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  • paola66
    ha risposto
    Originariamente inviato da antitrus Visualizza il messaggio
    Riporto qui il testo chiave della sentenza del 1972

    "Osservava ancora l'Avvocatura che non appare irrazionale la riscossione dell'imposta generale sull'entrata su un contratto di locazione di durata non superiore all'anno anticipatamente in occasione della registrazione della scrittura contenente l'atto economico che dà luogo all'entrata (art. 23 della citata legge 19 giugno 1940, n. 762): e tanto più che normalmente si ha il pagamento anticipato di più ratei del canone o dell'intero canone. Tale sistema di riscossione anticipata dell'imposta sull'entrata, peraltro, sarebbe pienamente legittimo per il fatto che la capacità contributiva deve essere riferita alla "idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la prestazione é collegata", e per ciò che tale presupposto deve risultare collegato alla sfera dell'obbligato mediante un legame effettivo."
    Antitrust, stai tranquillo non ti tormentare con le pronunce del consiglio di Stato che sono quanto di più aleatorio ed instabile possa esistere.

    Ed in ogni caso nella sentenza si fa riferimento ad un contratto stipulato ed a scritture registrate...più presupposto di così!

    Io se dovessi fare un paragone direi che il presupposto di imposta rispetto alla riscossione è simile alla commissione del fatto di reato rispetto alla sanzione.

    Quanto ai paramentri di valutazione delle risposte non credo proprio che saranno molto rigidi perchè già le domande erano piuttosto impegnative : sono sicura che molti di noi avranno piacevoli sorprese il 2 di luglio

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  • antitrus
    ha risposto
    Originariamente inviato da geordie Visualizza il messaggio
    Mi chiedo, in tutta sincerità, quanti concorsisti potessero essere a conoscenza di questa sentenza...
    Su questa domanda non ho dubbi, tiè

    Dico tre (3). Io ho comunque risposto C (sì), sperando in qualche norma restrittiva per alcune categorie di contribuenti (evasori abituali, residenza in paradisi fiscali, cose di questo genere).
    Ultima modifica di antitrus; 22-06-2008, 09:01.

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  • The Witcher
    ha risposto
    DOMANDA 79

    Qui ha sbagliato ieri nel postare le risposte : certamente non è la B che parla di norme dispositive mentre il codice fa riferimento a norme imperative e quindi dovrebbe essere la A.
    TUTTAVIA su questa domanda segnalo la seguente anomalia : la risposta A parla di "mezzo per eludere il DISPOSITIVO di norme imperative" : tutto bene se non fosse che a me non risulta proprio che le norme contengano dispositivi i quali invece sono parte delle sentenze insieme alla motivazione. Viceversa le norme si compongono di precetto e sanzione.
    La risposta C invece è terminologicamente quella più corretta ma c'è il problema del riferimento alle sentenze che è assente nel codice.
    In conclusione o la risposta giusta è la A e il termine dispositivo è stato usato in modo atecnico oppure c'è qualche consolidato orientamento giurisprudenziale(peraltro che a me non risulta) secondo il quale anche l'elusione di sentenze determina la frode alla legge.
    Illustri colleghi ...a voi la parola!
    Non mi ero nemmeno accorto che sulla tua griglia avessi dato una risposta diversa dalla A, considerando quest'ultima necessariamente corretta.
    Poichè le domande di diritto sono strettamente codicistiche, non vi è altra soluzione che A, in quanto risposta che rispecchia meglio il dato normativo.
    Sicuramente la definizione è leggermente atecnica, ma non errata.
    Di fatto, mentre l'art. de quo parla di "eludere l'applicazione di norme imperative", la domanda parla invece di "eludere il dispositivo di norme imperative".
    Ora, anche senza particolari riflessioni linguistiche o tecniche, citerei una autorevole fonte della lingua italiana

    di|spo|si|tì|vo
    agg., s.m.
    1 agg. CO che dispone a un determinato fine |TS dir., che contiene disposizioni o clausole: la parte dispositiva di un contratto, di una sentenza

    ergo, si fa riferimento al contratto che contiente disposizioni/clausole atte ad eludere norme imperative.

    Io avrei preferito "dettato", come nelle alternative, ma di certo non si può parlare di risposta scorretta. Spero di essere stato d'aiuto




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  • geordie
    ha risposto
    Originariamente inviato da antitrus Visualizza il messaggio
    Riporto qui il testo chiave della sentenza del 1972

    "Osservava ancora l'Avvocatura che non appare irrazionale la riscossione dell'imposta generale sull'entrata su un contratto di locazione di durata non superiore all'anno anticipatamente in occasione della registrazione della scrittura contenente l'atto economico che dà luogo all'entrata (art. 23 della citata legge 19 giugno 1940, n. 762): e tanto più che normalmente si ha il pagamento anticipato di più ratei del canone o dell'intero canone. Tale sistema di riscossione anticipata dell'imposta sull'entrata, peraltro, sarebbe pienamente legittimo per il fatto che la capacità contributiva deve essere riferita alla "idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la prestazione é collegata", e per ciò che tale presupposto deve risultare collegato alla sfera dell'obbligato mediante un legame effettivo."
    Mi chiedo, in tutta sincerità, quanti concorsisti potessero essere a conoscenza di questa sentenza...

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  • geordie
    ha risposto
    Originariamente inviato da antitrus Visualizza il messaggio
    Onestamente non ne vedo le ragioni. Hanno alzato il voto minimo, inserito un'altra prova forse più insidiosa della prima...e pure 67/80 mi pare troppo.
    Condivido. Ecco perché mi sono un tantino "scaldato" quando si è parlato di "criteri di pura proporzionalità".

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  • antitrus
    ha risposto
    Riporto qui il testo chiave della sentenza del 1972

    "Osservava ancora l'Avvocatura che non appare irrazionale la riscossione dell'imposta generale sull'entrata su un contratto di locazione di durata non superiore all'anno anticipatamente in occasione della registrazione della scrittura contenente l'atto economico che dà luogo all'entrata (art. 23 della citata legge 19 giugno 1940, n. 762): e tanto più che normalmente si ha il pagamento anticipato di più ratei del canone o dell'intero canone. Tale sistema di riscossione anticipata dell'imposta sull'entrata, peraltro, sarebbe pienamente legittimo per il fatto che la capacità contributiva deve essere riferita alla "idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la prestazione é collegata", e per ciò che tale presupposto deve risultare collegato alla sfera dell'obbligato mediante un legame effettivo."

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  • antitrus
    ha risposto
    Originariamente inviato da geordie Visualizza il messaggio
    Mi auguro che non abbiano fatto riferimento a questa sentenza...

    OT: credo che se i criteri di valutazione dovessero della prova discostarsi da quelli degli anni scorsi, adeguandosi a criteri di pura proporzionalità per il raggiungimento del 24, in diverse regioni (Lombardia per esempio) si correrebbe seriamente il rischio di vedere ammessi alla seconda prova meno persone dei posti messi a concorso.
    Onestamente non ne vedo le ragioni. Hanno alzato il voto minimo, inserito un'altra prova forse più insidiosa della prima...e pure 67/80 mi pare troppo.

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  • geordie
    ha risposto
    errata corrige: i criteri di valutazione della prova...

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  • geordie
    ha risposto
    Originariamente inviato da antitrus Visualizza il messaggio
    C'è una vecchissima sentenza che sostiene la possibilità della riscossione anticipata.

    Non mi fiderei troppo, però

    http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0062s-72.html
    Mi auguro che non abbiano fatto riferimento a questa sentenza...

    OT: credo che se i criteri di valutazione dovessero della prova discostarsi da quelli degli anni scorsi, adeguandosi a criteri di pura proporzionalità per il raggiungimento del 24, in diverse regioni (Lombardia per esempio) si correrebbe seriamente il rischio di vedere ammessi alla seconda prova meno persone dei posti messi a concorso.

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  • antitrus
    ha risposto
    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    Non ho letto la legge che citi nè la risoluzione ma ad occhi da quello che riporti sembrerebbe che 1- vadano in tassazione le riserve e che 2- la minusvalenza da annullamento non è perdita come d'altronde la plusvalenza da ann. non è ricavo ed infatti entrambi non concorrono alla determinazione del reddito.
    Comunque direi che possiamo essere sufficientemente tranquilli sulla risposta C : la domanda e la risposta coincidono perfettamente con l'art.91...non facciamoci prendere dal panico!...almeno per ora.

    Ma dimmi a quante risposte giuste sei ? e per che regione hai concorso ?
    Se va malissimo 50 esatte, se va benino 56-57. Secondo i criteri del 2007, al 24 dovrei arrivarci, ma dubito che basti.

    Marche: circa 2000 concorrenti, passano in 135. Non ci conto molto.

    Certo, se poi le risposte 9-33-45-77-79 sono rispettivamente A-B-C-C-B allora, ASSUMENDO buone le altre, sto a 61 giuste e 19 sbagliate (25,63 nel 2007)
    Ultima modifica di antitrus; 22-06-2008, 08:54.

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