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    Art. 87 - Plusvalenze esenti.

    Testo: in vigore dal 01/01/2008
    modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1


    1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
    a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
    b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
    c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis;
    d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonioe' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola.

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      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
      Da cosa desumi che ci sia il requisito di impresa commerciale?
      beh, essendo srl immobiliare direi che siamo nei requisiti del 2195 cc.
      Bisogna poi però approfondire se il "valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa." (art. 87 c. 1 d)
      .
      ..stavo scrivendo questo quando ho letto il tuo....

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        Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 CC , e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del art. 2195 c.c. comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.


        Articolo 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.

        Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
        1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
        2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;
        3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
        4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
        5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
        Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.


        TUIR - Articolo 32 - Reddito agrario

        1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
        2. Sono considerate attivita' agricole:
        a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
        b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
        c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, civile commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).
        3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
        4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.
        -----
        (*) Con decreto dell'11 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2007 n.193, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole.



        QUINDI ----> YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A

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          bravo ezio...grazie!!

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            mi resta però il dubbio....

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              è la B, vi è presunzione di non commercialità per le società immobiliari, senza prova contraria

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                Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio
                L’art. 87 stabilisce le seguenti condizioni che debbono sussistere al fine di identificare le partecipazioni che danno luogo a plusvalenze esenti:

                1) Il periodo minimo di possesso;
                2) La classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
                3) La residenza fiscale della società partecipata;
                4) L’esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata.


                PRIMO PUNTO
                ===> Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (cessione quote 11/01/2010 - vendita 08/03/2011) OK

                SECONDO PUNTO
                ===> Nella redazione delbilancio chiuso al 31/12/2010 gli amministratori della Mollflanders S.p.a. hanno provveduto adi scrivere tale partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie. OK

                TERZO PUNTO

                art.87 TUIR comma 1 lettera c:

                c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis;

                ===> LaMollflanders S.p.a. ha acquisito in data 11/01/2010 quote di partecipazione al capitale sociale della società immobiliare Micasas S.r.l., avente sede legale in Piacenza. OK

                QUARTO PUNTO
                ===> La Mollflanders S.p.a. ha acquisito in data 11/01/2010 quote di partecipazione al capitale sociale della società immobiliare Micasas S.r.l.


                DOMANDA: una società immobiliare è una società commerciale?

                1) si;
                2) no;
                3) boh.

                Se è 1) ... la risposta è A
                Se è 2) ... la risposta è B
                Se è 3) ... la risposta è in bianco

                paolino quello che hai appena spiegato è la partecipation exeption?? perchè la stavo studiando ieri ma non la riuscivo a capire, nel caso di ringrazio perchè finalmente l'ho capita

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                  mi è venuto un dubbio se la società immobiliare partecipata fosse quotata, prevarrebbe la presunzione di commercialità, giusto?

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                    @Paolino, da quanto ho capito approcciandomi allo studio di tributario, il tuir non sempre richiama i criteri civilistici, anzi spesso li deroga

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                      Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                      mi è venuto un dubbio se la società immobiliare partecipata fosse quotata, prevarrebbe la presunzione di commercialità, giusto?
                      Propongo interpello a Christian

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                      Sto operando...
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