Il primo comma dell’art.106 del TUIR stabilisce che:
“le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.
Quanto sopra significa che la società "recupera a tassazione" (iscrive nell'Unico tra le variazioni in aumento del quadro RF) QUEGLI IMPORTI CHE ANNUALMENTE ACCANTONA E CHE SUPERANO IL LIMITE INDICATO (0,50% FINO A CONCORRENZA DEL 5%).
Pertanto un fondo GIA' tassato negli anni precedenti la chiusura dell'attività, se non utilizzato, ma "rilasciato" per altri motivi (appunto la chiusura dell'attività) NON VA TASSATO, cioè si registra in contabilità la sopravvenienza attiva (al solo fine di chiudere il fondo) ma poi si fa una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE di pari importo per evitare una doppia tassazione[/QUOTE]
Ieri mi sei mancato
Impeccabile come sempre
Ps. quanto ai beni strumentali ne parlerò con uno strizzacervelli...non vedendo a breve altra via di uscita.
tornando seria, non sono sicura di aver capito bene, quindi, approfitto della tua disponibilità e ti chiedo:
se nei periodi di imposta in cui si è generato ed incrementato il fondo sval. crediti, io non ho determinato in sede di unico nessuna variazione in aumento, perchè quanto accantonato era nei limiti previsti dall' 106 (riportati da te sopra), posso non riprendere la sopravvenienza contabile legata al fondo svalutazione crediti rimasto lì solo soletto?
“le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio”.
Quanto sopra significa che la società "recupera a tassazione" (iscrive nell'Unico tra le variazioni in aumento del quadro RF) QUEGLI IMPORTI CHE ANNUALMENTE ACCANTONA E CHE SUPERANO IL LIMITE INDICATO (0,50% FINO A CONCORRENZA DEL 5%).
Pertanto un fondo GIA' tassato negli anni precedenti la chiusura dell'attività, se non utilizzato, ma "rilasciato" per altri motivi (appunto la chiusura dell'attività) NON VA TASSATO, cioè si registra in contabilità la sopravvenienza attiva (al solo fine di chiudere il fondo) ma poi si fa una VARIAZIONE IN DIMINUZIONE di pari importo per evitare una doppia tassazione[/QUOTE]
Ieri mi sei mancato
Impeccabile come sempre
Ps. quanto ai beni strumentali ne parlerò con uno strizzacervelli...non vedendo a breve altra via di uscita.
tornando seria, non sono sicura di aver capito bene, quindi, approfitto della tua disponibilità e ti chiedo:
se nei periodi di imposta in cui si è generato ed incrementato il fondo sval. crediti, io non ho determinato in sede di unico nessuna variazione in aumento, perchè quanto accantonato era nei limiti previsti dall' 106 (riportati da te sopra), posso non riprendere la sopravvenienza contabile legata al fondo svalutazione crediti rimasto lì solo soletto?
Commenta