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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Ho un altro quesito da sottoporvi sempre relativo all’Iva e a questa una domanda postata nel forum:

    Il momento di effettuazione delle operazioni è importante perché:
    a)
    Con esso nasce l’operazione e l’IVA ad essa relativa diviene esigibile da parte dell’Erario
    b) Deve essere annotato sulle scritture contabili
    c) Con esso scatto l’obbligo di versare comunque l’IVA relativa alla singola operazione
    d) Da tale momento il concessionario-committente potrà esercitare il proprio diritto alla detrazione

    Come risposte corretta è indicata la A.


    Non sempre però l’Iva è esigibile al momento dell’effettuazione dell’operazione. Infatti lo stesso art. 6 del Decreto Iva (che dispone tale regola) prevede casi in cui l’Iva diventa esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo, e quindi si prevede l’Iva per Cassa (cessione di alcuni prodotti farmaceutici, cessione di beni a soci, associati o partecipanti e cessioni allo Stato e enti pubblici territoriali) .
    Tale regola è stata poi prevista per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di destinatari che agiscono quali soggetti passivi d’imposta: in questi casi l’Iva diventa esigibile solo al momento dell’incasso della fattura o al massimo entro un anno dall’operazione, a condizione che il cessionario possegga alcuni requisiti (effettuazione nell’anno solare precedente di un volume d’affari inferiore a 200.000 euro o previsione nel caso di inizio di attività di non superamento di tale importo).

    La risposta giusta quindi dovrebbe essere la C perché comunque l’effettuazione dell’operazione determina il presupposto dell’imposta e quindi l’obbligo di pagare l’Iva, non appena diventa esigibile.

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      Originariamente inviato da melaniadil Visualizza il messaggio
      La regola si applica a chi ha ibniziato l'attività dopo dopo il 31/12/2007. Tuttavia l'agenzia delle entrate con il provvedimento n.185820/11
      prevede che:
      La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6luglio 2011 n.98, secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessunmodo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma dilavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o
      di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
      Melania, grazie per la precisazione...
      un'osservazione: questo quesito è uscito oggi sulla rubrica del Sole 24 Ore (Soluzioni 24 Fisco) e mi domando: ma se GLI ESPERTI non stanno dietro alla normativa + circolari dell'Agenzia delle Entrate... come possiamo essere certi che noi siamo davvero aggiornati? Una domanda del genere quindi avrebbe tratto in inganno chiunque non avesse letto la circolare da te riportata... (ovviamente se non ci fosse la differenza tra dipendente licenziato e dipendente e basta non si porrebbe il problema)

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        Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
        Ho un altro quesito da sottoporvi sempre relativo all’Iva e a questa una domanda postata nel forum:

        Il momento di effettuazione delle operazioni è importante perché:
        a)
        Con esso nasce l’operazione e l’IVA ad essa relativa diviene esigibile da parte dell’Erario
        b) Deve essere annotato sulle scritture contabili
        c) Con esso scatto l’obbligo di versare comunque l’IVA relativa alla singola operazione
        d) Da tale momento il concessionario-committente potrà esercitare il proprio diritto alla detrazione

        Come risposte corretta è indicata la A.


        Non sempre però l’Iva è esigibile al momento dell’effettuazione dell’operazione. Infatti lo stesso art. 6 del Decreto Iva (che dispone tale regola) prevede casi in cui l’Iva diventa esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo, e quindi si prevede l’Iva per Cassa (cessione di alcuni prodotti farmaceutici, cessione di beni a soci, associati o partecipanti e cessioni allo Stato e enti pubblici territoriali) .
        Tale regola è stata poi prevista per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di destinatari che agiscono quali soggetti passivi d’imposta: in questi casi l’Iva diventa esigibile solo al momento dell’incasso della fattura o al massimo entro un anno dall’operazione, a condizione che il cessionario possegga alcuni requisiti (effettuazione nell’anno solare precedente di un volume d’affari inferiore a 200.000 euro o previsione nel caso di inizio di attività di non superamento di tale importo).

        La risposta giusta quindi dovrebbe essere la C perché comunque l’effettuazione dell’operazione determina il presupposto dell’imposta e quindi l’obbligo di pagare l’Iva, non appena diventa esigibile.
        Scusato mi correggo, la regola dell'Iva differita, esigibile al momento del pagamento del correspettivo se l'operazione è stata effettuata nei confronti di soggetto passivo Iva, vale a condizione che il requisito del volume d'affari inferiore a 200.000 euro sia posseduto dal cedente o prestatore non dal cessionario.

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          Per chi fosse interessato...

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            Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
            Grazie, ho capito. Il 7 ter attribuisce il presupposto territoriale a tali prestazioni di servizi anche se materialmente sono state eseguite fuori dallo stato, e per questo sono imponibili. Però allora ritengo che la risposta alla domanda che ho riportato prima sia un pò approssimativa, infatti dovrebbe dire che le operazioni effettuate fuori dallo stato sono escluse dal regime Iva salvo eccezioni espressamente previste, in quanto le operazioni 7 ter possono essere appunto eseguite fuori dal territorio dello stato ma possiedono ugualmente il presupposto territoriale. Sei d'accordo ?

            Guarda che la mancanza del presupposto territoriale comporta esclusione da iva e il caso previsto dall'art 7 ter non comporta esclusione da iva perchè c'è il presupposto territoriale. Puoi indicarmi il riferimento normativo di cui parlavi prima in merito al cedente che ha un volume d'affari miniore di 200000 euro?

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              per chi fosse interessato io lo giro gratis se scopro come fare!!!!

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                Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                per chi fosse interessato io lo giro gratis se scopro come fare!!!!
                Ezio! vieni sul gruppo (l'avevo già spiegato a lori..) ;-) ma è una cosa abbastanza laboriosa...

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                  Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
                  Ho un altro quesito da sottoporvi sempre relativo all’Iva e a questa una domanda postata nel forum:

                  Il momento di effettuazione delle operazioni è importante perché:
                  a)
                  Con esso nasce l’operazione e l’IVA ad essa relativa diviene esigibile da parte dell’Erario
                  b) Deve essere annotato sulle scritture contabili
                  c) Con esso scatto l’obbligo di versare comunque l’IVA relativa alla singola operazione
                  d) Da tale momento il concessionario-committente potrà esercitare il proprio diritto alla detrazione

                  Come risposte corretta è indicata la A.


                  Non sempre però l’Iva è esigibile al momento dell’effettuazione dell’operazione. Infatti lo stesso art. 6 del Decreto Iva (che dispone tale regola) prevede casi in cui l’Iva diventa esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo, e quindi si prevede l’Iva per Cassa (cessione di alcuni prodotti farmaceutici, cessione di beni a soci, associati o partecipanti e cessioni allo Stato e enti pubblici territoriali) .
                  Tale regola è stata poi prevista per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di destinatari che agiscono quali soggetti passivi d’imposta: in questi casi l’Iva diventa esigibile solo al momento dell’incasso della fattura o al massimo entro un anno dall’operazione, a condizione che il cessionario possegga alcuni requisiti (effettuazione nell’anno solare precedente di un volume d’affari inferiore a 200.000 euro o previsione nel caso di inizio di attività di non superamento di tale importo).

                  La risposta giusta quindi dovrebbe essere la C perché comunque l’effettuazione dell’operazione determina il presupposto dell’imposta e quindi l’obbligo di pagare l’Iva, non appena diventa esigibile.
                  No, la risposta giusta è la A, non può essere la C appunto perchè dice "relativa alla singola operazione", invece l'Iva si versa per massa di operazioni, facendo le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali. Diversamente dovresti versare l'iva ogni volta che effettui un'operazione d'acquisto/vendita!

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                    Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                    per chi fosse interessato io lo giro gratis se scopro come fare!!!!
                    Io sarei interessato...la mia mail è frequentati@katamail.com Grazie mille a chi vorrà rendermi partecipe!!!

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                      qualcusa sa dirmi se la robin hood tax è ancora in vigore con aliquota al 6,5% e non 5,5% e i presupposti sono sempre gli stessi?

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                      Sto operando...
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