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    Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
    nel caso in cui con dolo qualcuno pensando di commettere un reato non viola nessuna norma

    a) risponde del reato putativo
    b) non risponde di nessun reato
    c) risponde del reato putativo solo in caso di dolo diretto.
    credo b...in base all'art. 42 cp nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

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      no è la a, le riserve di capitale sono escluse (art.171 tuir)

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        Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
        nel caso in cui con dolo qualcuno pensando di commettere un reato non viola nessuna norma

        a) risponde del reato putativo
        b) non risponde di nessun reato
        c) risponde del reato putativo solo in caso di dolo diretto.
        e' la a risponde del reato putatitvo

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          Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
          tolomeo poi quella del contratto ai fini elusivi com'era?
          il contratto a fini elusivi è efficace se riguarda i casi dell'art 37 bis dpr 600/73 mentre è nullo in tutti gli altri casi.
          ma attenzione!!!!!!!!!! è una mia interpretazione. la domanda era stata pensata con lo scopo di fugarmi il dubbio.....
          ci sono state discussioni che confermerebbero la tesi....

          P,S. SE SBAGLIO DITELO!!!!!!!!

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            Originariamente inviato da Marcelloimperato Visualizza il messaggio
            In caso di scissione le società beneficiarie possono rinunciare alla neutralità fiscale e pagare un imposta sostitutiva per affrancare:
            a) immobilizzazioni finanziarie
            b) attivo circolante
            c) immobilizzazioni immateriali
            c) immobilizzazione immateriali

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              Agli esperti di contabilità.
              Ho trovato 2 disposizioni diverse rispetto al bilancio. Una dice che gli schemi forniti dagli articoli 2424 e 2425 sono integrabili e quindi modificabili. un'altra dice che SP e CE hanno forma obbligatoria e che solo la nota integrativa è libera. Chi ne sa qualcosa????

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                Originariamente inviato da fabio2 Visualizza il messaggio
                e' la a risponde del reato putatitvo
                HO TROVATO QUESTA COSA QUI. A QUESTO PUNTO LE RISPOSTE CORRETTE SONO 2, LA A E LA B. O SBAGLIO?

                L’articolo 49 c.p. “reato supposto erroneamente e reato impossibile” stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato”.La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall’agente nella convinzione (determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto lecito (ovvero non punito dall’Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una norma penale a cui la legge fa discendere l’applicazione di una sanzione.Il reato putativo non è quindi punibile e ciò nel rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all’interno dell’Ordinamento giuridico.Il secondo comma dell’art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che “la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. Esempio classico è quello dell’utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell’azione (che comprende anche i mezzi di esecuzione della stessa).

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                  Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggio
                  HO TROVATO QUESTA COSA QUI. A QUESTO PUNTO LE RISPOSTE CORRETTE SONO 2, LA A E LA B. O SBAGLIO?

                  L’articolo 49 c.p. “reato supposto erroneamente e reato impossibile” stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato”.La norma definisce quindi putativo il reato commesso dall’agente nella convinzione (determinata da errore di fatto o di diritto) che si tratti di reato. Il soggetto quindi commette un fatto lecito (ovvero non punito dall’Ordinamento) ma per errore, si trova nella convinzione che abbia violato una norma penale a cui la legge fa discendere l’applicazione di una sanzione.Il reato putativo non è quindi punibile e ciò nel rispetto dei principi della legalità e della materialità che vigono all’interno dell’Ordinamento giuridico.Il secondo comma dell’art. 49 c.p. (reato impossibile) stabilisce che “la punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”. Esempio classico è quello dell’utilizzo di una pistola giocattolo, o della sostanza non velenosa utilizzata per provocare il decesso di una persona: in questi casi non si può ipotizzare un tentativo inidoneo ma molto più semplicemente si è in presenza di un reato impossibile per inidoneità dell’azione (che comprende anche i mezzi di esecuzione della stessa).
                  premetto che la domanda l'ho scritta io, credo che sia corretto dire che non risponde di nessun reato, in quanto il reato putativo non è appunto un reato ma l'erronea convinzione di commettere un reato.
                  ripeto è la prima volta che mi approccio a penale quindi vado a intuito e le domande le posto con la speranza che qualcuno fughi i miei dubbi.

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                    Originariamente inviato da sissi2012 Visualizza il messaggio
                    Salve. Mi sono iscritta adesso a questo forum e mi sono permessa di scaricare il quiz per il quale ti ringrazio anticipatamente. Ma questi quiz li inventi tu per fare esercizio? Per sapere, così potrei anche io dare il mio contributo, ovviamente MODESTISSIMO!

                    Ciao sissi, ovviamente non li invento io magari fosse così sono solo un mix di domande varie prese da diverse fonti
                    era solo un modo per dare un mio piccolo contributo al forum. Certamente che puoi farlo anche tu se hai a disposizione le domande. a breve posterò anche le risposte............ ciaoooo

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                      Originariamente inviato da laurapellegriniit Visualizza il messaggio
                      nella trasformazione eterogenea da società di capitali a soggetto non commercalei:
                      a) le riserve di utili accantonate prima della trasformazione, diverse da quelle di capitale, sconcorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci
                      b) le riserve di utili accantonate prima della trasformazione, comprese quelle di capitale, concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci;
                      c)le riserve utili accantonate prima della trasformazione non concorrono alla formazione del redditoimponibile dei soci
                      credo sia la A...in quanto le riserve di capitale non sono previste

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                      Sto operando...
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