Originariamente inviato da baiocco
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Oggetto: interpretazione dell'art. 74 del DL 112/2008
Le scrivo per sottoporre alla Sua attenzione la problematica relativa all'assunzione degli idonei ai concorsi espletati per CFL dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2005/2007, presso l'Agenzia delle Dogane, in applicazione dell'art. 1 comma 346 lettera e della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008, l'Agenzia
delle Dogane ha sospeso la procedura di assunzione dei 465 idonei, ormai in fase di
definizione, in quanto ritiene vincolante quanto previsto dal comma 6 dell'art. 74 del
D.L. 112 in merito al divieto di stipulare contratti di lavoro di qualsiasi tipologia prima
della prevista rideterminazione delle dotazioni organiche.
A parere della scrivente, invece, la deroga prevista dal comma 5 dell'art. 74,
che prevede che sono fatte salve le procedure concorsuali avviate e quelle di mobilità
in corso, rientra a tutti gli effetti nel caso in esame.
Ci troviamo infatti di fronte ad una procedura concorsuale espletata, finanziata,
e la stessa dotazione organica provvisoria permette di procedere alla stipula dei contratti di formazione lavoro già definiti.
La stessa riduzione del 10% della dotazione organica vigente al momento della
pubblicazione del D.L. 112, visti i presenti in servizio all'Agenzia delle Dogane, e la
dotazione organica previgente, non pregiudica in alcun modo tali assunzioni.
Del resto è noto che cosa diversa è la stipula di CFL dalla successiva
trasformazione del rapporto di lavoro, che necessita di una specifica autorizzazione
all'assunzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Anche motivi di opportunità e di giustizia sostanziale avvalorano tale tesi.
In applicazione delle norme della Finanziaria 2008 sono stati già assunti alle
Entrate 750 idonei della medesima graduatoria unica nazionale e la stessa Agenzia
delle Dogane ha assunto nei mesi scorsi gli idonei dei propri concorsi banditi a suo
tempo.
La ratio della norma dettata dal D.L. 112 è quella di impedire assunzioni prima
che vengano rideterminate le dotazioni organiche per impedire aggiramenti della
norma stessa. Ma in questa caso, e per le procedure concorsuali in itinere, oltre che per le mobilità in corso, è la stessa norma che prevede la deroga.
In buona sostanza sarebbe del tutto irragionevole aspettare la rideterminazione
della dotazione organica per fare tra quattro mesi quello che già oggi è autorizzato e
finanziato.
Che senso avrebbe proseguire e portare a termine procedure concorsuali come
prevede il D.L. 112 e non invece in questo lasso di tempo adottare le iniziative
conseguenti alla fine della procedura ?
Considerato il Suo ruolo istituzionale Le chiedo di voler diramare, con urgenza, sulla questione le opportune istruzioni interpretative, a tutela di centinaia di giovani laureati che chiedono di veder riconosciuto quanto da loro conseguito a seguito delle procedure concorsuali espletate.
RingranzandoLa per la cortese attenzione prestata, ed in attesa di un cortese
riscontro, Le invio i più distinti saluti.
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