aiuto.
Ciao a tutti!!!
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scusate..a me è venuto un dubbio sulla domanda 24..la norma dice "Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale."
Quindi la 2 è sicuramente sbagliata usando il verbo "dovere" e quindi escludendo altre modalità, la prima è giusta, ma la C non è sbagliata perchè usa un verbo che non esclude altre modalità di conferimento dell'incarico...
che ne dite?? è solo una mia teoria??
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Originariamente inviato da kiasia Visualizza il messaggioragazzi dove posso trovare le domande?vorrei controllarle..grazie!
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