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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da ilmago Visualizza il messaggio
    scusate per questa risposta...solo ora ho visto che qualcuno prima di me ha data una esauriente e chiara spiegazione...

    cmq quello che più temo del ricorso è il problema dei codici a barre...
    ma scusate io non capisco quale è il problema del codice a barre...
    i codici a barre sono 2
    UNO identifica il candidato
    L'ALTRO identifica il questionario
    entrambi vengono apposti sul FOGLIO RISPOSTE PRIMA DELL'INIZIO della prova
    quindi se scambio ci deve essere, deve essere fatto prima che venga dato il via..
    ORA supponiamo che io scambi il codice a barre...
    ma che utilità ho se non conosco le domande?!!!
    a meno che non abbia qualcuno con cui scambiare tutto: codice questionario ed identità..
    nel senso che a quel punto io faccio il questionario di Tizio e Tizio fa il mio..
    quindi il voto che otterrà Trizio andrà a me e viceversa..
    non può essere che così.
    ma non c'è uno scambio di codici
    c'è uno scambio di QUESTIONARI..
    che è possibilissimo se non c'è sorveglianza.

    o sono io che non ho capito il problema?

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      Originariamente inviato da mari66 Visualizza il messaggio
      ma scusate io non capisco quale è il problema del codice a barre...
      i codici a barre sono 2
      UNO identifica il candidato
      L'ALTRO identifica il questionario
      entrambi vengono apposti sul FOGLIO RISPOSTE PRIMA DELL'INIZIO della prova
      quindi se scambio ci deve essere, deve essere fatto prima che venga dato il via..
      ORA supponiamo che io scambi il codice a barre...
      ma che utilità ho se non conosco le domande?!!!
      a meno che non abbia qualcuno con cui scambiare tutto: codice questionario ed identità..
      nel senso che a quel punto io faccio il questionario di Tizio e Tizio fa il mio..
      quindi il voto che otterrà Trizio andrà a me e viceversa..
      non può essere che così.
      ma non c'è uno scambio di codici
      c'è uno scambio di QUESTIONARI..
      che è possibilissimo se non c'è sorveglianza.

      o sono io che non ho capito il problema?
      perchè la legge per garantire l'anonimato delle prove prescrive una procedura particolare che non è stata osservata...quindi potrebbe verificarsi una ipotesi di violazione di legge....

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        Originariamente inviato da ilmago Visualizza il messaggio
        perchè la legge per garantire l'anonimato delle prove prescrive una procedura particolare che non è stata osservata...quindi potrebbe verificarsi una ipotesi di violazione di legge....
        quale procedura? ho fatto una marea di concorsi sempre con lo stesso criterio..
        attenzione, aggiungo anche che
        a fine prova tutto il materiale foglio risposte e questionario veniva consegnato ai responsabili in busta chiusa e sigillata dal partecipante
        l'apertura delle buste era pubblica a fine prova perchè si correggeva in quel momento e venivano declamati i risultati ed ilò nome del candidato perchè decodificato in quel momento dallo stesso codice a barre...
        se così non è accaduto ALLORA c'è un problema..

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          Originariamente inviato da mari66 Visualizza il messaggio
          quale procedura? ho fatto una marea di concorsi sempre con lo stesso criterio..
          attenzione, aggiungo anche che
          a fine prova tutto il materiale foglio risposte e questionario veniva consegnato ai responsabili in busta chiusa e sigillata dal partecipante
          l'apertura delle buste era pubblica a fine prova perchè si correggeva in quel momento e venivano declamati i risultati ed ilò nome del candidato perchè decodificato in quel momento dallo stesso codice a barre...
          se così non è accaduto ALLORA c'è un problema..
          la procedura è quella prevista dall'art. 7 dpr 686/57... spero che quel testo sia superato però o cmq ci sia in giur una interpretazione che guardi alla sostanza piuttosto che alla forma...(ecco perchè dico che è un problema che temo e non che sono sicuro che lo annulleranno per questo motivo)

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            Originariamente inviato da mari66 Visualizza il messaggio
            o sono io che non ho capito il problema?
            ho spiegato il problema dei codici a barre qualche post fa... rileggiti le pagine indietro e capirai

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              Originariamente inviato da ilmago Visualizza il messaggio
              la procedura è quella prevista dall'art. 7 dpr 686/57... spero che quel testo sia superato però o cmq ci sia in giur una interpretazione che guardi alla sostanza piuttosto che alla forma...(ecco perchè dico che è un problema che temo e non che sono sicuro che lo annulleranno per questo motivo)
              ilmago non sto contestando quello che dici, cosa dica l'art 7 non ho proprio idea...
              stavo solo portando la mia "esperienza" sui codici a barre...giusto per capire quali sono i tuoi dubbi.

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                Originariamente inviato da nogravity Visualizza il messaggio
                ho spiegato il problema dei codici a barre qualche post fa... rileggiti le pagine indietro e capirai
                nogravity abbi pazienza ma ho letto e non ho capito..
                se i codici a barre vengono apposti prima cosa vuoi ritirare?
                io ho spiegato la procedura adottata nei concorsi fatti da me (NON AE), questa è la mia esperienza, poi non so se AE adotta una altra procedura..
                credo solo che la sostituzione dei codici a barre per come la vedo è molto improbabile ameno di non farla PRIMA come ho già spiegato.

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                  E' vero, la sentenza citata da Kiraxxx e Ricotta è della III sez. Tar Lazio, mentre la nostra posizione è al vaglio della Sez. II del medesimo tar. Ok, quandanche la sez. II dovesse accogliere il ricorso, x quello che ne so l'orientamento del consiglio di Stato è UNIVOCO: rigetto totale.
                  Però conforta leggere nella sentenza postata che i ricorrenti vengono CONDANNATI ALLE SPESE. Mi aspetto che altrettanto farà il CDS.
                  Originariamente inviato da giovinazzo00 Visualizza il messaggio
                  Ciao Ricotta, guarda che sta sentenza....non aiuta proprio. Segui la storia dall'inizio fino alla fine. E non la sentenza una tantum.
                  E cmq ti accorgerai anche da quello che hai appena pubblicato, che si parla di ricorrenti ammessi con riserva. cioè in fase cautelare ci fu l'ammissione con riserva. E poi tutto andò, per così dire avanti. E controlla il risultato finale quale è.
                  Qui invece si parla di una SOSPENSIVA.
                  La faccenda è radicalmente differente. E' praticamente opposta e la sospensiva l'ha concessa la II sezione del TAR lazio. Quel Tar che tu citi nella sentenza.
                  Io avrei qualche dubbio.

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                    Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggio
                    Ti ha solo dato una lezione di diritto amministrativo...mentre io mi sono fermato all'ordine delle richieste... . Andando oltre, la sentenza del Tar che abbiamo riportato qui è un precedente importante, confermato poi dal Consiglio di Stato, a nostro favore. Il ricorso si basa principalmente sulla non contestualità e sulla fuga di notizie. Il resto delle prove sono chiacchiere, video senza alcun valore e ancora chiacchiere. IL 20 marzo potrebbe chiudersi lì e in ogni caso non può andare avanti molto visto che il provvedimento cautelare non può avere durata lunga.

                    L’accelerazione dei tempi del processo

                    La rapida sintesi del sistema cautelare consente di apprezzare la disciplina della sua incidenza sui tempi del processo, unitariamente inteso, e comprensivo quindi anche della fase decisoria.
                    A fronte di un’istanza cautelare accolta o comunque “favorevolmente apprezzata” dal giudice, il ricorrente gode di una corsia preferenziale per ottenere in tempi assai brevi l’udienza per la trattazione nel merito e la definizione della causa. Egualmente in caso in cui in sede cautelare il Tar decida in forma semplificata.
                    Se l’ istanza cautelare viene, invece, respinta, il ricorrente comunque avrà la consapevolezza –salvo la riforma in appello, assoggettata dal codice a termini più brevi- di dover dare un assetto diverso ai suoi interessi, in ragione della prevedibile lontananza nel tempo della discussione della causa.
                    La fase di merito, considerata dal legislatore come essenziale, al punto che senza l’istanza di trattazione nel merito la domanda cautelare è improcedibile, viene attratta temporalmentedall’esito del giudizio cautelare, oltre che, in ordine alla fondatezza, dal positivo giudizio sul fumus boni iuris .
                    Sembra così che la fase cautelare - superando il limite suo proprio di strumentalità e provvisorietà- si attesti sempre più come lo strumento determinante per la soluzione definitiva e rapida della controversia. Non a caso il codice prevede (art. 57) la pronuncia sulle spese della fase cautelare.
                    La tutela cautelare nel codice del processo amministrativo

                    leggilo tutto e non solo parte che più ti piace.
                    tutto quello che hai detto è a favore del ricorrente e non del resistente.

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                      Scusate ma adesso è uscita pure la storia dei codici a barre.......??????

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                      Sto operando...
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