Originariamente inviato da mic.dur
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da mic.dur Visualizza il messaggioLa risposta dovrebbe essere la A, perchè secondo il codice civile non è ammesso "cedere una successione". Il dubbio mi sorge vedendo la terza opzione. Secondo il codice civile la fonte normativa della successione è la legge o il testamento e quindi sono vietati i vari patti, che potrebbero ledere l'interesse sia di chi dona, sia di chi riceve la donazione. Potrei infatti cedere una cosa che dovrei ricevere per stato di necessità, o nel caso del donante per bisogno potrei essere condizionato. Il dubbio però è dovuto al fatto che nella terza opzione è lo stesso donante ad accettare questa cessione.
per qsto anche il consenso del testatore nn rileverebbe ai fini della validità della cessione
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Originariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggiodomanda un pò così ;
i canoni percepiti per l'affitto d'azienda da parte del locatore con prosecuzione di attività dello stesso:
a) sono imponibili con aliquota ordinaria;
b) non sono imponibili con aliquota ordinaria;
c) sono fuori campo iva;
Secondo me è la a ma a prescindere che prosegua o meno l'attività. paolopal mi fai sapere la tua?
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Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggioscusa Big Tony, ma sul manualone della Simone (pag. 358-359) c'è scritto che secondo i principi contabili internazionali, l'avviamento deve essere armonizzato sistematicamente nell'arco della sua vita utile. Il periodo di ammortamento deve riflettere la stima del periodo nel corso del quale si prevede che l'impresa perceprà benefici economici futuri. Vi è una presunzione relativa che la vita utile dell'avviamento non superi i venti anni dalla rilevazione iniziale.
Forse volevi dire che per gli IAS non si ammortizzano i costi di ricerca o c'è altro?
Ciao a tuttiOriginariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggioio parlavo di principi contabili intenazionali, ciò che hai letto tu riguarda i principi contabili nazionali
L'avviamento infatti è considerato dagli IAS un bene con vita utile indefinita e quindi non soggetto ad ammortamento ma bensi al così detto impairment test. (IAS 36), e cioè un test, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, nel momento in cui vi è un’indicazione che il bene possa avere subito una riduzione di valore. In pratica si tratta di confrontare il valore contabile del bene con il suo valore recuperabile in modo da iscrivere in bilancio il bene ad un valore non superiore rispetto a quello recuperabile.
I principi contabili internazionali prevedono che l’avviamento possa essere capitalizzato (e quindi ammortizzato, o sbaglio ?)solamente in seguito ad un’operazione di business combination, cioè in caso di acquisto di un’azienda o di un ramo aziendale, in caso di fusioni, scissioni e conferimenti.
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Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggioSi in effetti hai ragione, circa l'impossibilità in genere di ammortizzare l'avviamento per gli IAS, come già era stato scritto nel forum (me ne sono accorto ora! ). Voglio quindi segnalare che nel manualone della Simone, nelle pagine che ho indicato, vi è scritto un'errore in quanto si afferma che secondo i principi contabili internazionali l'avviamento è soggetto ad ammortamento.
L'avviamento infatti è considerato dagli IAS un bene con vita utile indefinita e quindi non soggetto ad ammortamento ma bensi al così detto impairment test. (IAS 36), e cioè un test, da effettuarsi con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, nel momento in cui vi è un’indicazione che il bene possa avere subito una riduzione di valore. In pratica si tratta di confrontare il valore contabile del bene con il suo valore recuperabile in modo da iscrivere in bilancio il bene ad un valore non superiore rispetto a quello recuperabile.
I principi contabili internazionali prevedono che l’avviamento possa essere capitalizzato (e quindi ammortizzato, o sbaglio ?)solamente in seguito ad un’operazione di business combination, cioè in caso di acquisto di un’azienda o di un ramo aziendale, in caso di fusioni, scissioni e conferimenti.
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Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggioper presentare ricorso bisogna pagare 1/3 delle somme a titolo provvisorioOriginariamente inviato da paolpaol Visualizza il messaggiouhm...., dipende?!?, alle somme di quali tributi iscritti a ruolo ti riferisci?
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Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggiono, in caso di business combination l'avviamento non si ammortizza, ma si può iscrivere solo in bilancio (se ci sono i presupposti) e poi sarà soggetto a impairment test
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Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggioQuindi capitalizzare un bene significa soltanto inserirlo nell'attivo dello stato patrimoniale. A questo punto ne approfitto per farti una domanda: ma qual'è l'interesse di un'azienda a capitalizzare un bene (soprattutto se non può ammortizzarlo), quando può evitarlo? Cioè, se si lascia l'attivo al minimo, si paga complessivamente meno imposte, e quindi a meno di dover dimostrare magari a una banca di essere in ua situazione più solida e stabile possibile, più l'attivo è basso, meno l'azienda paga, cosa mi sfugge?
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Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggioQuindi capitalizzare un bene significa soltanto inserirlo nell'attivo dello stato patrimoniale. A questo punto ne approfitto per farti una domanda: ma qual'è l'interesse di un'azienda a capitalizzare un bene (soprattutto se non può ammortizzarlo), quando può evitarlo? Cioè, se si lascia l'attivo al minimo, si paga complessivamente meno imposte, e quindi a meno di dover dimostrare magari a una banca di essere in ua situazione più solida e stabile possibile, più l'attivo è basso, meno l'azienda paga, cosa mi sfugge?
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Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggioperchè dici che più l'attivo è basso e meno imposte si pagano?? la cosa non è correlata direttamente. ad esempio posso avere un immobile di grande valore che mi abbatte l'utile tramite le quote di ammortamento (poi ci possono essere le dovute riprese). avere molte attività iscritte in stato patrimoniale non vuol dire necessariamente pagare più imposte
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