Originariamente inviato da ezio79
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
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		Nel caso di mutuo fondiario - dove l'istituto di credito ha la garanzia ipotecaria di primo grado - la stipula avviene per atto pubblico o in caso di altri tipi di finanziamento erogati da istituti di credito,
ma in generale la legge non prevede obbligo di forma.
Salvo il caso di pattuizione di interessi nella misura superiore a quella legale (vedi art 1815 che richiama il 1284 cc) dove la forma scritta è richiesta ad substantiam (per la validità dell'atto)

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