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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da agos81 Visualizza il messaggio
    no..per i bot no..non credo. Il debito pubblico è troppo importante in questo periodo. Siamo sicuri?
    bho su eventuali deroghe per i bot non so,

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      Originariamente inviato da joblins Visualizza il messaggio
      Figurati....è il mio lavoro...
      Perche' scusa che lavoro fai?? Grazie ancora

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        Originariamente inviato da agos81 Visualizza il messaggio
        @franci87, ma è vero che gli anni passati hanno fatto una strage agli orali in E.R.?
        Guarda e' la prima volta che partecipo! In realtà non direi proprio "strage" ma parlavano di molti bocciati e addirittura meno idonei dei numeri messi a concorso. Pero' non mi faccio buttar giù da queste cose perché Ogni esperienza e' a se' .

        Tu ti dedichi esclusivamente al concorso? Cioè studi solo o anche lavori?! Io purtroppo studio di notte perché lavoro durante il giorno e spero che questi sforzi siano ance solo in parte ricompensati

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          Originariamente inviato da mic.dur Visualizza il messaggio
          6-Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi o conti correnti bancari o postali:
          a- si
          b-no
          c-si, ma nella misura del 19%
          dico la A

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            Ragazzi la partita IVA si puo' chiedere entro 30 gg dall' inizio dell' attivita'?? Se si come si fa a svolgere le varie attivita' della societa' e i vari scambi in questo lasso di tempo??

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              Originariamente inviato da mic.dur Visualizza il messaggio
              6-Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi o conti correnti bancari o postali:
              a- si
              b-no
              c-si, ma nella misura del 19%
              A sentimento mi viene da dire a)

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                Originariamente inviato da frenci87 Visualizza il messaggio
                A sentimento mi viene da dire a)
                Articolo 23, TUIR comma 1, lettera B.
                Gli interessi sono soggetti a tassazione separata.

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                  @Mic.Dur, la sparo. Teoricamente sono redditi con ritenuta a titolo d'imposta, quindi la tassazione avviene al momento dell'erogazione quindi, dico sì anch io :-)
                  @franci87, io lavoro e studio. Provo entrambe! Neanch io mi lascio spaventare l unica cosa che mi rompe è il fatto che la data certa non c'è...è stancante

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                    5 marzo 2012

                    Decreto semplificazioni: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

                    Premessa – Da venerdì 2 marzo è in vigore il DL 16/2012 in materia di semplificazioni tributarie. Si tratta di un provvedimento composto di 13 articoli di legge dove viene confermata larga parte delle disposizioni fin’ora anticipate e di seguito sintetizzate.

                    Scudo fiscale - Per lo scudo fiscale imposta al 16 maggio. Il nuovo termine di versamento interesserà l’imposta di bollo speciale sull’anonimato, che avrà poi cadenza annuale e l’imposta straordinaria “una tantum” sulle attività prelevate o dimesse alla data del 6 dicembre 2011.

                    Partita Iva inattiva - Il Decreto semplificazioni prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta a un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

                    Black list - Viene introdotto un limite d’importo di 500 € al di sotto del quale le operazioni Iva effettuate con operatori stabiliti in Paesi «black list» non dovranno essere segnalate ai sensi dell’art. 1 del dl 40/2010

                    Antiriciclaggio - Estensione dell’obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di antiriciagglio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante (pagamenti pari o superiori ai 1.000 €) alla Guardia di finanza in luogo dell’Agenzia delle Entrate.

                    Studi di settore - L’accertamento induttivo è effettuabile quando gli errori di compilazione del modello (o la sua omissione) comportano una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione.

                    Lista evasori - L’Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad elaborare, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o alla Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

                    Limite di 1.000 € per gli stranieri - Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro.

                    Compensazioni Iva - Il decreto fiscale interviene anche sul regime delle compensazioni di crediti Iva escludendo la possibilità di utilizzo tra 5milla e 10mila euro senza il preventivo invio della dichiarazione fiscale. Si stabilisce che, con un provvedimento direttoriale, potranno essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative della disposizione, il che rende in qualche modo incerta l'effettiva decorrenza della stretta. La legge parla di mera “possibilità”, per le Entrate, di regolare i termini della norma e la relazione ministeriale estende il nuovo regime alle compensazioni del credito Iva 2011 senza indicare decorrenze.

                    Spesometro – Infine la novità più attesa: gli elenchi clienti e fornitori al posto dello spesometro ma dal 2013. Lo spesometro perde, infatti, la soglia dei 3mila euro per le operazioni tra soggetti Iva. La comunicazione delle operazioni Iva riguarderà tutte le fatture emesse e ricevute come avveniva per il vecchio elenco clienti e fornitori. Resta la soglia di 3.600 euro per le operazioni senza obbligo di fattura. Circa la decorrenza, questa va dal 1° gennaio 2012 ma tale data si riferisce alle operazioni effettuate in tale anno e da comunicare nel 2013. Nella scheda informativa aggiornata sull'adempimento consultabile nel sito dell'agenzia delle entrate si legge infatti che per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni Iva con importo pari o superiore a 3.000 euro.

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                      5 marzo 2012

                      Abolizione ratei e risconti: La decorrenza

                      Il Decreto Semplificazioni fiscali, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.52 del 2 marzo 2012, ha chiarito e modificato alcuni aspetti introdotti dal Decreto Sviluppo e trattati nella Fiscal Point n.93 del 29/12/11.
                      Il Decreto Semplificazioni ha infatti chiarito che gli imprenditori in semplificata, in deroga al criterio della competenza, possono non rilevare ratei o risconti su costi di importo non superiore a mille euro, relativi a contratti con corrispettivi periodici attinenti spese di competenza di due periodi di imposta. La novità è che la deduzione può ( e non deve) avvenire nell'esercizio nel quale è stato registrato (e non più ricevuto) il documento probatorio il documento probatorio.

                      Nella pratica, possono prospettarsi due fattispecie:
                      1. servizi resi, ad esempio, nel periodo dicembre 2011- gennaio 2012, con registrazione del documento giustificativo nell’anno 2012;
                      2. servizi resi nel periodo dicembre 2011 - gennaio 2012, con registrazione del documento giustificativo nell’anno 2011.

                      Nel primo caso, l’applicazione della regola generale di cui all’art. 109 comma 2 lett. b) del TUIR determinerebbe (attraverso la rilevazione di un rateo passivo) la deduzione del costo,in parte nel periodo d’imposta 2011 (per la quota di competenza del mese di dicembre) e in parte nel periodo d’imposta 2012 (per la quota di competenza del mese di gennaio). Con l’applicazione della deroga introdotta dal DL Sviluppo, invece, il costo può essere interamente dedotto nel periodo d’imposta 2012, senza rilevazione di scritture di assestamento.

                      Nel secondo caso, l’applicazione della regola generale della competenza determinerebbe (attraverso la rilevazione di un risconto attivo) la deduzione del costo, in parte nel periodo d’imposta 2011 (per la quota di competenza del mese di dicembre) e in parte nel periodo d’imposta 2012 (per la quota di competenza del mese di gennaio); mentre, con l’applicazione della deroga introdotta dal DL Sviluppo, il costo viene interamente dedotto nel periodo d’imposta 2011, anche qui senza rilevazione di scritture di assestamento.

                      È bene precisare che rimangono esclusi dalla disposizione in commento i costi per le prestazioni di servizi di competenza di un unico periodo d’imposta (ad esempio 2011), quand’anche il documento probatorio sia ricevuto in un periodo d’imposta differente rispetto a quello di maturazione dei corrispettivi (ad esempio 2012).
                      In merito alla data di entrata in vigore del decreto e di conseguenza degli effetti dello stesso, il Decreto Semplificazioni fiscali nel testo a oggi rivisitato rispetto alla bozza del 24 febbraio 2012, all’art.3 punto 9 precisa che le nuove norme trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.
                      Si riteneva inizialmente che la norma fosse applicabile dal periodo d'imposta 2012 in quanto lo Statuto del contribuente impone di differire le novità tributarie di natura sostanziale al periodo successivo, ma come di consueto il decreto è intervenuto specificando l’entrata in vigore già dal 2011, dunque per i costi a cavallo del 2011 e 2012.

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