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Trust 2.0

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    #41
    Va bè se fa così come da manuale...allora me ne vado anch'io...Ciao e buon lavoro.

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      #42
      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
      Certo è una Ctp....ma con l'aria che tira se non vi date una mossa.....

      Di seguito si indicano alcune anomalie segnalate dall’A.E., con le relative repliche del ricorrente accolte dalla CTP di Novara:

      1. Le disponenti del trust, socie di una S.p.a., e che conferiscono le loro partecipazioni societarie in trust, sono indicate anche quali beneficiarie del trust medesimo.

      Replica: tale circostanza, sebbene sia indicata dalla Circolare 61E/2010 come indicativa di un trust interposto, è viceversa ammessa dalla prassi operativa dei trust e dalla migliore dottrina, come del resto afferma la stessa sentenza in commento.

      Replica Rol
      : Il fatto che lo dica la migliore dottrina non vuole dire nulla…è la legge che deve essere rispettata. Art 2 comma 3 legge Convenzione dell’Aja. (poi…pure L’A.E….il trust non è interposto ma semplicemente non esiste fiscalmente proprio perché non rispetta le norme della convenzione)

      Comprendo le difficoltà…la colpa è anche del legislatore, il quale non solo ha ratificato la Convenzione prima di prendere posizione all’interno del proprio ordinamento, ma non ha nemmeno tentato di chiarire, in sede di legge di ratifica, che, ai fini dell’applicazione della Convenzione, si sarebbe dovuto derogare alla normativa interna incompatibile, né si è preoccupato, tra l’altro, del coordinamento con la disciplina contenuta nella Convenzione di Roma (1980) ratificata con la legge n 975/1984 recepita poi con la legge n 218/1995. Un paese normale avrebbe dovuto prima procedere ad una regolamentazione interna del trust ….con tanto di registri pubblici in camera di commercio come per le società)

      2. Le disponenti del trust hanno la possibilità di ottenere l’anticipata estinzione del trust.

      Replica: anche tale circostanza è tra quelle indicate dalla Circolare 61E/2010 quale causa di interposizione, tuttavia nel caso di specie si tratta di un potere di anticipazione della durata del trust non esercitabile liberamente ma congiuntamente, e comunque non previsto nell’atto istitutivo come vero e proprio diritto.

      3. Le disponenti hanno il potere di manifestare le loro volontà al trustee.

      Replica: tali manifestazioni di volontà, o desideri, non sono vincolanti per il trustee che conserva, pertanto, poteri discrezionali avendo sempre riguardo alle finalità del trust.

      Replica Rol : è come se lo vincola…(lo tiene per le palle)…se non esegue esattamente la volontà del disponente la conseguenza è bene descritta al punto 4. (appunto… potere di revoca del trustee)

      4. E’ previsto un potere di revoca del trustee.

      Replica: si tratta di un potere giustificato dalla lunga durata prevista per il trust stesso, e dalla opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato.
      Replica Rol: leggi sopra.

      Precisazione prima che arrivi il mantra….: i Poteri attribuiti al disponente non sono fiduciari MA PERSONALI.

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        #43
        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
        a volte anche il gioco delle tre carte con il morto (il 3+1)

        vi posto alcune metodologie di controllo potete fare un confronto con le vostre......


        pag 6....http://www.irs.gov/pub/irs-irbs/irb97-16.pdf



        Abusive Trust Tax Evasion Schemes

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          #44
          L'OGGETTO DEL DESIDERIO DEI CAPITALISTI ITALIANI: UN TRUST NELL'ISOLA DI JERSEY

          Qualche giorno fa, è stata pubblicata un'inchiesta da " L'Espresso" in cui si rivelava l'esistenza un trust nell'isola di Jersey, il cui beneficiario è la figlia primogenita di un frodatore fiscale italiano, noto come padre costituente o più opportunamente come padre delinquente, un tizio bassotto che ama fare cene eleganti e stringere patti con "Cosa Nostra". Una settimana fa circa, è apparsa la notizia che la famiglia che ha donato a Taranto tumori come caramelle, è titolare di un trust di 700 milioni di euro nell'isola di Jersey.
          Fidatevi: non sono i soli.
          Ma cosa mai avrà questo Trust, tanto da far scomodare truppe di legali, commercialisti, notai reclutati dalle famiglie italiane più ricche?
          La legge che disciplina il Trust di Jersey fu approvata per la prima volta nel 1984 ed è stata modificata più volte, l'ultima nel Gennaio del 2013.
          Presenta numerosi punti di contatto con il Trust Francese, nella cui disciplina affonda le proprie radici.

          Analizziamone le caratteristiche più importanti.
          · Il Trust è considerato esistente quando una persona (nota come trustee) possiede o ad essa è stato conferito o si ritiene possieda o ad essa sia stato conferito il controllo di beni, dei quali egli non è proprietario a titolo personale. Conferimento che deve essere effettuato per:
          1. il vantaggio di una qualsiasi persona, nota come beneficiario ( titolato a godere dei vantaggi del trust o nei cui confronti possono essere distribuiti/assegnati anche discrezionalmente i beni conferiti nel trust), anche se non ancora esistente o individuato;
          2. qualsiasi altro scopo che non costituisca un vantaggio per il solo trustee (che equivale ad una sorta di gestore/amministratore del trust);
          3. altri specifici vantaggi (o benefici) indicati dalla legge.
          __________________________________________________ ______________________

          · Il Trust costituito nel rispetto della legge del 1984 e successive modifiche è riconosciuto come valido ed efficacie nell'Isola.
          · La legge regolatrice del Trust deve essere quella della giurisdizione:
          1. Specificatamente indicata dalle parti tra le clausole del trust. Oppure in manca di ciò;
          2. Implicitamente indicata (desumibile) dalle clausole del trust. Oppure in manca di entrambe le condizioni;
          3. Con la quale, al tempo in cui il trust fu creato, questo aveva la connessione (giuridica/territoriale) più stretta.
          __________________________________________________ ______________________
          · Al fine di individuare la giurisdizione con la cui legge il trust vantava, all'atto della costituzione, la connessione più stretta, è necessario far riferimento ai seguenti criteri:
          1. Il luogo di amministrazione del trust, scelto dal settlor (che è colui che conferisce la proprietà dei beni nel trust o compie una disposizione testamentaria avente ad oggetto il trust o a favore del trust);
          2. Il luogo in cui sono situati gli assets conferiti nel trust;
          3. La residenza o il domicilio del trustee;
          4. Gli scopi del trust ed il luogo in cui questi debbano essere attuati.
          · Un trust di Jersey può essere costituito in ogni modo, traimite dichiarazione orale, atto scritto (compreso testamento e codicillo) o qualsiasi atto o fatto idoneo a produrlo.
          · Uno Unit Trust (è un trust con una struttura molto simile ai fondi comuni d'investimento) può essere costituito solo tramite atto scritto.
          __________________________________________________ _____________________
          · Qualsiasi bene (mobile, immobile, materiale, immateriale) può essere intestato o posto sotto il controllo del trustee nell'ambito del trust.
          · Il trustee può accettare da qualsiasi persona beni da aggiungere (conferire nel) al trust.
          __________________________________________________ _____________________

          Quali sono i poteri del settlor (disponente)? Può:
          · Revocare, modificare emendare i termini di un trust o ogni trust o poteri totalmente o parzialmente derivati dallo stesso;
          · Anticipare, destinare, pagare o indirizzare redditi o capitali compresi nel trust o dare direttive (al trustee) per la realizzazione di tale anticipo, destinazione, pagamento;
          · Agire come, oppure dare direttive vincolanti per la nomina o la revoca di un dirigente o impiegato di una qualsiasi società totalmente o parzialmente posseduta dal trust;
          · Dare direttive vincolanti al trustee, riguardanti l'acquisto, la conservazione, la vendita, la gestione, il prestito, il pegno, dei beni del trust o l'esercizio di qualsiasi altro potere o diritto derivante da tali beni;
          · Nominare o rimuovere ogni trustee, beneficiario ed enforcer, o qualsiasi altra persona che detiene il potere, la discrezionalità o diritto in connessione con il trust o in relazione ai beni del trust;
          · Nominare o rimuovere ogni manager degli investimenti o consulente;
          · Cambiare la disciplina di riferimento del trust;
          · Restringere l'esercizio dei poteri e delle discrezionalità del trustee, stabilendo che essi possano essere esercitati solo con il consenso del settlor o di altra persona indicata nel trust.
          __________________________________________________ _____________________

          Quanto può durare un trust del Jersey?
          · A meno che le regole contenute nell'atto costitutivo stabiliscano diversamente, un trust del Jersey può avere durata illimitata.
          Quanti trustee deve avere un trust?
          · Almeno uno.
          Quali sono i doveri del trustee?
          · Il trustee deve, nell'esecuzione esecuzione dei propri doveri e nell'esercizio dei propri poteri o discrezionalità, agire:
          1. Con la dovuta diligenza;
          2. Come farebbe una persona prudente;
          3. Al meglio delle sue capacità ed abilità;
          4. Osservando la massima buona fede.
          · Fatto salvo quanto disposto dalla Legge di Jersey, il trustee deve operare ed amministrare il trust nel rispetto dei termini stabiliti all'atto della costituzione.
          · Fatti salvi i termini del trust, un trustee deve:
          1. per quanto sia ragionevole, preservare il valore dei beni in trust.
          2. per quanto sia ragionevole, migliorare il valore dei beni in trust.
          · Salvo
          1. Che con l'approvazione del tribunale; o
          2. Che sia permesso dalla Legge del Jersey o espressamente previsto dai termini del trust;
          un trustee non deve:
          · direttamente o indirettamente trarre profitto dal rapporto fiduciario;
          · causare o permettere a terzi di trarre profitto direttamente o indirettamente da tale amministrazione fiduciaria;
          · nel proprio interesse ed in proprio conto essere parte di transazioni con altri trustees o relative alla proprietà fiduciaria.
          · Un trustee deve tenere un'accurata contabilità e memoria della gestione fiduciaria.
          · Un trustee deve conservare i beni del trust, separati dalla sua proprietà personale e identificabili separatamente da ogni altro bene di cui lui o lei sia un fiduciario.
          __________________________________________________ ______________________

          Quali sono i poteri generali di un trustee?
          · Fermo quanto previsto dalle clausole del trust e nel rispetto dei doveri previsti da questa legge, il trustee, in relazione ai beni in trust, ha gli stessi poteri di una persona fisica che agisca quale effettivo titolare (beneficial owner) di tali beni.
          · Il trustee deve esercitare i suoi poteri solo nell'interesse dei beneficiari e nel rispetto delle clausole del trust.
          · Le clausole del trust possono richiedere che il trustee debba ottenere il consenso di qualcuno prima di esercitare un potere o una facoltà.

          Il trustee non può delegare i suoi poteri salvo che ciò non sia permesso da questa legge o dalle clausole del trust.
          Salvo che le clausole del trust prevedano il contrario il trustee può delegare l´amministrazione o impiegare investment managers che ragionevolmente ritenga competenti e qualificati per gestire gli investimenti dei beni in trust; e
          1. può servirsi di contabili, avvocati, attorneys, banche, mediatori, custodi, consulenti finanziari, fiduciari, agenti immobiliari, consulenti legali (solicitors) ed altre figure professionali (professional agents) per agire in relazione a qualunque affare del trust, o per essere intestatari di qualunque bene in trust.
          2. Il trustee non è responsabile per una perdita causata al trust, nascente dal fatto di aver rilasciato una delega o effettuato una nomina, ai sensi della legge del trust se le abbia fatte o ne abbia permesso la continuazione in buona fede e senza commettere negligenze;
          3. Il trustee può autorizzare una delle persone delegate a trattenere una commissione o altre somme normalmente dovute in relazione a determinate transazioni.
          · Salvo che sia autorizzato ´
          1. dalle clausole del trust; oppure
          2. dal consenso scritto di tutti i beneficiari; oppure
          3. da un provvedimento giudiziario;
          il trustee non ha titolo per essere remunerato per i suoi servigi. Il trustee può rimborsarsi a carico del trust, oppure gravare il trust di tutte le spese e le obbligazioni ragionevolmente occorse in relazione con il trust.
          __________________________________________________ _____________________

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            #45
            I VERI BENEFICI DI UN TRUST NEL JERSEY

            L'elemento caratterizzante di ogni trust è la separazione tra proprietà legale ed effettiva. Tale circostanza fa sì che l'intestatario dei beni conferiti in trust sia il trustee e non il beneficiario. Ciò significa che se nel trust siano conferite azioni, nel registro delle azioni delle società sarà indicato il beneficiario come proprietario delle azioni e non il relativo trust a meno che ciò non sia specificatamente richiesto dal trustee (che esegue però ciò che gli dici il settlor).

            Il trust, se scritto, non è necessariamente contenuto in un documento pubblico detenuto o formato da una qualche autorità, tranne nel caso di unit trust (modellati sulla struttura dei fondi comuni).
            La funzione dell'anonimato può essere garantita inoltre, dal fatto che nell'eseguire la costituzione di un trust, il trustee può dichiarare essere frutto di una direttiva di altro trust: in tal modo il nome del settlor non compare sull'eventuale documento.
            L'anonimato incontra un limite nel rispetto della normativa anti riciclaggio. Qualsiasi organizzazione svolgente l'attività propria di un trust, che implica di agire in qualità di trustee di un trust o di provvedere affinché un'altra persona agisca in qualità di trustee di un trust è soggetta alla legge anti riciclaggio, la quale impone che settlor e beneficiari rilevanti si identifichino in relazione all'organizzazione in questione.

            Il trust può essere utilizzato anche per garantire la continuità della proprietà di un bene, come quella di un'azienda familiare. Può infatti accadere, specie in Italia viste le caratteristiche dell'imprenditoria nostrana, che un'impresa di grande successo abbia una conduzione (in termini di assetti proprietari) limitata ai membri della famiglia. Tuttavia, a seguito della morte del fondatore, le leggi in materia di successione possono determinare il frazionamento eccessivo delle quote proprietarie distribuendole anche al di fuori della famiglia, pregiudicando la stabilità del management e dunque mettendo a repentaglio il successo commerciale. Al fine di evitare tali inconvenienti, è possibile conferire l'azienda nel trust cosicché alla morte del proprietario la stessa non sarà più parte dell'asse ereditario ma continuerà ad essere gestita dai trustees nell'interesse dei beneficiari indicati nel trust dal settlor. Quest'ultimo gode sicuramente di un maggior controllo sull'operazione nel suoi insieme in caso di fixed trust (che ha una struttura giuridica opposta al discretionary trust). Ulteriore vantaggio implicito di tale operazione è riscontrabile nel fatto che non essendo l'azienda parte del patrimonio del de cuius, alla sua morte non saranno necessarie formalità particolari per garantire la continuità gestionale; così come saranno evitate o minimizzate le imposte di successione, ipotecarie e catastali essendo l'azienda dismessa dal patrimonio del de cuius prima della morte (tramite conferimento nel trust) e non rientrando quindi nell'asse ereditario al momento della morte.

            Il trust consente inoltre di non rispettare le disposizioni civilistiche, presenti in molti ordinamenti, inerenti la successione legittima. Queste disposizioni rappresentano limiti alla possibilità di disporre liberamente dei proprio beni dopo la morte, riservando quote di determinate beni a determinati eredi. La legge del Trust si occupa anche di tali questioni, stabilendo che disposizioni normative aventi l'effetto di limitare il trasferimento di alcuni beni al di fuori della cerchia degli eredi aventi il diritto di ereditare determinate proprietà, non hanno effetto con riferimento ai conferimenti di beni eseguiti dal settlor nel trust. Settlor che potrà adottare ulteriori strumenti di tutela contro tali disposizioni, stabilendo ad esempio e per quanto possibile che i trustees, i beneficiari, i beni o gli assets sottostanti non siano situati in paesi in cui vigono tali disposizioni a tutela di queste particolare categorie di eredi.

            Il trust di Jersey, può essere utilizzato anche per fini di pianificazione (sarebbe meno ipocrita dire di risparmio) fiscale. Sebbene i trustees di Jersey siano soggetti all'imposta sul reddito del baliato, da applicare su tutti i redditi derivanti dal loro agire in qualità di amministratori di un trust, una consuetudine di lunga data esenta i trustees dall'imposta locale sui redditi di provenienza estera e sugli interessi bancari maturati in loco, a condizione che il settlor ed i beneficiari non siano residenti nel Jersey. Inoltre l'ordinamento dell'isola non presenta imposte sulle plusvalenze e sulle successioni. Il trust permette anche di non pagare le imposte dello stato di residenza, non solo nel caso sopra indicato delle successioni, ma anche perché trasferendo assets immobiliari e/o finanziari nel trust, il settlor in relazione a tali beni non è più soggetto passivo d'imposta in relazione ai prelievi fiscali vigenti per i beni medesimi che non fanno più parte del patrimonio del disponente. Non a caso è possibile riscontrare un certo flusso di assets verso strutture fiduciarie situate in paradisi fiscali in concomitanza di rumors circa la possibilità di una patrimoniale immobiliare e/o finanziaria.
            Formalmente il Trust del Jersey, non consente di sottrarre i beni dall'azione esecutiva dei creditori né se il settlor è dichiarato insolvenze all'atto del conferimento, né se questo diviene tale nei confronti dei creditori per effetto del trasferimento dei beni del trust. Tuttavia, se il settlor ritiene di non avere creditori attuali può conferire i suoi beni nel trust, mettendoli a riparo da future pretese creditorie, dimostrando che il trust sia stato creato per motivi primari diversi dalla mera protezione di assets. La protezione potenzialmente offerta dal trust del Jersey è utilizzabile anche quando il settlor vive in un paese vittima di turbolenze politiche ed economiche, offrendo essa stessa tramite l'egemonia esercitata sul baliato dall'Inghilterra una giurisdizione sicura.

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              #46
              Articolo ben scritto ma anche qui no si scrivono le cose importanti… mettiamo ordine :

              1) Una legge straniera (Jersey) può essere applicata a ad un trust interno (italiano)?
              Risposta: si
              2) La legge straniera deve essere applicata per intero così com’è? La risposta è no. Deve comunque rispettare la legge della Convenzione dell’Aja.
              3) Se il disponente è anche beneficiario rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no. (lo dice pure la circolare 61/2010)
              4) Se il Disponente e anche Trustee rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no.
              5) Se il Disponente può revocare il trustee rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no.
              6) Se il Disponente può dare direttive vincolanti per la nomina o revoca di un dirigente o impiegato di qualsiasi società totalmente o personalmente (o peggio ancora sia esso stesso presidente o amministratore della società) posseduta rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è si/no.
              7) Se il Trustee è sottoposto a direttive vincolanti del guardiano rispetta la convenzione dell’Aja? La risposta è no.

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                #47
                http://www.selpress.com/unionecommer...4011338595.pdf


                per forza ci vuole l'istituto civilistico....la legge del jersey non rispetta la convenzione dell'Aja in molti punti...quindi facciamo la legge in italia e nessun avrà più nulla da ridire poi fiscalmente... assistere a questo scempio non si può proprio .....

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                  #48
                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  Oggi vi faccio un bel regalo….Alcune considerazioni sul trust statico (o auto dichiarato che dir si voglia) hai visto mai che appena entrati in A.E. fate il botto…(boom)
                  Il trust statico si caratterizza per l’assenza di un trasferimento di beni a un trustee, poiché è lo stesso disponente a dichiararsi trustee di beni che già gli appartengono, in tal modo apponendo sugli stessi il vincolo di destinazione proprio del trust.



                  E’ possibile? Come vi dicevo vi è una sentenza della Cassazione del 2011 che nega tale possibilità in Italia ma ,ad onor del vero, ve ne sono altre che invece affermano il contrario. All’interno degli ordinamenti del Common law (questo è anche uno dei motivi perché molti Italiani utilizzano la legge di Jersey) l’uso è pacifico.
                  In Italia è possibile? A mio parere NO. Poi che se ne faccia uso comunque è un altro discorso. La giurisprudenza altalenante è dovuta al fatto che l’Italia (già…sempre noi) ha ratificato la convenzione in maniera molto, ma molto particolare al contrario di altri paesi . Non mi soffermo su tale aspetto perché mi da noia…(quel che fatto è fatto…)
                  Invece alcune considerazioni sui lavori preparatori della Convenzione mi sembrano doverose per capire la questione….Nella sua stesura originaria, l’art. 2 della Convenzione affermava che per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto “qualora dei beni siano trasferiti a o trattenuti da” un trustee, non lasciando dubbi in ordine all’applicabilità della Convenzione anche ai trust auto dichiarati.
                  Nel corso dei lavori preparatori, però, la norma in esame è stata modificata, pervenendo in tal modo alla sua odierna formulazione, secondo la quale per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti “da un soggetto, il disponente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee”.
                  L’inserimento dell’espressione il Disponente ha fatto si che la lettera della norma appaia ora a richiedere che disponente e trustee siano soggetti diversi.
                  Ancora, sempre all’art 2, “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trustee come risulta sempre dai lavori preparatori, infatti è pressoché certo che fra tali “diritti e facoltà”non possa figurare l’ipotesi in cui il disponente si autodichiari trustee.
                  QUESTI I FATTI


                  http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/S...5-b5df195c60c3

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                    #49
                    Trust esteri da dichiarare

                    Se risiedete in Italia, i trust esteri vanno dichiarati. Recependo la legge Europea 2013 l’Agenzia delle Entrate, con la nuova circolare 38/E/2013, rinnova il quadro RW del modello Unico 2014 e inserisce l’obbligo di compilazione anche per i beneficiari di trust.
                    A dover compilare il quadro Rw, d’ora in poi, saranno quindi anche i possessori di tale strumento finanziario depositato all’estero. Nello specifico la dichiarazione dovrà essere fatta dai beneficiari residenti in Italia che sono titolari effettivi del trust. Questi dovranno dichiarare il valore complessivo di investimenti e attività estere intestati al trust e la percentuale del patrimonio. Non solo, ad esporsi nel modulo di dichiarazione dei redditi italiano dovranno essere anche i beneficiari italiani di un trust estero, anche se non sono titolari effettivi, indicando la quota di partecipazione al trust stesso.
                    Esiste, tuttavia, un’incongruenza tra le nuove disposizioni introdotte dalla circolare e il modello Unico che non appare aggiornato per l’adeguata compilazione. Primo esempio, infatti, riguarda i codici da inserire nella dichiarazione. Non si capisce se il codice 2 dedicato al titolare effettivo di attività estere debba essere utilizzato anche per i titolari effettivi di attività residenti in Italia. Nessun codice, nelle istruzioni per la compilazione, viene specificato invece per i beneficiari che non sono titolari effettivi di trust esteri. Anche l’aspetto sul cumulo delle partecipazioni per i familiari non è ben chiaro; dato che non vi sono indicazioni per la dichiarazione di questi soggetti che, alla luce dei fatti, per comparire nel quadro Rw sono obbligati a qualificarsi titolari effettivi anche in relazione alle partecipazioni familiari.
                    Burocrazia, quella italiana, che spesso rimane indietro rispetto alle nuove normative introdotte e genera dubbi a chi deve sottostare alla legge.

                    ticinofinanza.ch, 6 marzo 2014


                    domanda : e i beneficiari di trust Italiani? (ovviamente mi riferisco al monitoraggio delle attribuzioni patrimoniali.....ma poi queste autodenunce servono?

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                      #50
                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      Registri pubblici

                      Secondo Markus Meinzer, per costringere i trust ad applicare le nuove regole di trasparenza, sarebbero necessari dei registri pubblici, in cui figurano i nomi dei beneficiari. "Senza tali registri, si possono stabilire numerose norme sulla carta, ma qualsiasi sorveglianza rimane impossibile”.


                      è bravo a Markusss....



                      La Cassazione e il Trust sham

                      Di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


                      “ Si trattava di un trust parzialmente auto dichiarato; beneficiari erano il disponente, sua moglie (la quale aveva

                      segregato nel trust alcuni propri immobili) e i loro figli e qui sta la prima lacuna: non sappiamo di che cosa fossero

                      beneficiari (né è stato possibile ottenere copia dell’atto istitutivo da difensore). Altre volte ho rilevato che il termine

                      “beneficiario” da solo, non significa nulla e ora scontiamo la frequente superficialità della magistratura italiana

                      quanto espone i fatti di causa; possiamo immaginare che i figli fossero i beneficiari del capitale e che il disponente e

                      sua moglie fossero i beneficiari del reddito, ma non è che si può commentare una sentenza.”




                      Procedimento di consultazione alla Comunicazione Consob n. 0066209 del 2 Agosto 2013


                      “ Ci sembra, quindi, che siano soltanto due i casi che richiedono di comunicare chi sono i beneficiari di un trust:


                      -
                      Quando i beneficiari hanno il potere di dare indicazioni al trustee circa l’esercizio dei diritti dei diritti sociali

                      -
                      Quando si tratta di un trust nudo o di un nominee agreement avente la denominazione di trust

                      In qualsiasi altro caso, una eventuale obbligazione di comunicare chi sono i beneficiari di un trust sarebbe, in primo

                      luogo, inutilmente invasiva della riservatezza e, in secondo luogo, costringerebbe a una modulistica estremamente

                      complessa per tener conto delle numerose variabili sopra elencate circa la configurazione delle posizioni

                      beneficiarie.

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