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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    L'utilizzo in compensazione nel 2009, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97, di
    crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito:
    A con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti
    B con la sanzione del 30% della misura dei crediti inesistenti
    C con la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla
    documentazione delle dichiarazioni
    Questa domanda è uscita nel 2009.
    qualcuno sa darmi un a delucidazione????
    Di come è punito l'utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti se ne parla nel D.lgs 185/2008 , non nel 241/97.

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      Originariamente inviato da magnum Visualizza il messaggio
      L'utilizzo in compensazione nel 2009, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 241/97, di
      crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito:
      A con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti
      B con la sanzione del 30% della misura dei crediti inesistenti
      C con la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla
      documentazione delle dichiarazioni
      Questa domanda è uscita nel 2009.
      qualcuno sa darmi un a delucidazione????
      Di come è punito l'utilizzo in compensazione dei crediti inesistenti se ne parla nel D.lgs 185/2008 , non nel 241/97.


      L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008

      Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
      da parte del DL n. 185/2008, tale violazione era equiparata all’ipotesi di omesso versamento
      di tributi e pertanto punita con la sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente compensato.



      Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ma in via interpretativa il
      Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che: “Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 … effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento della relativa sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta in rapporto alla data del ravvedimento.”



      Tale posizione è stata confermata dall’AE nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di un credito in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di € 516.416,90.

      In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale
      “nel caso di compensazione

      di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a
      posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente
      alla somma indebitamente utilizzata in compensazione“.

      La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il versamento
      dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di semplificazione collegate
      con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento immediato agli Enti beneficiari
      degli importi a debito.



      LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

      Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che
      l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.”

      Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto, equipara la sanzione per la violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante.

      La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito
      per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene
      riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile.
      Gli importi utilizzati in eccesso
      possono riguardare sia crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali.

      In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione,
      la stessa risulta applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.11.08.


      l
      'articolo 17 del Dlgs 241/97introduce la possibilità della compensazione dei crediti, il 185 le sanzioni.

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        bhè,visto che nessuno si affaccia per dire qualcosa...vi saluto e vado a cucinare...

        giovanniiiiiii dove sei...mi mancano i tuoi manicaretti (virtuali) )))))))


        buona serata a tutti

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          Se nella domanda si fa riferimeno a come è punito l'utilizzo in compensazioni delle somme non dovute, avrebbero dovuto far riferimento al d.lgs 185 e non al 241 che prevede la compensazione dei crediti senza entrare nel campo delle sanzioni.
          o sbaglio?

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            Originariamente inviato da Christian_Funzionario_AE Visualizza il messaggio
            bhè,visto che nessuno si affaccia per dire qualcosa...vi saluto e vado a cucinare...

            giovanniiiiiii dove sei...mi mancano i tuoi manicaretti (virtuali) )))))))


            buona serata a tutti
            sono quiiii, ti/vi leggo e la mia disperazione aumenta sempre di più prima di lasciarti ti dico che a pranzo ho mangiato rigatoni alla puttanesca, stasera invece frittata di zucchine con contorno di spinaci. a domaniiiiiiiii.

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              Salve ragazzi, sono da poco a conoscenza di questo forum e devo dire che all'inizio mi è venuto un attacco di panico nel leggere i vostri commenti, siete bravissimi!!!! io purtroppo sono ancora in alto mare , ma spero di poter al più presto partecipare attivamente alle vostre discussioni.
              Nel frattempo sto scaricando un pò del vostro preziosissimo materiale, e vorrei chiedere a Christian se è possibile inserire anke me nella mailinglist, la mia mail è tamdream.31@virgilio.it.....
              ti ringrazio in anticipo è inutile ripetere che sei un mito!!!!!!!!!!!!!

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                a proposito dei crediti inesistenti, la scorsa settimana ho letto una circolare del 2011 che cerca di chiarire quando si applica la sanzione dal 100 al 200%, ma è scritta veramente con i piedi. forse potete aiutarmi a capire se l'ho interpretata bene

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                  la circolare è la 18E del 2011

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                    Cir18e+del+10+5+11.pdfla circolare è la 18E del 2011

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                      Vai sul siito del Maggioli puoi scaricare in PDF il TUIR aggiornato.

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