Originariamente inviato da Micasas
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggiole opzioni sulla garanzia errano tutte errate. Infatti dopo la riforma l'importo non era più 50.000 ma superiore ai 51.000 per cui a mio avviso preso atto di tale errore nell'indicare le 3 risposte errate dovrebbero annullarla. Accertamento ai fini iva me la posti cortesemente? Adesso non ricordo di preciso a quele ti riferisci. Per quella relativa al verbale notarile la norma attualmente vigente è chiara... temo non ci sia nulla da fare
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggiosecondo me perchè semplicemente quello che dicono loro non è vangelo... Comunque hai tutto il diritto di farti dire da loro le fonti, e ti ho tutta la mia disponibilità a ragionare norma alla mano.
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Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggioBella domanda. Sui 90 giorni direi che è giusta...io ho messo 60 purtroppo. L'altra è dal rogito notarile come è scritto anche nell'annuario iva 2012. Hai richiamato l'ae di Bologna oggi per caso? Novità?
Mich
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x mich
quella sulla riscossione è 60 gg...
D.L. n.78/2010 convertito nella L.122/2010 così come modificato dal D.L. n.70/2011
convertito nella L.106/2011 e dal D.L. n.98/2011 convertito nella L.111/2011
Art. 29 Concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere,
entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi
stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento
delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è
affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità
determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti
della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente
lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b),
tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della
riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è
avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme
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Originariamente inviato da kyraxxx Visualizza il messaggiox mich
quella sulla riscossione è 60 gg...
D.L. n.78/2010 convertito nella L.122/2010 così come modificato dal D.L. n.70/2011
convertito nella L.106/2011 e dal D.L. n.98/2011 convertito nella L.111/2011
Art. 29 Concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere,
entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi
stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al
contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento
delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di
cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è
affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità
determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere
generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti
della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente
lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b),
tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della
riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è
avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme
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Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggioPerchè errate? se tu leggi l'art.48 del d.lgs546/1992 (che è l'unico riferimento normativo in materia di conciliazione giudiziale), vedrai che non si fa alcun cenno alla necessità di prestare una garanzia. Il 3° comma, che parla appunto del rateizzo in 12 rate nel caso in cui la somma sia superiore a 50.000 euro, è stato modificato più volte, l'ultima modifica ha effetti a partire dal 6/7/2011. Quindi come minimo, almeno dal 6/7/2011, non è richiesta garanzia
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come dice giustizia...basta andare nel sito ae e leggere cosa loro stessi hanno scritto...
Agenzia delle Entrate - Documentazione - Conciliazione giudiziale
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Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggioMi accontento del mio 62 sempre piu di 60
Grazie cmq
Mich
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Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggioguarda che le ho sbagliate tutte pure io... quindi spererei pure io abbia ragione il tuo istituto. Sul rogito notalile la norma lo prevede chiaramente... su discorso esecuzione dopo i 60 giorni , se ti riferisci a quella, non mi risulta che alcuna norma imponga il + 30.... poi ripeto se ci citano norme possiamo ragionare
io solo 62 corrette!!!!!!!!!!!!
meglio di 58-59....
grazie
Mich
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