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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da steconso Visualizza il messaggio
    Ezio,
    ho visto le risposte che hai dato nel tuo doc. alegato, tuttavia non sono d'accordo con queste 2 risposte che hai dato:

    il concetto di domicilio fiscale corrisponde con quello di domicilio civilistico?

    a)si
    b)no
    c)corrisponde con quello di residenza

    Secondo me la risp. giusta è la b), in quanto nello stesso manualone Simone a pag.850 si afferma che il concetto di domicilio fiscale "tende ad avvicinarsi al concetto di residenza" quindi non vi è piena coincidenza,


    - L'IRAP è un tributo:

    a) Regionale
    b) statale
    c) federale

    L'IRAP per il nome stesso è un tributo REGIONALE (a conferma nel manualone Simone è collocato tra i tributi Regionali) quindi perchè hai messo che è statale?

    Attendo lumi...

    PREGHEREI GLI ALTRI FORUMMISTI DI RISPONDERE AGLI ALTRI QUESITI ANCORA IRRISOLTI CHE HO POSTATO. GRAZIE
    sul domicilio fiscale leggi l'art. 58 dpr 600/73 comma 2;
    sull'IRAP ti do ragione, sono stato portato in errore dal ricordo della sentenza della corte costituzionale 269/2003, secondo cui un'imposta, istituita con legge statale di cui le Regioni a statuto ordinario abbiano competenze solo attuative, "non può considerarsi tributo proprio della regione". successivamente la l 244/2007 art. 1. 43 stabilisce :"In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

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      Attenzione da quanto ho capito io c'è differenza tra domicilio fiscale di cui all'art. 58 dpr 600/73 comma 2, e il concetto di residenza ai fini fiscali, qui si deve fare riferimento all' art. 2 comma 2 del TUIR, che fa riferimento, nell'ordine a: 1) iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, 2) domicilio civilistico , 3) residenza civilistica. Se qualche utente più esperto può chiarire meglio la questione, glie ne sarei grato.

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        L’art. 2 comma 2 del Tuir dispone che ai fini dell’impostasui redditi si ritengono RESIDENTI in Italia le persone fisiche che per lamaggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 o 184 se bisestile) sonoiscritte nelle anagrafi dellapopolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o laresidenza ai sensi del codice civile.
        Quindi contestuale presenza di 1) iscrizione in anagrafedella popolazione residente O domicilio o residenza
        2) presenza di almeno 183 giorni.
        La presenza dell’iscrizione nell’apposito registroanagrafico della popolazione residente determina l’insorgenza di unapresunzione assoluta di residenza Fiscale.
        Per Domicilio e Residenza civilistica si veda art. 43 c.1 ec.2
        La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residenteseguita dall’iscrizione nell’anagrafe degli italiani all’estero non è elementosufficiente per poter essere considerati NON residenti o del domicilio inItalia.
        L’AE ha chiarito che domicilio e residenza si desumono conogni mezzo di prova anche in contrasto con i registri anagrafici.
        Corte di Giustizia E.: nel caso di persona con legami siapersonali che professionali in due Stati membri, il luogo della sua residenzaviene definito con valutazione globalein funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti interenti al centropermanente degli interessi e in caso negativo si basa sui legami personali.


        i criteri daseguire per l'individuazione del domicilio fiscale del contribuente sonocontenuti nell'art. 58 del citato DPR n. 600/1973, per il quale ogni soggettopassivo d'imposta si intende domiciliato in un comune dello Stato e il comunedi domicilio fiscale coincide:
        a) per lepersone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con il comune nella cuianagrafe sono iscritte;
        b) per quelle non residenti, con il comune in cui e' stato prodotto il redditoo, se il reddito e' stato prodotto in piu' comuni, in quello in cui si e'prodotto il reddito piu' elevato;
        c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con il comune in cui si trovala sede legale, quella amministrativa, ovvero una sede secondaria.

        In virtu' diquanto disposto dal successivo art. 59, l'Amministrazione finanziaria puo',comunque, stabilire, anche su istanza dell'interessato, il domicilio fiscaledel soggetto in un comune diverso da quello in cui il soggetto medesimodovrebbe averlo sulla base dei criteri sopra esposti.


        Di piu’ non so…. J

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          Per quanto ne so, c'è differenza tra domicilio fiscale e domicilio civilistico: il domicilio fiscale rappresenta il centro degli affari del contribuente. E' un nozione di diritto formale dato che individua l'Agenzia fiscale che si occupa delle liquidazioni delle dichiarazioni del contribuente, degli accertamenti ecc.. La residenza fiscale ha carattere sostanziale dato che la tassazione in Italia avviene per tutti i soggetti residenti, anche per i redditi prodotti all'estero dei residenti iscritti all'anagrafe tributaria (world wide taxation). Il domicilio civilistico indica il luogo per esempio nel quale si apre la successione.

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            L'Irap a mio avviso è un imposta regionale

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              ciao ragazzi, posto due domande
              DIRITTO TRIBUTARIO

              In base al DPR 602.1973 e successive modifiche, il debitore puo' chiedere che il
              piano di rateazione preveda :
              a) rate costanti
              b) in luogo di rate costanti rate variabili di importo crescente per ciascun anno
              c) rate variabili aumentate del 10% rispetto alla prima rata per ciascun anno

              Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione:
              a) in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive
              b) in caso di mancato pagamento di cinque rate consecutive
              c) in caso di mancato pagamento di due rate consecutive

              Risposte:
              1 b) art. 19 1ter
              2 c) art 19 1quater DL 602.73 e art 10 comma 13-ter DL 201.2011

              Volevo solo dire che ho visto che sul documento di domande postato
              da Steconso ci sono state circa 151 visualizzazioni (fino ad ora...poi aumenteranno).
              Sarebbe molto bello che anche i 151 utenti partecipassero con due domandine,
              si arriverebbe ad un malloppo di 200 domande di diritto tributario....interessante!
              Magari perche' cosi' si darebbe uno stimolo ai "saggi" che ringrazio per la loro
              generosita' visto che mettono a disposizione in modo chiaro il loro sapere quando
              potrebbero disinteressarsene alla grande.
              Non so...io ho bisogno di loro e voi?....

              ciao

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                @steconso, ottimo lavoro. Meno male che ci sono persone come voi disponibili. Peccato che le cattive notizie sui continui rinvii mi fanno perdere un pò la speranza e passare la voglia! Speriamo che Christian sappia darci qualche informazione in più con certezza.

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                  Originariamente inviato da steconso Visualizza il messaggio
                  Ezio,
                  ho visto le risposte che hai dato nel tuo doc. alegato, tuttavia non sono d'accordo con queste 2 risposte che hai dato:

                  il concetto di domicilio fiscale corrisponde con quello di domicilio civilistico?

                  a)si
                  b)no
                  c)corrisponde con quello di residenza

                  Secondo me la risp. giusta è la b), in quanto nello stesso manualone Simone a pag.850 si afferma che il concetto di domicilio fiscale "tende ad avvicinarsi al concetto di residenza" quindi non vi è piena coincidenza,


                  - L'IRAP è un tributo:

                  a) Regionale
                  b) statale
                  c) federale

                  L'IRAP per il nome stesso è un tributo REGIONALE (a conferma nel manualone Simone è collocato tra i tributi Regionali) quindi perchè hai messo che è statale?

                  Attendo lumi...

                  PREGHEREI GLI ALTRI FORUMMISTI DI RISPONDERE AGLI ALTRI QUESITI ANCORA IRRISOLTI CHE HO POSTATO. GRAZIE

                  Il concetto di residenza fiscale non sempre coincide con quello di domicilio fiscale, dato che lo scopo di quest'ultimo è quello di individuare l’ufficio dell’Ae competente per territorio su una determinata persona fisica/giuridica.
                  Il concetto di residenza fiscale è quello espresso dall’art 2 del tuir, che coincide alternativamente con il luogo dove il soggetto per la maggior parte del periodo d’imposta: a)è iscritto nell’anagrafe comunale della popolazione residente; b)ha il domicilio; c) ha la dimora abituale.
                  Il domicilio fiscale coincide, in genere, almeno per i residenti, con quello di residenza fiscale, cioè il luogo di iscrizione d’iscrizione nelle Anagrafi della popolazione residente coincide in genere con il domicilio fiscale, questo almeno è il caso che riguarda la stragrande maggioranza dei contribuenti persone fisiche.
                  Ma è anche possibile che il contribuente, oppure la stessa agenzia modifichino il domicilio fiscale (per motivi di maggiore incisività del controllo), trasferendolo ad esempio nel luogo dove viene prodotto il reddito, ed ecco allora che lo schema salta, domicilio fiscale e residenza non coincidono più.
                  Poi ad esempio i cittadini residenti all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta hanno il domicilio fiscale nel comune dove hanno prodotto il reddito, ma evidentemente non hanno la residenza in Italia.
                  Visto il tenore della domanda è difficile pertanto rispondere con affermazioni assolute, “un si/ no/corrisponde a…”, non sono quindi sufficienti per racchiudere la complessità dell’argomento.

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                    Originariamente inviato da frenci87 Visualizza il messaggio
                    Giuro che mi ci metto in questi giorni per rispondere! Cmq secondo me il domicilio fiscale coincide con la residenza mentre l Irap e' un tributo regionale!
                    dalle mie nozioni di diritto civile, il domicilio civilistico è il luogo dove si stabiliscono i propri interessi e i propri affari, per cui coincide con quello fiscale, che l'irap sia tributo regionale è certo.

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                      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                      Attenzione da quanto ho capito io c'è differenza tra domicilio fiscale di cui all'art. 58 dpr 600/73 comma 2, e il concetto di residenza ai fini fiscali, qui si deve fare riferimento all' art. 2 comma 2 del TUIR, che fa riferimento, nell'ordine a: 1) iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, 2) domicilio civilistico , 3) residenza civilistica. Se qualche utente più esperto può chiarire meglio la questione, glie ne sarei grato.
                      Ai sensi dell'art. 43 cod.civ. la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ovvero il luogo in cui risiede stabilmente, mentre il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari.

                      Il domicilio fiscale, invece, è nozione ancor diversa: le persone fisiche hanno il domicilio f. lì dove hanno la residenza anagrafica, gli enti lì dove hanno la sede legale.

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