annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Ciao ragazzi, mi chiamo Marco Colasurdo; sto dando un'occhiata al forum da pochi gg e mi sembra molto interessante; mi complimento per gli ideatori, purtroppo per via del lavoro e altri impegni (esame di Stato) non potrò seguirvi sempre quindi vi lascio il mio indirizzo mail che è il seguente: marco.col84@hotmail.it
    Grazie infinite. A presto

    Commenta


      Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
      Questa mattina ho fatto una domanda ma nessuno mi ha risposto, provo a riproporla sperando che qualcuno lo faccia

      Buongiorno a tutti. Scusate ma non mi torna qualcosa che sicuramente non ho capito io. Se si parla di versare l'iva de primo mese perchè si fa riferimento alle operazioni esenti dell'anno precedente ?E poi il regime naturale dei professionisti non è la contabilità semplificata e quindi si considerano solo gli ultimi 3 mesi dell'anno precedente? Sicuramente mi sto incartando, aiutatemi!

      non ti devi preoccupare...chiedi e (prima o poi) qualcuno risponderà....
      purtroppo se avessi più tempo...
      Inizierei con un consiglio, quando affrontate una domanda, CERCATE SEMPRE LA NORMA DI RIFERIMENTO (fa bella impressione alla commissione vedere che conoscete il TUIR).

      Nel caso in analisi richiamo gli artt. del dpr 633/72 (legge IVA) interessat che prevedono la possibilità e le modalità di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti nel caso in cui si verifichi esercizio contemporaneo di attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (art. 19 D.P.R. 633/72) ed attività che danno luogo ad operazioni esenti (art. 19, c.5 e art. 19 bis del D.P.R. 633/72).

      Il testo dell'art. 19 - che enuncia i princìpi generali del diritto alla detrazione - è il seguente (estratto solo delle parti utili al caso):

      1. Per la determinazione dell'imposta dovuta ...... è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.....


      2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, ....


      3. .......

      4. .....

      5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all' articolo 19-bis .
      Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno..I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. ...

      5bis .....


      L'art. 19 bis - che a sua volta specifica le regole da seguire per il calcolo della percentuale di detrazione prevista al quinto comma - prevede che:

      "La percentuale di detrazione di cui all' articolo 19, comma 5 , è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
      ................
      ................

      Schematicamente: si dovrà impostare il seguente rapporto: PD = (OI + OA) / (OI + OA + OE)


      ove: operazioni imponibili (OI)
      operazioni ASSIMILATE ad operazioni imponibili ai fini delle detrazioni (OA) (
      articolo 19, comma 3,
      del Dpr 633/72)
      ,
      operazioni esenti (OE)



      Le conseguenze di maggior rilievo che discendono dall'esame congiunto dei suddetti articoli possono essere così schematizzate:

      a) lo svolgimento, in via esclusiva, di attività da cui derivano operazioni esenti comporta, quale conseguenza fondamentale, l'indetraibilità dell'imposta pagata sugli acquisti relativi a tale attività;

      b) l'effettuazione di saltuarie operazioni esenti non comporta l'applicazione del pro-rata;

      c) il calcolo del pro-rata è pertanto obbligatorio solo in caso di svolgimento contemporaneo di attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed attività che realizzano operazioni esenti.


      L'applicazione del pro-rata può essere evitata (qualora ovviamente comporti un aggravio di spesa) attraverso la separazione delle attività di cui all'art. 36 del D.P.R. 633/72, e che l'esercizio di tale facoltà consente di optare per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/72 senza che la conseguente indetraibilità totale dell'imposta assolta sugli acquisti investa anche le attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (ad es. le banche).

      (E poi il regime naturale dei professionisti non è la contabilità semplificata e quindi si considerano solo gli ultimi 3 mesi dell'anno precedente?) vedi post successivo!!!

      Commenta


        Originariamente inviato da clodine Visualizza il messaggio
        Grazie Christian per la risposta ma forse non sono stata chiara e mi scuso..In Tributario (oltre a comentarmi con quiz e manuale) sto cercando di capire la normativa di riferimento.Che domanda sciocca vero?TUIR a memoria, mi sembra di capire ma anche il dpr 600 del 1973?Ho visto che le ultime modifiche riguardano il DPR 600/73, dove lo trovo da poterlo scaricare con gli aggiornamenti?Sapresti Christian aiutarmi a fare il punto della situazione?Ovviamente anche a chi gentilemente potrebbe illuminarmi in merito..grazie mille e scusate il disturbo..

        ma dai..non ti devi scusare.... con la mia "battuta" volevo solo dire che non basta il TUIR e lo Statuto del Contribuente. In effetti le norme sono tante, io uso il codice tributario "minor" della simone, che racchiude in se quelle più importanti.... ma è una scelta personale!
        comunque giovanni e gli altri sapranno consigliarti meglio di me....

        Commenta


          Originariamente inviato da brendondarkness Visualizza il messaggio
          Ciao, provo a risponderti.
          Per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni occorre fare riferimento a due criteri; uno riguarda il rapporto di parentela con il donante (o de cuius, se si tratta di successioni), l'altro, strettamente collegato al primo, relativo al superamento della franchigia, che per coniuge e parenti in linea retta raggiunge il milione di euro.
          Solo in questo caso (cioè per la parte che supera la franchigia), l'atto di liberalità sarà soggetto ad imposta sulle donazioni (4%).


          Nel caso di donazione in linea retta con richiesta di agevolazioni prima casa, ill donatario pagherà solo le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
          C'è da sottolineare che una circolare dell'AE del 2008 aveva sostenuto che in questi casi occorreva pagare l'imposta di registro in misura fissa e questo è ciò che è avvenuto fino ad una settimana fa circa...

          Questa è stata superata da una circolare recentissima (leggi quella del 7 ottobre n. 44) in base alla quale si sostiene l'alternatività tra imposta di registro e imposta sulle donazioni (vedi art. 25 TUR).
          Per cui, in sede di registrazione di un atto di liberalità, non è dovuta l'imposta di registro; si verserà l'imposta sulle donazioni solo per l'importo che supera la franchigia, vanno pagate le imposte ipotecaria e catastale (queste rispettivamente al 2 e 1% o in misura fissa, a seconda del fatto che siano o meno richieste le agevolazioni).

          grazie mille davvero....la tua risposta è stata molto precisa, adesso mi è + chiaro tutto!!

          Commenta


            Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
            hei christian, hai visto la mia mail?sarebbe un problema inserirmi?te la ripeto:cukinait@yahoo.it
            grazie!
            l'ho vista e già fatto...

            Commenta


              Mi hai già detto molto, anzi..come sempre, molto esauriente!!!

              Commenta


                (E poi il regime naturale dei professionisti non è la contabilità semplificata e quindi si considerano solo gli ultimi 3 mesi dell'anno precedente?)


                allora riepiloghiamo:


                ComplessivamenteATTUALMENTE i regimi contabili fiscali previsti per i professionisti e artisti sono:

                - regime della contabilità ordinaria;
                - regime della contabilità semplificata;

                - regime dei contribuenti minimi;
                - regime delle nuove iniziative produttive (o forfettino)

                Tutti i professionisti, con esclusione di quelli in regime di contabilità semplice, si considerano "naturalmente" in contabilità semplificata, qualunque sia l'entità degli incassi effettuati.



                Dal 1/1/1997, a prescindere dal volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente, il regime contabile naturale per tutti professionisti e gli artisti, non rientranti nei regimi contabili agevolati (quello dei minimi e quello delle nuove iniziatiuve produttive) è, infatti, quello semplificato basato sulla compilazione dei registri Iva, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia ai fini delle imposte dirette.
                In tal caso i professionisti possono eliminare il registro IRPEF incassi e pagamenti e utilizzare solo i registri Iva con annotazione separata, in apposita sezione, delle operazioni non soggette ad Iva e rilevanti solo ai fini IRPEF.



                Con l'introduzione del nuovo regime dei minimi dal 2012, in pratica i regime contabili previsti per i professionisti si riducono ai seguenti:



                Regimi contabili dal 2012


                Regime di contabilità semplificata (regime naturale)
                Regime di contabilità ordinaria (su opzione)

                Nuovo regime dei minimi, valido per 5 anni (salvo durata maggiore fino ai 35 anni di età)

                Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 Legge 388/2000) valido per 3 anni

                Premesso quanto sopra, il calcolo del pro-rata non dipende alla "tipologia" del regime contabile.

                Commenta


                  ciao a tutti e buona serata...

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ale_77 Visualizza il messaggio
                    Salve a tutti! Oggi, dopo un sacco di impegni, sono finalmente a casa...
                    Ho letto solo qualche post di oggi e molto di sfuggita...senza poi contare tutte le pagg. arretrate (che cercherò di recuperare) di lun. e mart.
                    Forse qualcuno ha già risposto, ma per sentirmi più tranquilla lo faccio comunque...
                    Del Tesauro la Parte Generale è ed. 2009, ristampa 2010. La parte Speciale è ed. 2008, ristampa 2011.
                    Io li ho entrambi, ma ancora non li ho studiati perché finora ho fatto trib. solo dal Manualone Maggioli.
                    I 2 testi del Tesauro sono ottimi (e spero di riuscire a studiarli), ma vanno aggiornati. Quindi sto pensando di orientarmi per l'acquisto del Manuale di dir. tributario Maggioli (560 pagg.) di Settembre 2011.
                    Il Compendio di dir. trib. Maggioli (anch'esso, come il Manuale Maggioli, di Settembre 2011) va bene pure, però credo sia un pò sintetico...
                    Per questo motivo, a breve andrò in libreria per consultarli entrambi e decidere quale acquistare.
                    Poi c'è anche il Manuale di dir. trib. di De Luca (edito dalla Simone, sono circa 900 pagg.); chi in precedenza lo ha utilizzato (non io, purtroppo) lo ritiene ottimo. A te e noi la scelta!
                    Un saluto e buon studio a voi tutti!
                    sei sicura che la parte generale abbia il 2009 come ultima edizione? in internet porta come data di pubblicazione il 2011, si tratta quindi di una ristampa? per la speciale invece sempre su internet l'anno di pubblicazione è il 2008...
                    non per essere pignola, ma dato che sto valutando l'opportunità di acquistare una nuova edizione di questi testi vorrei capirci meglio prima di andare in libreria...

                    Commenta


                      ciao a tutti..
                      non mi perdo una pagina del forum :-) ci sono da quando sono usciti i concorsi sia quello per diplomati che per laureati.. li faccio entrambi.. scrivevo di più in quello per assistenti, mi stavo preparando proprio bene con i quiz della ripam ma ahimè hanno rinviato il tutto ed ora mi sono fermata..non faccio più neanche un esercizio.. ora sto studiando le materie, per adesso civile, ma appena finisco ricomincio tributario perchè non riesco, per adesso, a seguirvi nel forum dato che non sono preparata..
                      come quiz ho anch'io il sw della simone ma vedo che già cristian provvede..
                      sapete se ci sarà un ulteriore rinvio a gennaio per il concorso da funzionari?
                      buona continuazione a voi da una stressata che cerca come tanti il, tanto adorato, posto fisso!!
                      a presto!

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X