N. 06015/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 08935/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2009, proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv.XXXXXXXX, con domicilio eletto presso XXXXXXXX,XXXXXXXX;
per la riforma
della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 08743/2009, resa tra le parti, concernente SCORRIMENTO GRADUATORIA PER AMMISSIONE A TERZA PROVA SELEZIONE PUBBLICA.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di XXXXXX;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 il dott. XXXXXXX e uditi per le parti gli avvocatiXXXXX e l'Avvocato dello StatoXXXXXXX ;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, sembrano emergere profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito positivo dell’appello proposto;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8935/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Bruno Mollica, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2009
IL SEGRETARIO
non li nomino uno ad uno, giusto perchè sono molto pia e benevola....
d'altronde stiamo ancora parlando di una "semplice" ordinanza di sospensione sull'esecutività della sentenza del Tar.... QUOTE]
coolicecube aiutami se puoi a questa ordinanza seguirà una sentenza? aiutoooooooooooo
sì certo salvo....questa ordinanza è semplicemente sospensiva degli effetti della prima sentenza del Tar, che tutti ormai conosciamo a memoria....
Naturalmente il CdS, emana questa ordinanza solo se ravvisa il famoso fumus boni iuris ed il periculum in mora, caratteristico di ogni sospensiva cautelare....ma non è la vera sentenza di merito. Per ques'ultima si dovrà aspettare ancora un po', anche se cmq un orientamento del Consiglio di Stato, su quella che potrebbe essere la sua decisione definitiva, si sta già ravvisando....
sì certo salvo....questa ordinanza è semplicemente sospensiva degli effetti della prima sentenza del Tar, che tutti ormai conosciamo a memoria....
Naturalmente il CdS, emana questa ordinanza solo se ravvisa il famoso fumus boni iuris ed il periculum in mora, caratteristico di ogni sospensiva cautelare....ma non è la vera sentenza di merito. Per ques'ultima si dovrà aspettare ancora un po', anche se cmq un orientamento del Consiglio di Stato, su quella che potrebbe essere la sua decisione definitiva, si sta già ravvisando....
cmq x me date per scontato qlkosa che nn lo è...qsta è un ordinanza che potrebbe essere stata presa per precauzione nn è una sentenza definitiva...
Questo punto mi sembra abbastanza eloquente però: "Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, sembrano emergere profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito positivo dell’appello proposto".
Non sarà una certezza granitica, però un ribaltamento di quanto espresso nell'ordinanza ora mi sembra molto poco probabile... Sarebbe assurdo sospendere l'esecuzione di una sentenza e poi, invece, confermarla!
infatti mi sembra alquanto improbabile che il cds smentisca se stesso.... "Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, sembrano emergere profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito positivo dell’appello proposto"...poi non lo so!!!
Questo punto mi sembra abbastanza eloquente però: "Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, sembrano emergere profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito positivo dell’appello proposto"
sul fatto che ora è piu probabile che diano ragione all'ae son d'accordo ma nn canterei vittoria...qste parole significano solo che il ricorso ha una sua fondatezza,nn è manifestamente inaccoglibile...
credo che tutto stia tornando alla normalita' sperata.....sinceramente i ricorrenti...con il loro ricorso....stavano ledendo il nostro diritto ad iniziare il tirocinio bloccando l'ae....ora finalmente ci saranno maggiori certezze
sul fatto che ora è piu probabile che diano ragione all'ae son d'accordo ma nn canterei vittoria...qste parole significano solo che il ricorso ha una sua fondatezza,nn è manifestamente inaccoglibile...
si ma mi sembra anche qualcosa di più visto che "sembrano emergere profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito positivo dell’appelloproposto" e non si sono limitati ad indicare una semplice fondatezza e accoglibilità dell'appello, come si fa di solito... poi per carità tutto è possibile, siamo in Italia, ma cerchiamo di essere un pò concreti...
Commenta