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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi:
    a) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una precedente attività produttiva;
    b) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva;
    c) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi cinque esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva.

    risposta b. il riferimento è l'art 84 c 2 del dpr 917/86.fuori da queste ipotesi si applica la regola generale:riporto non oltre il quinto periodo d'imposta successivo,ricordando il combinato disposto dell'art 8, per cui le perdite delle snc,sas e associazioni per l'esercizio di arti e professioni si sottraggono per ciascun socio o associato secondo le regole proprie dell'imputazione di partecipazioni agli utili. per le perdite delle sas che eccedono l'ammontare del capitale sociale però la disposizione si applica ai soli soci accomandatari.
    bisogna poi differenziare tra soggetti irpef e soggetti ires: se non sbaglio per i primi le perdite vanno compensate con redditi della stessa categoria fino a concorrenza degli stessi, mentre per i secondi vanno utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.ci sono poi regole specifiche per il riporto di perdite maturate negli esercizi pre o post adozione del regime di trasparenza x opzione, ma non le ricordo nello specifico...

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      Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
      Vi allego un file con qualche domanda...
      quando le risolvete (sono abbastanza semplici) postatele con una piccola spiegazione (ove possibile) per dare a tutti possibilità di ripassare
      Le risposte solo dopo che tutte le domande saranno postate con spiegazione
      ciao



      [ATTACH]4927[/ATTACH]
      ovviamente christian sta ironizzando dicendo che sono abbastanza semplici...
      se ne avanza qualcuna (spero di no ) ci provo domani sera perchè penso proprio che mi stia prendendo la fase calante

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        Originariamente inviato da giovanni.fas Visualizza il messaggio
        ma alle 5.20 sei già sveglio???
        o forse dovevo ancora andare a dormire? )))))))

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          Originariamente inviato da chiaralauri Visualizza il messaggio
          BUONGIORNO A TUTTIIIIIIII!!!
          Lasciando gli approfondimenti economici ad un piu' esperto economista..........

          DOMANDA N. 14 CHE COS'E' LA FUSIONE INVERSA?
          Risposta B.

          La fusione inversa è una forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la
          società controllata incorpora la società controllante. Le ipotesi di maggiore interesse sono le
          seguenti:
          a) società controllante-incorporata detiene il 100% della società controllata-incorporante.
          È questa l’ipotesi principale di fusione inversa (detta anche fusione “rovesciata”).
          In questa ipotesi, si può configurare una situazione in cui la controllanteincorporata
          è una holding di partecipazioni che ha nel suo attivo unicamente la partecipazione
          totalitaria nella società controllata-incorporante;

          b) società controllante-incorporata detiene una partecipazione di maggioranza non totalitaria
          nella società controllata-incorporante;

          c) società controllante-incorporata possiede una partecipazione di controllo non maggioritario
          nella società controllata-incorporante (art. 2359, 1° comma, n. 2 Cod. Civ.).


          Le ragioni economiche per cui due società possono voler procedere ad una “fusione inversa”
          possono essere le seguenti:

          1) la società controllata detiene licenze, autorizzazioni o beni la cui trasferibilità alla controllante
          risulta onerosa, difficoltosa o impossibile;

          2) la società controllata gode di un particolare “status” o la gestione operativa è accentrata
          sulla società controllata medesima.

          La “fusione inversa” consente di ottenere benefici in termini di adempimenti contabili
          ed amministrativi, quali - ad esempio - le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di
          autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali.

          bene bene, e non dimentichiamo che la prima causa di f.i. (ante 2003, ma, con accorgimenti, anche dopo) era il LBO (leverage buy out)...per chi volesse approfondire...

          fus_inv+lbo.pdf

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            Originariamente inviato da tiziana253 Visualizza il messaggio
            Infatti lo sto facendo anch'io per quel che posso
            sulla domanda:
            Il conferimento di ramo aziendale e la cessione di quote sociali sono operazioni soggette:
            a) la prima ad IVA e la seconda a registro in misura proporzionale;
            b) la prima a registro in misura fissa e la seconda ad IVA al 20%;
            c) entrambe a registro in misura fissa.

            CREDO(dopo aver fatto delle ricerche ma non sono certa) che la risposta sia la c.
            Per quanto riguarda la cessione d'azienda (o in questo caso di rami d'azienda), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 633/72, si configura come un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva,mentre ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del D.P.R. 131/86,(TU x l'imposta di registro) la cessione del ramo d’azienda è operazione soggetta a registrazione in termine fisso anche qualora il contratto non sia redatto per iscritto. Da un punto di visto civilistico, infatti, la cessione d'azienda non richiede la forma scritta a pena di nullità, ma solo ad probationem.
            In riferimento alla cessione di quote sociali,sempre controllando il dpr 131/86 sull'imposta di registro credo che possa essere ricompreso nell'art.3 "Atti soggetti a registrazione in termine fisso Sono quegli atti per i quali è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto o se precedente dall'inizio del contratto (30 giorni per le locazioni) se formati in Italia oppure entro 60 giorni se formati all'estero.
            Tali atti sono:
            • gli atti scritti indicati nella tariffa;
            • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia;
            • operazioni societarie, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc.
            • atti formatisi all'estero."
            e cmq ho trovato degli articoli che spiegano meglio il concetto (di sicuro da sola non ci sarei mai arrivata visto ancora la mia scarsa preparazione ma spero che almeno con queste ricerche sono riuscita a beccare la risposta giusta)Nessuna esenzione da bollo e registro per le cessione di quote sociali FiscoOggi.it
            e questo Ipsoa Fisco: L’imposta di registro è unica
            risposta corretta e argomentata

            è proprio facendo ricerche che si aumentano le proprie conoscenze e si fissano i concetti...chi, se no, riuscirebbe a memorizzare tutta la normativa tributaria?

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              Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio

              Originariamente Scritto da wanamabell

              l'unica cosa...credo che il minimo sia 516 e non 258



              http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/Fisco/2010/Correzione_portale_Iva /IVA2010.PDF


              dal CERDEF:

              Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471

              Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

              Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998 - supplemento ordinario


              Articolo 6 - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
              In vigore dal 1 gennaio 2008 - con effetto dal 1 aprile 1998

              Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1



              9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorche' irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarita' commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo.



              Effettivamente esiste un problema di interpretazione del "danno" all'erario quando si pensa
              che la doppia registrazione di una fattura comunitaria sia NEUTRA (ma non è cosi se si raffronta
              il DOVERE del versamento iva a debito con il POTERE, a scadenza, della detrazione dell'IVA a credito, approf.
              con gli artt. 18 e 19 IVA).

              Tant'è che nel sito dellaAIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
              ed Esperti Contabili

              http : // AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabilicui vi rimando, trovate nella home page un articolo molto interessante:

              Sanzione per omesso reverse charge – L’AIDC Milano ha denunciato alla Commissione europea l'illegittimità della sanzione per violazione dei principi di proporzionalita’, equivalenza ed effettivita’

              05.07.2011 - Denuncia n. 8 del 12 maggio 2011 La sanzione per omessa applicazione del reverse charge oscilla oggi tra il 3% ed il 200% dell’iva relativa all’operazione, anche quando nessun danno e’ stato arrecato all’Erario. La sanzione ridotta al 3% si applica quando l’iva e’ stata - anche se irregolarmente - versata: e’ il caso in cui la fattura e’ erroneamente emessa da chi effettua la prestazione anziche’ da chi riceve la prestazione.
              Ma la sanzione sale al 100% - 200% quando l’iva non e’ versata - anche se irregolarmente - (perche’ non c’e’ nulla versare): e’ il caso di acquisti di beni o servizi da paesi della UE, dove l’operatore italiano ha omesso di autofatturare l’acquisto (anche attraverso l’integrazione del documento ricevuto). Tale sanzione e’ applicata anche se l’erario non ha subito alcun danno: se l’iva e’ totalmente detraibile, registrando l’autofattura tra gli acquisti e tra le vendite non si genera alcun debito iva.

              nell'all. 1 della denucia n. 8 trovate il pdf di un accertamento emesso dai grandi contribuenti che richiama alla fine proprio l'art. 6, d.lgs 471. c. 9-bis.

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                Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio
                Generalmente mi limito ad un "like" ma stavolta voglio proprio scrivere che hai perfettamente ragione mi hai praticamente letto il pensiero vabbè...nonostante siano impossibili e la mia preparazione risulta alquanto deficitaria....mi limito a ricercare e provare a rispondere!!!!
                è più che sufficiente...
                poi il resto viene da se

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                  Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
                  1) Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili:a) Fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) della gestione caratteristicab) Fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è indeducibilec) Fino a concorrenza degli interessi attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 70% del Risultato Operativo Lordo (R.O.L.) della gestione caratteristica


                  A, art. 96 tuir

                  Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quellicompresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degliinteressi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limitedel 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione

                  caratteristica
                  ok...
                  visto che erano semplici?

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                    Originariamente inviato da merenda Visualizza il messaggio
                    La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi:
                    a) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una precedente attività produttiva;
                    b) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva;
                    c) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi cinque esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva.

                    risposta b. il riferimento è l'art 84 c 2 del dpr 917/86.

                    fuori da queste ipotesi si applica la regola generale:riporto non oltre il quinto periodo d'imposta successivo,ricordando il combinato disposto dell'art 8, per cui le perdite delle snc,sas e associazioni per l'esercizio di arti e professioni si sottraggono per ciascun socio o associato secondo le regole proprie dell'imputazione di partecipazioni agli utili. per le perdite delle sas che eccedono l'ammontare del capitale sociale però la disposizione si applica ai soli soci accomandatari.
                    bisogna poi differenziare tra soggetti irpef e soggetti ires: se non sbaglio per i primi le perdite vanno compensate con redditi della stessa categoria fino a concorrenza degli stessi, mentre per i secondi vanno utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.ci sono poi regole specifiche per il riporto di perdite maturate negli esercizi pre o post adozione del regime di trasparenza x opzione, ma non le ricordo nello specifico...
                    Relativamente alle 3 possibilità la tua risposta è giusta (è una domanda che ho preparato per una docenza nel 2010), ma attenzione alle novità 2011:

                    La norma relativa al riporto delle perdite fiscali subisce importanti modifiche. L’articolo 84 del Tuir è stato, infatti, rivisto dal decreto legge 98/2011, attraverso il quale il legislatore è intervenuto sotto un duplice aspetto: da un lato eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite non oltre il quinto anno dalla loro formazione e, dall’altro, introducendo un tetto quantitativo che limita la possibilità di riportare le perdite soltanto entro l’80% del reddito realizzato in ciascun esercizio.

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                      Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
                      ovviamente christian sta ironizzando dicendo che sono abbastanza semplici...
                      se ne avanza qualcuna (spero di no ) ci provo domani sera perchè penso proprio che mi stia prendendo la fase calante
                      mi sono permesso di dire che erano semplici in quanto facilmente riconducibili ad articoli del tuir o altro, senza necessità di ragionamenti complessi (alcune le avevamo anche già affrontate).

                      ne sono avanzate molte....
                      forza ragazzi...soprattutto i nuovi...provateci.....tutti possiamo fare errori, ma cosi si impara, infatti ora io ne faccio tanti ma solo perchè prima ne facevo tantissimi..

                      buonanotte a tutti

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