annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
    quindi sono a quota 63
    Come mai l'istituto cappellari nella correzione ufficiale da per buone il momento di assegnazione e i 90 gg (60+30)
    Grazie millee
    Mich
    Bella domanda. Sui 90 giorni direi che è giusta...io ho messo 60 purtroppo. L'altra è dal rogito notarile come è scritto anche nell'annuario iva 2012. Hai richiamato l'ae di Bologna oggi per caso? Novità?

    Commenta


      Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
      le opzioni sulla garanzia errano tutte errate. Infatti dopo la riforma l'importo non era più 50.000 ma superiore ai 51.000 per cui a mio avviso preso atto di tale errore nell'indicare le 3 risposte errate dovrebbero annullarla. Accertamento ai fini iva me la posti cortesemente? Adesso non ricordo di preciso a quele ti riferisci. Per quella relativa al verbale notarile la norma attualmente vigente è chiara... temo non ci sia nulla da fare
      Il mio codice tributario (aggiornatissimo) riporta "12 rate trimestrali se le somme dovute SUPERANO 50.000 euro".... la normativa in vigore attualmente è questa

      Commenta


        Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
        secondo me perchè semplicemente quello che dicono loro non è vangelo... Comunque hai tutto il diritto di farti dire da loro le fonti, e ti ho tutta la mia disponibilità a ragionare norma alla mano.
        Grazie mille!!

        Commenta


          Originariamente inviato da Ricotta Visualizza il messaggio
          Bella domanda. Sui 90 giorni direi che è giusta...io ho messo 60 purtroppo. L'altra è dal rogito notarile come è scritto anche nell'annuario iva 2012. Hai richiamato l'ae di Bologna oggi per caso? Novità?
          Sto aspettando la pubblicazione del 27..
          Mich

          Commenta


            x mich

            quella sulla riscossione è 60 gg...

            D.L. n.78/2010 convertito nella L.122/2010 così come modificato dal D.L. n.70/2011
            convertito nella L.106/2011 e dal D.L. n.98/2011 convertito nella L.111/2011

            Art. 29 Concentrazione della riscossione nell'accertamento
            1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
            ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
            sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
            a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
            dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
            provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere,
            entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
            indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi
            stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
            L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al
            contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
            rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
            dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
            provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto
            legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
            e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento
            delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la
            sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
            non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di
            cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
            b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
            espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
            la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è
            affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità
            determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere
            generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni
            dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
            sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra
            azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
            c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
            notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
            ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti
            della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b).
            Nell’ipotesi di cui alla presente
            lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui
            alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
            pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);
            d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
            dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
            utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
            e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
            preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
            facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
            dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso
            all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b),
            tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della
            riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
            l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
            Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è
            avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
            l'accertamento è divenuto definitivo;
            f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme

            Commenta


              Originariamente inviato da kyraxxx Visualizza il messaggio
              x mich

              quella sulla riscossione è 60 gg...

              D.L. n.78/2010 convertito nella L.122/2010 così come modificato dal D.L. n.70/2011
              convertito nella L.106/2011 e dal D.L. n.98/2011 convertito nella L.111/2011
              Art. 29 Concentrazione della riscossione nell'accertamento
              1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
              ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
              sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
              a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi,
              dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso
              provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere,
              entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
              indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi
              stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al
              contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano
              rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
              dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
              provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto
              legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
              e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento
              delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la
              sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
              non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di
              cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
              espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,
              la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è
              affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità
              determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere
              generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni
              dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
              sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra
              azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
              c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
              notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
              ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti
              della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b).
              Nell’ipotesi di cui alla presente
              lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui
              alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di
              pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b);
              d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
              dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi
              utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
              e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la
              preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le
              facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
              dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a), come trasmesso
              all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b),
              tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della
              riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
              l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
              Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è
              avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
              l'accertamento è divenuto definitivo;
              f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme
              Grazie mille kyraxxx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

              Commenta


                Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                Perchè errate? se tu leggi l'art.48 del d.lgs546/1992 (che è l'unico riferimento normativo in materia di conciliazione giudiziale), vedrai che non si fa alcun cenno alla necessità di prestare una garanzia. Il 3° comma, che parla appunto del rateizzo in 12 rate nel caso in cui la somma sia superiore a 50.000 euro, è stato modificato più volte, l'ultima modifica ha effetti a partire dal 6/7/2011. Quindi come minimo, almeno dal 6/7/2011, non è richiesta garanzia
                appunto sono errate tutte le opzioni. Perchè adesso è vero che non ci vuole la garanzia, ma l'importo per le 12 rate non è 50.000 ma bensì •51.645,69 euro.

                Commenta


                  come dice giustizia...basta andare nel sito ae e leggere cosa loro stessi hanno scritto...
                  Agenzia delle Entrate - Documentazione - Conciliazione giudiziale

                  Commenta


                    Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
                    Mi accontento del mio 62 sempre piu di 60
                    Grazie cmq
                    Mich
                    guarda che le ho sbagliate tutte pure io... quindi spererei pure io abbia ragione il tuo istituto. Sul rogito notalile la norma lo prevede chiaramente... su discorso esecuzione dopo i 60 giorni , se ti riferisci a quella, non mi risulta che alcuna norma imponga il + 30.... poi ripeto se ci citano norme possiamo ragionare

                    Commenta


                      Originariamente inviato da giustizia Visualizza il messaggio
                      guarda che le ho sbagliate tutte pure io... quindi spererei pure io abbia ragione il tuo istituto. Sul rogito notalile la norma lo prevede chiaramente... su discorso esecuzione dopo i 60 giorni , se ti riferisci a quella, non mi risulta che alcuna norma imponga il + 30.... poi ripeto se ci citano norme possiamo ragionare
                      giustizia tu quanto hai totalizzato?
                      io solo 62 corrette!!!!!!!!!!!!
                      meglio di 58-59....
                      grazie
                      Mich

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X