Originariamente inviato da juansebastian
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- non si devono superare i 30.000 euro di ricavi all'anno;
- non è consentito avere dipendenti, collaboratori o lavoratori a progetto;
- non si possono superare i 15.000 euro per acquisti, locazione o leasing di beni strumentali;
- non si deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, alcuna attività d'impresa, artistica e professionale, neppure in forma associata o familiare; coloro che hanno avuto una partita IVA non utilizzata per i tre anni precedenti possono invece accedere alle agevolazioni;
- l'attività non deve rappresentare la prosecuzione di un'altra svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. L'esclusione avviene però solo quando l'attività utilizza gli stessi beni, si svolge nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti;
- può usufruirne chiunque abbia avviato la propria attività dal 1 gennaio 2008, anche chi non dovesse aver inizialmente aderito al regime dei minimi. La legge stabilisce solo un limite temporale, che prescinde dal regime contabile adottato in precedenza.
Per coloro che si trovano oggi nel regime dei minimi e che dal 1° gennaio 2012 non avranno le condizioni richieste per l'accesso al nuovo, rientreranno in un regime alternativo, detto "degli ex-minimi".
Perderanno il beneficio dell'imposta sostitutiva al 20%, avranno l'obbligo di addebito dell'IVA in fattura e dovranno risultare congrui agli studi di settore.
Mantengono invece l'esenzione IRAP e l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
Viene chiarito che rientreranno nei "superminimi" - oltre ai vecchi minimi - anche i contribuenti (in possesso dei requisiti sopra richiamati) che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 e che avevano optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o "forfettino" (legge 388/2000) o per il regime ordinario. Come per i vecchi minimi questi accederanno al nuovo regime di vantaggio per i «periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio e non oltre il compimento del 35° anno di età».
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