Ciao Mirtilla ciao colleghi ho trovato un documento interessante... cito testualmente:
"In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.
Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.
Secondo il collegio, la predetta affermazione – che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) – trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.
Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, all’art. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo all’amministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.
In tempi più recenti, l’articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre – a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati – l’obbligatorietà per l’amministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.
A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che l’amministrazione abbia l’obbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).
Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, l’amministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:
Deduco quindi che è vero che gli idonei, fino a quando sono solo idonei non vantano un diritto soggettivo, ma dal momento in cui l'amministrazione decide di assumere e coprire i posti vacanti come nel nostro caso tale diritto probabilmente si acquisisce. L'amministrazione a mio avviso ha preso un impegno nei nostri confronti e direi che la CARTA SCRITTA ce l'abbiamo tutti visto che ci hanno convocato e fatto scegliere le sedi...
Sono tuttavia daccordo che non bisogna abbassare la guardia e sono disposta a lottare per difendere il nostro diritto... chiedo solo ad ognuno di voi di non farvi prendere dall'ansia, ora più che mai dobbiamo avere i nervi saldi e la mente fredda e lucida... chi ha idee concrete chiare ed efficaci si faccia avanti...le nostre ansie stemperiamole in casa... la mia proposta è di aspettare fino a fine settembre per vedere cosa succede e dal primo ottobre valutare se ci sono dei passi avanti e di conseguenza muoverci... Ciao ragazzi/e a presto!
"In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei.
Così ha sostenuto il TAR del Lazio, sezione seconda, nella sentenza 15 settembre 2009, n. 8743.
Secondo il collegio, la predetta affermazione – che ottiene ampi riscontri nella giurisprudenza amministrativa (ex plurimis TAR Lazio, sez. III - ter, 30 gennaio 2003, n. 536) – trova il suo fondamento direttamente nel dato normativo vigente, così come modificato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni.
Invero, la prima norma che ha dettato disposizioni al riguardo si rinviene nel D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati dello Stato), il quale, all’art. 8, nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, aveva previsto una facoltà in capo all’amministrazione di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria tramite uno scorrimento dei candidati collocatosi in posizione successiva ai vincitori, ma ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, nei limiti quantitativi dei posti vacanti stabiliti nella stessa norma.
In tempi più recenti, l’articolo 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) attuativo del d.lgs. n. 29 del 1993, è intervenuto in merito, stabilendo una validità temporale di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, da utilizzarsi per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, successivamente ed entro tale periodo dovessero rendersi disponibili.
Con tale ultima disposizione, il TAR ritiene che sia stata sovvertita la natura del potere di scorrere la graduatoria in capo all’amministrazione, da mera facoltà in obbligo.
Altre disposizioni, intervenute negli anni seguenti (art. 39, comma 13, legge n. 449 del 1997; art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488; art. 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000) hanno confermato tale impostazione, rimarcando sempre – a parte alcuni specifici settori diversamente disciplinati – l’obbligatorietà per l’amministrazione di avvalersi della graduatoria in vigore, nei casi in cui la stessa decida di assumere, ovviamente, con riferimento ai posti messi a concorso resisi disponibili.
A tale ultimo riguardo, va precisato che, comunque, nessuna norma prevede che l’amministrazione abbia l’obbligo di assumere gli idonei, e dello stesso avviso è pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., sez. IV, 12.09.2006 n. 5320) ritenendo che gli stessi non vantano un diritto soggettivo, bensì una mera aspettativa (per i vincitori la questione è più controversa, ma non è oggetto di questo breve commento).
Riassumendo, pertanto, in base alle disposizioni legislative vigenti, l’amministrazione, nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse successivamente reso disponibile entro il periodo di validità della graduatoria, può assumere le seguenti decisioni:
- secondo la propria valutazione discrezionale, può decidere di non procedere alla copertura di tale posto;
- di procedere alla copertura del posto resosi disponibile, ma in questo caso attingendo obbligatoriamente il candidato dalla graduatoria in vigore.
Deduco quindi che è vero che gli idonei, fino a quando sono solo idonei non vantano un diritto soggettivo, ma dal momento in cui l'amministrazione decide di assumere e coprire i posti vacanti come nel nostro caso tale diritto probabilmente si acquisisce. L'amministrazione a mio avviso ha preso un impegno nei nostri confronti e direi che la CARTA SCRITTA ce l'abbiamo tutti visto che ci hanno convocato e fatto scegliere le sedi...
Sono tuttavia daccordo che non bisogna abbassare la guardia e sono disposta a lottare per difendere il nostro diritto... chiedo solo ad ognuno di voi di non farvi prendere dall'ansia, ora più che mai dobbiamo avere i nervi saldi e la mente fredda e lucida... chi ha idee concrete chiare ed efficaci si faccia avanti...le nostre ansie stemperiamole in casa... la mia proposta è di aspettare fino a fine settembre per vedere cosa succede e dal primo ottobre valutare se ci sono dei passi avanti e di conseguenza muoverci... Ciao ragazzi/e a presto!
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