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Trust 2.0

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    #21
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      #22
      ciao maresciallo,,,

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        #23
        Un altro piccolo sforzo e sarete funzionari A.E., certo che questa procedura è davvero impegnativa e logorante (non è humor). Sapete, entrate in amministrazione, in un periodo di grandi cambiamenti soprattutto in tema di indagini finanziarie e cooperazione internazionale, il che renderà, per chi sarà assegnato/a al settore Accertamento, un avventura davvero stimolante. Da quest’anno, all’anagrafe dei conti , arriveranno più informazioni e quindi le procedure centralizzate sforneranno liste selettive sempre più ricche e accurate. L’aspetto che più mi incuriosisce (ma proprio da scimmia) da privato cittadino, sarà quello di vedere come farà l’amministrazione a distinguere gli scostamenti patrimoniali veri da quelli solo virtuali. Ad esempio, mi chiedo come faranno ad individuare le assegnazioni patrimoniali effettuate ai beneficiari di trust con partecipazioni in società non quotate (e in quelle quotate ma con partecipazioni non rilevanti) ? Come farà l’amministrazione ad individuare gli scudati a volto coperto? Confesso che non conosco a pieno la normativa di riferimento, magari ci saranno evidenze in dichiarazione dei redditi chissà…oppure semplicemente lui…. ….l’algoritmo Sogei..che per ovvie ragioni di riservatezza conoscerà solo un gruppo ristretto di alti dirigenti e di certo non potrà essere divulgato all’esterno, altrimenti verrebbe meno l’effetto sorpresa, un aspetto fondamentale per la caccia agli evasori. Lascio all’utente, non ricordo il nome…libero di stabilire se trattasi di humour oppure no. ( Perdonami l’omissione dello “spicciolo”…perché qua starebbe proprio come un cavolo a merenda…girano tanti piccioli…. non spiccioli.).

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          #24
          Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
          La domanda da fare è : La legge di Jersey rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge di ratifica della Convenzione dell'Aja?
          fra tutti...Disponente = trustee?

          Vi è una pronuncia della Cassazione che snobba completamente la ricostruzione dottrinaria dei doppi poteri (fiduciari e personali) e butta giù il trust in caso di sovrapposizione delle figure come sopra.....credo sia del 2011... e se non ricordo male la ricostruzione si limitava alla lettera della norma convenzionale, che davvero è di una chiarezza disarmante : Il trust deve essere posto sotto il controllo del trustee. E mò?



          Oggi vi faccio un bel regalo….Alcune considerazioni sul trust statico (o auto dichiarato che dir si voglia) hai visto mai che appena entrati in A.E. fate il botto…(boom)
          Il trust statico si caratterizza per l’assenza di un trasferimento di beni a un trustee, poiché è lo stesso disponente a dichiararsi trustee di beni che già gli appartengono, in tal modo apponendo sugli stessi il vincolo di destinazione proprio del trust.
          E’ possibile? Come vi dicevo vi è una sentenza della Cassazione del 2011 che nega tale possibilità in Italia ma ,ad onor del vero, ve ne sono altre che invece affermano il contrario. All’interno degli ordinamenti del Common law (questo è anche uno dei motivi perché molti Italiani utilizzano la legge di Jersey) l’uso è pacifico.
          In Italia è possibile? A mio parere NO. Poi che se ne faccia uso comunque è un altro discorso. La giurisprudenza altalenante è dovuta al fatto che l’Italia (già…sempre noi) ha ratificato la convenzione in maniera molto, ma molto particolare al contrario di altri paesi . Non mi soffermo su tale aspetto perché mi da noia…(quel che fatto è fatto…)
          Invece alcune considerazioni sui lavori preparatori della Convenzione mi sembrano doverose per capire la questione….Nella sua stesura originaria, l’art. 2 della Convenzione affermava che per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto “qualora dei beni siano trasferiti a o trattenuti da” un trustee, non lasciando dubbi in ordine all’applicabilità della Convenzione anche ai trust auto dichiarati.
          Nel corso dei lavori preparatori, però, la norma in esame è stata modificata, pervenendo in tal modo alla sua odierna formulazione, secondo la quale per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti “da un soggetto, il disponente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee”.
          L’inserimento dell’espressione il Disponente ha fatto si che la lettera della norma appaia ora a richiedere che disponente e trustee siano soggetti diversi.
          Ancora, sempre all’art 2, “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trustee come risulta sempre dai lavori preparatori, infatti è pressoché certo che fra tali “diritti e facoltà”non possa figurare l’ipotesi in cui il disponente si autodichiari trustee.
          QUESTI I FATTI

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            #25
            Se non vi basta vi riporto…… delle affermazioni di chi era presente ai lavori: le osservazioni del segretario dei paesi del Commonwealth in A.E VON OVERBECK report…, cit p.214 per le quali la norma in esame prevede unicamente “that the settlor con reserve certain powers and can also be a benefeciary; the case of settlor/trustee in not expressly stated” ovvero quelle dello stesso segretario in Expplantory Report, in Hague Conference on private International law. Proceedings of the 15th Session,II, la Haye 1985, p.380, il quale dopo aver evidenziato che in base alla norma in esame “the roles of different persons involved may be mingled”, in relazione alla figura del disponente si limita ad affermare che costui “may still retain for himself certain decisions” con ciò implicitamente escludendo qualunque riferibilità al trust auto dichiarato di detta porzione dell’art 2.
            Questi i FATTI.

            Poi possiamo raccontarci quello che vogliamo..”si ma in realtà voleva dire che…bla bla…questo è quello che è uscito dalla sua bocca. (metterci pesi e contropesi in atto non credo proprio possa cambiare la natura delle cose….)
            Comunque a me non frega nulla… questi signori possono schermarsi, rimbalzarsi l’impossibile da un paese all’altro, ma che almeno lo stato li metta in condizione di pagare la giusta imposizione ( rispetto dei principi costituzionali ...come era il fatto....tutti devono concorrere secondo i propri averi...) ….Bisogna eliminare la porcata dell’ esclusione da tassazione del 95% dei dividendi in entrata. STOP.

            Ora , sedetevi comodi , un bel sorso d’acqua e soprattutto state tranquilli, buoni buoni……..è solo una questione di tempo, la norma verrà eliminata. Da qui non si passa, dovete fare il giro, prima vi convincete… meglio sarà per tutti.

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              #26
              Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
              Oggi vi faccio un bel regalo….Alcune considerazioni sul trust statico (o auto dichiarato che dir si voglia) hai visto mai che appena entrati in A.E. fate il botto…(boom)
              Il trust statico si caratterizza per l’assenza di un trasferimento di beni a un trustee, poiché è lo stesso disponente a dichiararsi trustee di beni che già gli appartengono, in tal modo apponendo sugli stessi il vincolo di destinazione proprio del trust.
              E’ possibile? Come vi dicevo vi è una sentenza della Cassazione del 2011 che nega tale possibilità in Italia ma ,ad onor del vero, ve ne sono altre che invece affermano il contrario. All’interno degli ordinamenti del Common law (questo è anche uno dei motivi perché molti Italiani utilizzano la legge di Jersey) l’uso è pacifico.
              In Italia è possibile? A mio parere NO. Poi che se ne faccia uso comunque è un altro discorso. La giurisprudenza altalenante è dovuta al fatto che l’Italia (già…sempre noi) ha ratificato la convenzione in maniera molto, ma molto particolare al contrario di altri paesi . Non mi soffermo su tale aspetto perché mi da noia…(quel che fatto è fatto…)
              Invece alcune considerazioni sui lavori preparatori della Convenzione mi sembrano doverose per capire la questione….Nella sua stesura originaria, l’art. 2 della Convenzione affermava che per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto “qualora dei beni siano trasferiti a o trattenuti da” un trustee, non lasciando dubbi in ordine all’applicabilità della Convenzione anche ai trust auto dichiarati.
              Nel corso dei lavori preparatori, però, la norma in esame è stata modificata, pervenendo in tal modo alla sua odierna formulazione, secondo la quale per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti “da un soggetto, il disponente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee”.
              L’inserimento dell’espressione il Disponente ha fatto si che la lettera della norma appaia ora a richiedere che disponente e trustee siano soggetti diversi.
              Ancora, sempre all’art 2, “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trustee come risulta sempre dai lavori preparatori, infatti è pressoché certo che fra tali “diritti e facoltà”non possa figurare l’ipotesi in cui il disponente si autodichiari trustee.
              QUESTI I FATTI




              Aggiungo..ma a prescindere da questo, solitamente quando si sceglie Jersey lo si fa anche perchè il disponente non vuole privarsi del controllo neppure delle operative sottostanti il trust.... (non so se sia il caso dei signori sopra e non mi interessa...) , ma come fate a sostenere, in questi casi, una perdita di controllo dei beni da parte del disponente ai sensi della Convenzione dell'Aja? Mistero della fede.....

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                #27
                Alcuni principali regimi di trasparenza previsti dal tuir….(art.5. art 115,art 116, art 73)

                ART 5


                Ø Nelle società di persone il socio ha per legge il diritto a percepire l’utile una volta che sia accertato (dopo l’approvazione del rendiconto)

                Ø I redditi imputabili ai soci sono tassati per competenza

                Ø I redditi imputati ai soci mantengono l’originaria natura di redditi d’impresa o, in alcuni casi, redditi di lavoro autonomo.

                ART 115 E 116

                Ø Regime opzionale a carattere agevolativo

                Ø L’ambito di applicazione è quello del reddito d’impresa

                Ø Tax applicabile a tutto il reddito

                Ø Il reddito imputabile ai soci è tax ad aliquote proporzionali nella 115 ( nella quale sono presenti solo soci di società di capitale), mentre nella 116 sono soggetti ad irpef (perché sono sono presenti solo soci persone fisiche e quindi non soggetti a ires)

                Ø I soci hanno la possibilità di stabilire (convenzionalmente, nel contratto di società) i criteri di distribuzione agli utili

                Ø Nelle società di capitali il socio non ha un diritto alla percezione agli utili, conseguente all’approvazione del bilancio, la decisione sulla distribuzione degli utili è di stretta competenza dell’assemblea che deciderà con le maggioranze di legge e statuto.

                Ø I redditi imputati ai soci sono tassati per competenza e mantengono l’originaria natura di redditi d’impresa

                ART 73 TRUST BENEFICIARI INDIVIDUATI


                Ø Il regime di trasparenza è naturale e obbligatorio

                Ø L’ambito di applicazione è costituito prevalentemente (i dividendi ne sono esclusi al 95% con una norma –imboscata----fuori tuir) da sommatoria di tutte le singole categorie di reddito presente (nell’ipotesi di ente non commerciale…((che poi sono la maggioranza nella realtà ad oggi… fungendo da holding statica….aspettiamo di leggere la nuova riforma dei soggetti irpef (IRI) ….. ))

                Ø La tax per trasparenza si applica non a tutto il reddito ma solo alla parte di reddito attribuita ai beneficiari individuati, o meglio solo a quella parte di reddito per la quale i beneficiari possono vantare un diritto a percepirlo

                Ø Le rendite finanziarie percepite da trust ente non commerciale sono tassate alla fonte a titolo d’imposta e non concorrono alla formazione del reddito complessivo ne in capo al trust ne in capo ai beneficiari, in qualunque tempo si proceda alla relativa erogazione.

                Ø I redditi sono imputati ai beneficiari individuati per competenza indipendentemente dall’effettiva percezione. In altri termini i redditi imputati ai beneficiari non mantengono l’originaria natura in quanto vengono “trasformati” in redditi di capitale (con la particolarità di essere tassati per competenza e non per cassa, con tutti gli altri redditi di capitale)…i redditi conseguiti dal patrimonio segregato in trust, nell’ipotesi in cui vengono imputati ai beneficiari individuati, subiscono una riqualificazione in quanto comunque definiti redditi di capitale anche se hanno origine (ipotesi frequente nel trust ente non commerciale) da diverse categorie di reddito (il reddito complessivo del trust ente non commerciale è costituito dalla sommatoria delle singole categorie reddituali)

                Ø I redditi imputati ai beneficiari individuati (persone fisiche) sono tassati con le aliquote progressive, mentre il reddito che non può essere imputato ai beneficiari individuati (che non hanno diritto a pretendere) è tassato in capo al trust con aliquote proporzionali Ires . Il che quando poi il trust farà attribuzione di patrimonio… tax free…..(o per prudenza qualche spiccio letto…detto pure humor spicciolo.)

                Ø I beneficiari, a differenza dei soci di società, non hanno la possibilità di stabilirne(convenzionalmente) i criteri di distribuzione dell’utile; per così dire subiscono le scelte fatte dal disponente e l’eventuale discrezionalità attribuita dal disponente fatta al trustee

                Ø I beneficiari non hanno alcun potere nella imputazione dei redditi, il potere di imputare i redditi ai beneficiari è del disponente.

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                  #28
                  Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                  La Consob ha deciso di rafforzare la trasparenza ed ora sul sito nella sezione " Azionariato società quotate" possiamo leggere la natura del trust, i poteri dei trustee, l'idendità dei beneficiari, l'eventuale guardiano, le eventuali sovrapposizioni di ruoli o di cariche in capo al medesimo soggetto nel trust e nelle società del gruppo. Bene, meglio tardi che mai.

                  Signori, non basta...ora tocca al Governo.
                  L'avevo già scritto...." Gli enti non commerciali (e quindi la maggioranza dei Trust) continuano,in virtù di una norma transitoria,a far concorrere nella loro base imponibile, solo il 5% dei dividendi percepiti (il 95% è detassato).
                  La norma, era considerata transitoria, poichè collegata ad una riforma del fisco, voluta da Tremonti, mai più attuata.
                  Pur tralasciando l'aspetto paradossale di una norma di legge ( norma transitoria collegata ad una riforma che non esiste più) è l'aspetto agevolativo ad essere bizzarro , per non dire altro...Vogliono recuperare entrate tributarie....ma perchè non iniziate a recuperare queste? E' mai possibile che entità, come i trust, possano detenere partecipazioni (addirittura in società quotate),ed avere un trattamento così di favore? La protezione dei disabili...mè dottò faccimm ambress....


                  Non ci possono credere...oggi sono andato sul sito della Consob

                  Beneficiari: membri della famiglia

                  Settlor : persona fisica riconducibile alla famiglia


                  Ah, Ah, Ah....immaginate una bella famiglia cozzala del sud..( sapete quelle numerose...)...ah..ah...

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                    #29
                    LA BANCA D’ITALIA

                    “ Pur avendo presente che nella pratica le diverse figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano possono LEGITTIMAMENTE non corrispondere al altrettanti ruoli in capo al medesimo soggetto….”

                    Nella pratica? Legittimamente? …..Nella pratica ok ci sono i trustifici abbiamo capito…ma legittimi in base a cosa?

                    Senza il rispetto dell’art 2 convenzione dell’Aja il trust NON PUO’ OPERARE FISCALMENTE in italia.

                    ART 2 COMMA 3: “ Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza del trust”

                    Per me l’Agenzia delle entrate ha regione. Circolare 61/2010

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                      #30
                      IL DISPONENTE NON PUO' ESSERE BENEFICIARIO IN NESSUN CASO...( altrimenti diventa il gioco delle tre carte)

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