cari riccorrenti, per vostra comodità trascrivo la decisione del C.d.S. di cui si è parlato precedentemente e che tratta un caso di bando con limitazione di voto per la partecipazione.
leggetela, capirete come spesso le massime vengano strumentalizzate o travisate. Prestate inoltre attenzione alla sorta di obiter dictum del consesso nella parte in cui, dopo aver evidenziato la specialità e peculiarità del decisum, riafferma a chiara voce la regola generale in materia di discrezionalità della P.A. nella emanazione di un bando di concorso. Intelligenti pauca.
Consiglio di stato , Sez. IV, 9 luglio 1998, n. 1064
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Regione Autonoma della Sardegna, proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Sardegna, n. 2077 del 30 novembre 1994, con cui veniva annullato il bando di concorso per 200 borse di studio per la frequenza dei corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico - decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, 6 agosto 1993, n. 483/Prog., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23 novembre 1993, - nella parte in cui poneva come requisito di ammissione al concorso per l'area trasporti, a norma del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, la votazione di almeno 48/60 o 8/10.
Si costituiva l'appellato deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 23 giugno 1998.
Inizio documento
Diritto
L'appello è infondato e deve essere respinto.
È impugnato il bando di concorso per 200 borse di studio per la frequenza dei corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico - decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, 6 agosto 1993, n. 483/Progr., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23 novembre 1993, - nella parte in cui poneva come requisito di ammissione al concorso per l'area trasporti, a norma del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, la votazione di almeno 48/60 o 8/10.
La ragione di contrasto sottesa al gravame in trattazione, si esaurisce nello stabilire se l'amministrazione, al momento della individuazione dei requisiti di ammissione al concorso per il conseguimento della borsa di studio, abbia esorbitato dal legittimo esercizio del potere discrezionale di scelta dei requisiti medesimi, valorizzando atomisticamente, fra gli altri, il criterio del punteggio conseguito con il diploma di scuola media superiore; e ciò ancorchè nel caso di specie:
a) la borsa di studio fosse finalizzata a consentire la formazione in un settore tecnico (pilotaggio di aeromobili commerciali o di linea), caratterizzato da elementi altamente specialistici, il cui dominio prescinde dal possesso di nozioni di cultura generale riferibili ad un qualsiasi diploma di scuola superiore, secondo le prescrizioni dello stesso bando;
b) il già menzionato d.P.R. n. 566 del 1998 - recante il regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche - (cfr. in particolare gli articoli 51 e 53), ad onta di quanto divisato nel bando, non richiedesse in alcun modo, per l'ammissione agli accertamenti di idoneità per pilota commerciale o di linea, il conseguimento di un determinato punteggio oltre il possesso del diploma di scuola media superiore;
c) negli anni precedenti, al contrario di quanto affermato dalla difesa della Regione appellante (cfr. i decreti dell'Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio pubblicati nei bollettini ufficiali della Regione Sardegna: 8 agosto 1986, 30 dicembre 1987, 4 novembre 1988, 29 agosto 1989, decreto 26 luglio 1990, decreto 23 ottobre 1991, decreto 15 settembre 1992), per l'area trasporti (pilotaggio elicotteri e aeromobili commerciali e di linea), si fosse sempre escluso, con previsione di bando speciale, il possesso di un determinato punteggio in occasione del conseguimento del diploma di scuola media superiore.
In presenza di in tale quadro normativo ed amministrativo, il giudice di prime cure ha esattamente accertato che è manifestamente irragionevole richiedere il possesso di un determinato punteggio in ordine al diploma di scuola media superiore (requisito di cultura generale) per il conferimento di borse di studio per pilota commerciale di velivolo e per pilota di linea, che richiedono di per sè elementi e requisiti altamente specialistici, di rilievo decisivo e prevalente, pena altrimenti la possibilità che a candidati altamente preparati sia addirittura preclusa la partecipazione al concorso medesimo. Fermo restando, beninteso, che di norma la scelta della P.A. di richiedere un titolo di studio specifico e conseguito con un determinato punteggio riveste natura discrezionale e, coinvolgendo il merito amministrativo, non è regola sindacabile in sede giurisdizionale, estrinsecandosi, altresì, in un criterio predeterminato, obiettivo ed imparziale.
Ciò non toglie, a cagione della assoluta peculiarità della fattispecie in esame, che tale principio ceda a fronte di scelte che si inseriscano in un quadro fortemente connotato da elementi di specialità, tali da indurre la P.A. a considerare, con adeguata motivazione (inesistente nel caso di specie) e condivisibile protezione dell'affidamento suscitato nei soggetti interessati, la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tal fatta.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l'appello deve essere respinto, ma, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Inizio documento
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- respinge l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 1998, con la partecipazione di:
Raffaele Iannotta - Presidente
Sergio Santoro - Consigliere
Raffaele De Lipsis - Consigliere
Paolo Numerico - Consigliere
Vito Poli - Consigliere ed est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA, IL 09 LUG. 1998
leggetela, capirete come spesso le massime vengano strumentalizzate o travisate. Prestate inoltre attenzione alla sorta di obiter dictum del consesso nella parte in cui, dopo aver evidenziato la specialità e peculiarità del decisum, riafferma a chiara voce la regola generale in materia di discrezionalità della P.A. nella emanazione di un bando di concorso. Intelligenti pauca.
Consiglio di stato , Sez. IV, 9 luglio 1998, n. 1064
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Regione Autonoma della Sardegna, proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Sardegna, n. 2077 del 30 novembre 1994, con cui veniva annullato il bando di concorso per 200 borse di studio per la frequenza dei corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico - decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, 6 agosto 1993, n. 483/Prog., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23 novembre 1993, - nella parte in cui poneva come requisito di ammissione al concorso per l'area trasporti, a norma del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, la votazione di almeno 48/60 o 8/10.
Si costituiva l'appellato deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 23 giugno 1998.
Inizio documento
Diritto
L'appello è infondato e deve essere respinto.
È impugnato il bando di concorso per 200 borse di studio per la frequenza dei corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico - decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio, 6 agosto 1993, n. 483/Progr., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del 23 novembre 1993, - nella parte in cui poneva come requisito di ammissione al concorso per l'area trasporti, a norma del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, la votazione di almeno 48/60 o 8/10.
La ragione di contrasto sottesa al gravame in trattazione, si esaurisce nello stabilire se l'amministrazione, al momento della individuazione dei requisiti di ammissione al concorso per il conseguimento della borsa di studio, abbia esorbitato dal legittimo esercizio del potere discrezionale di scelta dei requisiti medesimi, valorizzando atomisticamente, fra gli altri, il criterio del punteggio conseguito con il diploma di scuola media superiore; e ciò ancorchè nel caso di specie:
a) la borsa di studio fosse finalizzata a consentire la formazione in un settore tecnico (pilotaggio di aeromobili commerciali o di linea), caratterizzato da elementi altamente specialistici, il cui dominio prescinde dal possesso di nozioni di cultura generale riferibili ad un qualsiasi diploma di scuola superiore, secondo le prescrizioni dello stesso bando;
b) il già menzionato d.P.R. n. 566 del 1998 - recante il regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche - (cfr. in particolare gli articoli 51 e 53), ad onta di quanto divisato nel bando, non richiedesse in alcun modo, per l'ammissione agli accertamenti di idoneità per pilota commerciale o di linea, il conseguimento di un determinato punteggio oltre il possesso del diploma di scuola media superiore;
c) negli anni precedenti, al contrario di quanto affermato dalla difesa della Regione appellante (cfr. i decreti dell'Assessore della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio pubblicati nei bollettini ufficiali della Regione Sardegna: 8 agosto 1986, 30 dicembre 1987, 4 novembre 1988, 29 agosto 1989, decreto 26 luglio 1990, decreto 23 ottobre 1991, decreto 15 settembre 1992), per l'area trasporti (pilotaggio elicotteri e aeromobili commerciali e di linea), si fosse sempre escluso, con previsione di bando speciale, il possesso di un determinato punteggio in occasione del conseguimento del diploma di scuola media superiore.
In presenza di in tale quadro normativo ed amministrativo, il giudice di prime cure ha esattamente accertato che è manifestamente irragionevole richiedere il possesso di un determinato punteggio in ordine al diploma di scuola media superiore (requisito di cultura generale) per il conferimento di borse di studio per pilota commerciale di velivolo e per pilota di linea, che richiedono di per sè elementi e requisiti altamente specialistici, di rilievo decisivo e prevalente, pena altrimenti la possibilità che a candidati altamente preparati sia addirittura preclusa la partecipazione al concorso medesimo. Fermo restando, beninteso, che di norma la scelta della P.A. di richiedere un titolo di studio specifico e conseguito con un determinato punteggio riveste natura discrezionale e, coinvolgendo il merito amministrativo, non è regola sindacabile in sede giurisdizionale, estrinsecandosi, altresì, in un criterio predeterminato, obiettivo ed imparziale.
Ciò non toglie, a cagione della assoluta peculiarità della fattispecie in esame, che tale principio ceda a fronte di scelte che si inseriscano in un quadro fortemente connotato da elementi di specialità, tali da indurre la P.A. a considerare, con adeguata motivazione (inesistente nel caso di specie) e condivisibile protezione dell'affidamento suscitato nei soggetti interessati, la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tal fatta.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l'appello deve essere respinto, ma, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.
Inizio documento
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- respinge l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 1998, con la partecipazione di:
Raffaele Iannotta - Presidente
Sergio Santoro - Consigliere
Raffaele De Lipsis - Consigliere
Paolo Numerico - Consigliere
Vito Poli - Consigliere ed est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA, IL 09 LUG. 1998
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