Quoto tutto, però secondo me è meglio STUPIRSI ANCORA di queste cose, altrimenti ci facciamo l'abitudine e non ci indignamo più!
Condivido.Non sarebbe poi così difficile cambiare le cose se ce ne fosse la volontà,occorrerebbero solo nuove norme che consentano uno svolgimento più trasparente delle procedure selettive...
Guarda che non è corretto quello che scrivi...ho approfondito il discorso, in sintesi:
L'art.27 co.1 e 2 L.111/2011 fa riferimento al "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" questo regime è volgarmente detto dei "nuovi minimi" per questo regime NON SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE esattamente com'era disposto per i vecchi minini.
Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo art.13 L.388/2000 (che definisci regime delle "nuove iniziative produttive") non è stato affatto abrogato dall'art.27 della L.111/2011 infatti lo stesso è ancora in vigore e si "affianca" a quello dei "nuovi minimi". Anche questo regime NON E' SOGGETO AGLI STUDI DI SETTORE
L'art.27 co.3 L.111/2011 fa riferimento al "Regime contabile agevolato" in cui confluiscono tutti i "vecchi minimi" che non avevano piu i requisiti per rientrare nei "nuovi minimi" al 1/01/2012 (in particolare si tratta di quasi il 96% dei contribuenti che aderivano al regime dei "vecchi minimi" e che a causa di aver iniziato l'attività prima del 1/01/2008 non possono più rientrare nel regime dei "nuovi minimi", questa fattispecia coincide con quella da te denominata "ex minimi". Per questo regime SI APPLICANO GLI STUDI DI SETTORE
Quindi in conclusione i regimi in vigore al 2012 sono 3:
"nuovi minimi"
"regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"
"ex minimi"
Lo so che questa materia è molto incasinata ma dopo un'attenta lettura dell'art.27 L.111 e di vari articoli specializzati sono riuscito a farmi un quadro della situazione, comunque è molto facile confondersi...
saluti
Guarda che lo so, quel mio post che hai riesumato è MOLTO vecchio... se ne discuteva sul forum ma non c'era chiarezza neanche sui giornali specialistici... chiarezza che ORA c'è
Non riesco a capire la differenza tra operazioni non imponibili, esenti ed escluse IVA...qualche anima buona potrebbe spiegarmela in poche parole? Grazie in anticipo...
Le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti sono contemplate dal dpr 633 dell'iva, che regola ciascuna categoria. Le operazioni escluse (o fuori campo iva) invece non sono contemplate dalla disciplina perchè mancano i presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione. La differenza fondamentale fra le due categorie è che le operazioni fuori campo iva, a differenza di quelle incluse, non comportano il sorgere del debito d'imposta, non determinano obblighi formali, non incidono sul diritto di detrazione, non rilevano ai fini del calcolo del volume d'affari ecc.
Caro Mario0, in effetti la domanda contiene un'imprecisione proprio relativa all'inesatta collocazione, all'interno delle fasi dell'IVA, del termine "deduzione". Come molti di voi sapranno, ogni volta che si parla di "deduzione", facciamo riferimento ad oneri e/o "spese che determinano un abbattimento (diminuzione) dell'imponibile su cui poi viene calcolata l'imposta.
La "detrazione" invece non incide sull'imponibile, bensì sull'imposta (lorda).
Certo, è una cosa la detrazione applicata sull'IRPEF ed, un'altra, quella riferibile all'Imposta sul Valore Aggiunto.
In particolare, mentre per l'IRPEF le detrazioni si riferiscono a determinati oneri previsti dalla legge (es. il 19% delle spese sanitarie ) che vanno ad incidere sull'imposta lorda, nel senso che ne determinano una diminuzione, per l'IVA il termine detrazione si riferisce specificamente al meccanismo mediante il quale, mensilmente o trimestralmente, si procede alla liquidazione della relativa imposta, appunto portando in detrazione dall'imposta dovuta sulla somma delle operazioni attive, quella calcolata sulle operazioni passive di acquisto. Pertanto, sarebbe più corretto parlare di detrazione come fase dell'IVA precedente a quella del versamento.
Per l'iva non si parla mai di deduzione, ma esclusivente di detrazione. Le due fasi su cui si fonda il meccanismo di calcolo dell'iva sono appunto rivalsa e detrazione. Mentre si parla di deduzione esclusivamente per i componenti negativi del reddito.
Ci possono essere costi parzialmente deducibili con iva interamente detraibile, o viceversa, ma i due concetti sono disgiunti.
please, qualche consiglio di studio e preparazione anche per me!
anch'io sono in alto mare ed ho deciso, potendolo fare fortunatamente, di dedicare questi tre mesi e speriamo che si faccia a giugno, allo studio sistematico per il concorso. Spero di riuscire a mantenere alta la concentrazione e la volontà
please, qualche consiglio di studio e preparazione anche per me!
Per quanto mi riguarda il consiglio migliore e' sperare di avere un cu.. Grande come una casa (oltre allo studio che da solo non basta!) Magari una capatina a Lourdes potrebbe aiutare :-)
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