La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi:
a) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una precedente attività produttiva;
b) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva;
c) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi cinque esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva.
risposta b. il riferimento è l'art 84 c 2 del dpr 917/86.fuori da queste ipotesi si applica la regola generale:riporto non oltre il quinto periodo d'imposta successivo,ricordando il combinato disposto dell'art 8, per cui le perdite delle snc,sas e associazioni per l'esercizio di arti e professioni si sottraggono per ciascun socio o associato secondo le regole proprie dell'imputazione di partecipazioni agli utili. per le perdite delle sas che eccedono l'ammontare del capitale sociale però la disposizione si applica ai soli soci accomandatari.
bisogna poi differenziare tra soggetti irpef e soggetti ires: se non sbaglio per i primi le perdite vanno compensate con redditi della stessa categoria fino a concorrenza degli stessi, mentre per i secondi vanno utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.ci sono poi regole specifiche per il riporto di perdite maturate negli esercizi pre o post adozione del regime di trasparenza x opzione, ma non le ricordo nello specifico...
a) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una precedente attività produttiva;
b) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi tre esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva;
c) senza alcun limite di tempo se realizzata nei primi cinque esercizi e relativa ad una nuova attività produttiva.
risposta b. il riferimento è l'art 84 c 2 del dpr 917/86.fuori da queste ipotesi si applica la regola generale:riporto non oltre il quinto periodo d'imposta successivo,ricordando il combinato disposto dell'art 8, per cui le perdite delle snc,sas e associazioni per l'esercizio di arti e professioni si sottraggono per ciascun socio o associato secondo le regole proprie dell'imputazione di partecipazioni agli utili. per le perdite delle sas che eccedono l'ammontare del capitale sociale però la disposizione si applica ai soli soci accomandatari.
bisogna poi differenziare tra soggetti irpef e soggetti ires: se non sbaglio per i primi le perdite vanno compensate con redditi della stessa categoria fino a concorrenza degli stessi, mentre per i secondi vanno utilizzate fino a concorrenza del reddito imponibile.ci sono poi regole specifiche per il riporto di perdite maturate negli esercizi pre o post adozione del regime di trasparenza x opzione, ma non le ricordo nello specifico...
Commenta