Il testo del DL sbianchetto è sul sito del governo.
Nessuna novità che ci riguarda.
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78)
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”; 3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da : “L’amministratore delegato” fino a : “è nominato” sono sostituite dalle seguenti: “E’ nominato un”;
b) al comma 3 dell’articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
c) all’articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.”;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: “controllo preventivo di legittimità” sono aggiunte le seguenti: “, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Nessuna novità che ci riguarda.
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nel testo convertito dalle Camere in data 1° agosto 2009, recante provvedimenti anticrisi e proroga di termini; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2009;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78)
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”; 3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da : “L’amministratore delegato” fino a : “è nominato” sono sostituite dalle seguenti: “E’ nominato un”;
b) al comma 3 dell’articolo 13-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
c) all’articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai seguenti: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.”;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: “controllo preventivo di legittimità” sono aggiunte le seguenti: “, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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