Buongiorno a tutti, purtroppo questo è un periodo di "scadenze" negli uffici ae (relativamente alle verifiche fiscali, che mi portano in giro per Milano ), cosi non posso partecipare attivamente alla discussione.
Ho ricevuto un file di domande di diritto commerciale e, prima di inviarlo a tutta la mailing list, vorrei sapere se è già stato postato qui precedentemente.
Vi incollo le prime 3 domande. Datemi notizie.
Infine NON HO LE RISPOSTE, cosi siamo tutti in ballo
pertanto, cercate di rispondere in modo completo indicando anche l'articolo di riferimento, al fine di dare la possibilità a tutti di ripassare/studiare gli argomenti coinvolti.
Grazie per la partecipazione.
1) Gli atti di straordinaria amministrazione
sono compiuti dal curatore, ma devono essere autorizzati dal comitato dei creditori nonché deve essere informato il giudice delegato se sono di valore superiore a cinquantamila euro
sono compiuti dal curatore previo parere favorevole del comitato dei creditori
sono compiuti dal curatore, ma devono essere autorizzati dal giudice delegato dal momento che incidono in maniera rilevante sul patrimonio del fallito
sono compiuti dal curatore e se sono di importo superiore a cinquantamila euro, devono essere autorizzati dal Tribunale
2) L’esercizio provvisorio dell’impresa
è autorizzato dal giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori, solo se sussistono concrete possibilità di recupero dell’equilibrio economico e finanziario dell’azienda
è autorizzato dal comitato dei creditori solo se il fallito presta idonee garanzie dirette all’ottenimento di risultati di gestione apprezzabilmente positivi
è autorizzato dal giudice delegato, previo parere favorevole del curatore, anche quando interessa specifici rami dell’azienda, e si dimostri che non arreca pregiudizio ai creditori
è autorizzato dal giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, anche limitatamente a specifici rami d’azienda, quando dall’interruzione può derivare un grave danno e solo se non arrechi pregiudizio ai creditori
3) Il programma di liquidazione
deve essere autorizzato dal curatore e deve contenere necessariamente le condizioni di vendita dei singoli cespiti aziendali
deve essere approvato dal comitato dei creditori e vi deve necessariamente essere indicata l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa o l’affitto dell’azienda, o di rami d’azienda, a terzi
deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo e vi può essere indicata anche l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami d’azienda, a terzi
deve indicare i termini per la ripartizione dell’attivo, con specifico riferimento alle modalità di soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari
Mi spiace non so se è stato già postato...però ho provato a risp!
per la prima credo la 1 ("Articolo 35 Integrazione dei poteri del curatore (1) (legge fallimentare)
Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni egli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta (2). Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo (3). Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.) Per la seconda dico la 4 (art. 104 L. Fall., nel capo VI,“Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”. )
Per la terza dico la 3( art. 104 ter "Il programma deve essere finalizzato alla realizzazione dell’attivo e deve indicaremodalità e termini all’uopo previsti, specificando in particolare: a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o dei singoli rami d’azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’art. 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni revocatorie, recuperatorie o risarcitorie da esercitare;
d) la possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di
rapporti giuridici individuali in blocco;
e) le condizioni della vendita di singoli cespiti.")
Mi spiace non so se è stato già postato...però ho provato a risp!
per la prima credo la 1 ("Articolo 35 Integrazione dei poteri del curatore (1) (legge fallimentare)Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni egli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta (2). Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo (3). Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.) Per la seconda dico la 4 (art. 104 L. Fall., nel capo VI,“Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori”. )
Per la terza dico la 3( art. 104 ter "Il programma deve essere finalizzato alla realizzazione dell’attivo e deve indicaremodalità e termini all’uopo previsti, specificando in particolare: a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o dei singoli rami d’azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’art. 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni revocatorie, recuperatorie o risarcitorie da esercitare;
d) la possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di
rapporti giuridici individuali in blocco;
e) le condizioni della vendita di singoli cespiti.")
molto bene
un piccolissimo appunto...(ma è una pignoleria.. )
cercate di essere più chiari nella grafica: distingure bene le domande e relative risposte con i numeri e non "grassettare" il 90% del testo (se no perde di significato)
molto bene
un piccolissimo appunto...(ma è una pignoleria.. )
cercate di essere più chiari nella grafica: distingure bene le domande e relative risposte con i numeri e non "grassettare" il 90% del testo (se no perde di significato)
brava
ho tentato di togliere il grassetto in eccesso ma non me lo faceva fare...credo che dipenda dal mio pc che ogni tanto si impalla....cercherò di semplificare la prox volta
Buongiorno a tutti,
potrei avere anche i files di cui parlate e la mail per conoscere in anticipo la data della presunta prima prova?
Grazie mille e chiunque mi risponderà
La mia mail è falletina@hotmail.com
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