Non credo sia necessario formulare una richiesta formale, ma dovrebbe essere sufficiente chiedere via telefono informazioni sugli scorrimenti, confidando di trovare dall'altra parte una persona disponibile, cosa che si verifica piuttosto spesso, fortunatamente.
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Idonei Entrate - AGENZIA DOGANE
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Cara angy, scusami tanto ma non è così che ci si comporta... non metto in dubbio la tua buona fede; ma qui stiamo tutti nella stessa barca e stiamo facendo di tutto per queste assunzioni... anche se la tua notizia fosse vera, sappiamo che facendo pressioni sindacali moto spesso le cose possono cambiare... con il tuo silenzio ovviamente non collabori alla lotta comune, e ti poni in uno stato di rassegnazione nei confronti di questa notizia.
Purtroppo non si possono combattere battaglie se non si sa contro chi combatterle, non rivelando la tua fonte metti noi nella impossbilità di far qualcosa per portare avanti le nostre ragioni...
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ammetto di essere un pò pessimista,però devo fare una considerazione:
l'a.e. ha provveduto in tempo lampo a portare a termine il programma da finanziaria ("togliendosi subito questo dente") delle 750 assunzioni;
l'a.d. non si è mai sbottonata (contrariamente a qualche sindacalista) e da "voci di corridoio" sembra diminuire sempre più il numero delle assunzioni per gli idonei cfl.
spero di sbagliarmi, ma sto cominciando ad immaginare il finale di questa commedia.
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A seguito del riferito parere del 5 febbraio, pag. 136 del forum, che rimane tutt’ora valido nei limiti di quelle che in quel momento sono state le esigenze interpretative da me prospettate, alla luce della ultime notizie sulla questione mobilità mi è stato così risposto.
<Espongo le mie considerazioni in modo accademico perché non ho atti e documenti puntuali, al di là delle norme, da poter esaminare.
In effetti la mobilità costituisce un problema.
I due commi 345 e 346 dell’art. 1 della L. F. 2008 vanno letti in parallelo perché hanno, per quel che ho potuto ricostruire, una comune origine.
Il comma 345 dice : al fine specifico di raggiungere l’ obiettivo particolare di controlli più efficaci, l’AE è autorizzata alla spesa di milioni di euro 27,8 per il 2008, 60,8 per il 2009 e 110,1 milioni annui a decorrere dal 2010 per assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, che possono avvenire, se si intende ricorrere allo strumento flessibile dei CFL, utilizzando prioritariamente gli idonei graduatorie AE 06 e 07 ( fissati poi in 750 unità dalla stessa norma che, per le ulteriori esigenze, ha autorizzato l’amministrazione a bandire nuovi concorsi per esterni con CFL), oppure ricorrendo alla mobilità.
Il successivo comma 346( e non 347 come da me indicato nel primo parere, e per questo mi scuso), in sostanza, dice la stessa cosa : al fine di potenziare le attività di controllo, l’Agenzia delle dogane è autorizzata alla spesa di milioni di euro 34 per il 2008, 46 per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010 per assunzioni di personale, che possono avvenire, se si intende ricorrere allo strumento straordinario dei CFL, utilizzando prioritariamente gli idonei graduatorie AE 06 e 07,nonché gli idonei graduatorie AD, oppure ricorrendo alla mobilità.
Per memoria, la mobilità non è una forma di assunzione del personale, ma è una precondizione cui l’art. 39 della legge 449/1997 assoggetta, in generale, l’espletamento di procedure concorsuali : nei due commi che interessano, invece, è stata assunta come forma di assunzione di personale in esubero.
La struttura delle due disposizioni è formalmente identica, con la differenza sostanziale che, verosimilmente, in AE non c’era personale in mobilità da altre amministrazioni da assorbire, mentre, per pregressi accordi politico-amministrativi in precedenza intervenuti, in AD dovevano e devono essere assorbiti lavoratori in esubero provenienti da altre amministrazioni magari in via di soppressione.
Qui viene da supporre, un po’ malignamente, che la previsione del ricorso alla mobilità nel comma 345 è stata, forse inconsapevolmente da parte di chi ha materialmente redatto la norma, buttata lì come diversivo tattico allo scopo di non suscitare sospetti sulla analoga previsione inserita nel successivo comma 346.
Comunque, ora, in base alla norma, l’AD potrà, secondo la sua discrezionalità, ma seguendo criteri di razionalità, economicità e trasparenza, per non sconfinare nell’arbitrio, attingere sia dagli idonei sia dal personale in mobilità. Su questo non ci sono dubbi di sorta.
Ma, ciò detto, il problema spinoso ( politicamente, non giuridicamente) da risolvere, per gli idonei AE e AD da assumere con CFL nelle dogane, è quello della ripartizione dei posti tra esterni ed interni : gli idonei si troveranno, e si trovano già per quel che si capisce, schierati contro tutti i sindacati che, lavorando nel medio e lungo periodo, hanno patrocinato norme legislative e, conseguentemente, contrattuali ad uso e consumo degli interni all’organizzazione, cercando di tenere fuori, quanto più possibile, gli esterni.
Mi spiego, norme alla mano.
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continua....
L’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede in via generale che il reclutamento (si badi bene a tempo indeterminato, essendo le forme contrattuali flessibili di assunzione regolate dal successivo art. 36 ) del personale presso le pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d’obbligo.
Già all’epoca della redazione di questo decreto si è invertito il collaudato principio, derivato dall’art. 97 delle Costituzione, che ha governato la PA statale fin dal testo unico del 1957, secondo il quale le assunzioni di personale nella vecchia carriera direttiva, corrispondente oggi alla terza area funzionale, dovevano avvenire come regola generale dall’esterno mediante pubblici concorsi, i quali riservavano una quota variabile dal 10 al 20 per cento agli interni, sottoposti, in ogni caso, alla medesima procedura concorsuale valevole per gli esterni e non ad “altra” : questo principio è stato ribaltato dai nuovi legislatori e dalla forza sindacale, per cui oggi la regola è diventata quella, secondo me assurda e incostituzionale, per cui il reclutamento nella terza area si fa dall’interno all’organizzazione, salvo garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno.
E il CCNL del comparto Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002/2005, prevede, coerentemente, ma fino ad un certo punto, la conseguente disciplina contrattuale di settore, che ho reperito e che è la seguente :
Assunzioni a tempo indeterminato :
1) L’art. 17, dopo avere introdotto il sistema di classificazione del personale per aree ( prima, seconda e terza ), stabilisce che “Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce retributive stipendiali di cui alla Tabella E avviene secondo la professionalità ed i requisiti richiesti dal bando di concorso”;
2) L’art. 21, dopo avere affermato che le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge 56 del 1987, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 165 del 2001, stabilisce, direi un po’ arbitrariamente rispetto a tale ultima norma generale, che le Agenzie sono tenute a riservare all’accesso alle aree dall’esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50% dei posti disponibili.
Consegue che : a) alla terza area si accede per il 50% dei posti vacanti mediante pubblico concorso riservato agli esterni e per il 50% dalla seconda area mediante passaggi interni; a) alla seconda area si accede per il 50% dall’esterno, mediante le procedure di avviamento al lavoro ex legge 56/1987 per i profili più bassi e mediante pubblico concorso per i profili più elevati, e per il restante 50% dalla prima area funzionale, alla quale accedono, dall’esterno attraverso le procedure di cui alla legge succitata 56/87, soggetti che abbiano assolto semplicemente l’obbligo scolastico : sicchè alla fine, prima o poi, almeno una parte di tali soggetti arriva alla terza area funzionale : e l’Agenzia delle Entrate, che ritiene probabilmente questi soggetti inidonei a fronteggiare il complesso fenomeno della evasione fiscale, per il cui contrasto ci vogliono specifiche competenze giuridiche ed economiche ( e che non si fida, esagerando, nemmeno degli idonei delle graduatorie precedenti, in barba all’art. 39 della legge 449/1997 che subordina le nuove assunzioni con CFL alla indisponibilità di idonei in precedenti graduatorie della stessa natura ), si è fatta passare la disposizione contenuta nel comma 345 che autorizza l’assunzione di nuovi laureati dall’esterno e poco si preoccupa delle norme contrattuali di spartizione dei posti tra interni ed esterni.
Per le assunzioni precarie, l’art. 100 stabilisce che “ per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme del CCNL del comparto Ministeri”.
Per tali assunzioni non si pongono problemi di ripartizione di quote. Valgano al riguardo le considerazioni fatte nella precedente e-mail, alle quali aggiungo che il comma 346 dell’art. 1 della L.F. 2008 ha reso inattiva, nei confronti degli assumendi precari con CFL, la normativa contrattuale della divisione dei posti al 50%, consentendo che dal 2008 in poi l’amministrazione, per potenziare l‘attività di accertamento ed ispettiva, assuma, nei limiti degli stanziamenti previsti, gli idonei AE 06 e 07 entro la validità temporale delle relative graduatorie : il problema della ripartizione 50-50 si porrà semmai in futuro al momento della eventuale stabilizzazione.
Concludendo, osservo che gli idonei AE 06 e 07, e anche gli idonei AD ( i quali in base alla norma non vantano alcun diritto di precedenza rispetto agli AE sopra 46, e attribuirglielo è illegittimo e suscettibile di azione risarcitoria) devono pretendere, se del caso per via giudiziale, che l’amministrazione e i sindacati non li considerino in quota 50% : i sindacati (comunicato recente CISL FPS Finanze, che ho avuto modo di leggere ) stanno stringendo i tempi per chiudere l’accordo per il passaggio dalla seconda alla terza area nella misura del 50% delle vacanze organiche, in terza area, al 1.1.2007 >.
Insomma, l’Agenzia delle Entrate non ci vuole perché preferisce altri esterni, “più preparati”, mentre l’Agenzia delle Dogane non ci vuole perché preferisce i propri interni, naturalmente “più preparati” .
Ma noi idonei, laureati e magari con dottorati o master, che comunque abbiamo superato un esame di concorso che a ciascuno è costato fatica, chi siamo? Gente da buttare nel cestino ? Così le Istituzioni tutte aiutano i giovani a trovare lavoro ? Grazie davvero.
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Originariamente inviato da roxan76 Visualizza il messaggiocontinua....
L’art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede in via generale che il reclutamento (si badi bene a tempo indeterminato, essendo le forme contrattuali flessibili di assunzione regolate dal successivo art. 36 ) del personale presso le pubbliche amministrazioni avviene tramite procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno e mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola d’obbligo.
Già all’epoca della redazione di questo decreto si è invertito il collaudato principio, derivato dall’art. 97 delle Costituzione, che ha governato la PA statale fin dal testo unico del 1957, secondo il quale le assunzioni di personale nella vecchia carriera direttiva, corrispondente oggi alla terza area funzionale, dovevano avvenire come regola generale dall’esterno mediante pubblici concorsi, i quali riservavano una quota variabile dal 10 al 20 per cento agli interni, sottoposti, in ogni caso, alla medesima procedura concorsuale valevole per gli esterni e non ad “altra” : questo principio è stato ribaltato dai nuovi legislatori e dalla forza sindacale, per cui oggi la regola è diventata quella, secondo me assurda e incostituzionale, per cui il reclutamento nella terza area si fa dall’interno all’organizzazione, salvo garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno.
E il CCNL del comparto Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2002/2005, prevede, coerentemente, ma fino ad un certo punto, la conseguente disciplina contrattuale di settore, che ho reperito e che è la seguente :
Assunzioni a tempo indeterminato :
1) L’art. 17, dopo avere introdotto il sistema di classificazione del personale per aree ( prima, seconda e terza ), stabilisce che “Nelle aree è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle fasce retributive stipendiali di cui alla Tabella E avviene secondo la professionalità ed i requisiti richiesti dal bando di concorso”;
2) L’art. 21, dopo avere affermato che le modalità di reclutamento del personale avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge 56 del 1987, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 165 del 2001, stabilisce, direi un po’ arbitrariamente rispetto a tale ultima norma generale, che le Agenzie sono tenute a riservare all’accesso alle aree dall’esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50% dei posti disponibili.
Consegue che : a) alla terza area si accede per il 50% dei posti vacanti mediante pubblico concorso riservato agli esterni e per il 50% dalla seconda area mediante passaggi interni; a) alla seconda area si accede per il 50% dall’esterno, mediante le procedure di avviamento al lavoro ex legge 56/1987 per i profili più bassi e mediante pubblico concorso per i profili più elevati, e per il restante 50% dalla prima area funzionale, alla quale accedono, dall’esterno attraverso le procedure di cui alla legge succitata 56/87, soggetti che abbiano assolto semplicemente l’obbligo scolastico : sicchè alla fine, prima o poi, almeno una parte di tali soggetti arriva alla terza area funzionale : e l’Agenzia delle Entrate, che ritiene probabilmente questi soggetti inidonei a fronteggiare il complesso fenomeno della evasione fiscale, per il cui contrasto ci vogliono specifiche competenze giuridiche ed economiche ( e che non si fida, esagerando, nemmeno degli idonei delle graduatorie precedenti, in barba all’art. 39 della legge 449/1997 che subordina le nuove assunzioni con CFL alla indisponibilità di idonei in precedenti graduatorie della stessa natura ), si è fatta passare la disposizione contenuta nel comma 345 che autorizza l’assunzione di nuovi laureati dall’esterno e poco si preoccupa delle norme contrattuali di spartizione dei posti tra interni ed esterni.
Per le assunzioni precarie, l’art. 100 stabilisce che “ per quanto riguarda la disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale delle Agenzie continua a farsi riferimento alle corrispondenti norme del CCNL del comparto Ministeri”.
Per tali assunzioni non si pongono problemi di ripartizione di quote. Valgano al riguardo le considerazioni fatte nella precedente e-mail, alle quali aggiungo che il comma 346 dell’art. 1 della L.F. 2008 ha reso inattiva, nei confronti degli assumendi precari con CFL, la normativa contrattuale della divisione dei posti al 50%, consentendo che dal 2008 in poi l’amministrazione, per potenziare l‘attività di accertamento ed ispettiva, assuma, nei limiti degli stanziamenti previsti, gli idonei AE 06 e 07 entro la validità temporale delle relative graduatorie : il problema della ripartizione 50-50 si porrà semmai in futuro al momento della eventuale stabilizzazione.
Concludendo, osservo che gli idonei AE 06 e 07, e anche gli idonei AD ( i quali in base alla norma non vantano alcun diritto di precedenza rispetto agli AE sopra 46, e attribuirglielo è illegittimo e suscettibile di azione risarcitoria) devono pretendere, se del caso per via giudiziale, che l’amministrazione e i sindacati non li considerino in quota 50% : i sindacati (comunicato recente CISL FPS Finanze, che ho avuto modo di leggere ) stanno stringendo i tempi per chiudere l’accordo per il passaggio dalla seconda alla terza area nella misura del 50% delle vacanze organiche, in terza area, al 1.1.2007 >.
Insomma, l’Agenzia delle Entrate non ci vuole perché preferisce altri esterni, “più preparati”, mentre l’Agenzia delle Dogane non ci vuole perché preferisce i propri interni, naturalmente “più preparati” .
Ma noi idonei, laureati e magari con dottorati o master, che comunque abbiamo superato un esame di concorso che a ciascuno è costato fatica, chi siamo? Gente da buttare nel cestino ? Così le Istituzioni tutte aiutano i giovani a trovare lavoro ? Grazie davvero.
Ti prego quindi di non abbandonarci... ti lascio la mia mail: ros.dev@hotmail.it. Così se ti fa piacere puoi scrivermi e inviarmi la tua.
Ciao. Rosa.
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