annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Assunzioni

Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Originariamente inviato da freeman Visualizza il messaggio
    il climatizzatore?
    beh alla fine sono solo 3 mesi di proroga
    i soldi che guadagni in meno in questi tre mesi li spendi di tar e di organizzazione.
    Ciao freeman 3 mesi di proroga è ql che ti vogliono fare credere loro, ma non è stato ancora messo nulla di nero su bianco!!!!
    Quindi che credibilità puoi dare a gente del genere che si rimangia pure le parole dette in fatti ben più gravi!!
    se vuoi capire cn che gente hai a che fare, appena hai un po' di tempo guardati questo filmato....
    YouTube - Berlusconi: lo stalliere Mangano fu un eroe
    YouTube - [Qui Milano Libera] Mangano, l'eroe di Silvio
    capirai che le loro parole sono come bolle di sapone e se non facciamo nulla rischiamo anche l'anno prossimo di vedere calpestati i nostri diritti!!!!

    Commenta


      A seguito della pubblicazione ufficiale della graduatoria ( che ha valore di proclamazione dei vincitori del concorso ) la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario e la posizione si qualifica come di diritto soggettivo ( all'assunzione ossia alla stipula del contratto di lavoro e ciò in quanto a seguito della privatizzazione l'atto di nomina ha perso la sua natura discrezionale ) con conseguente possibilià di invocare una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro nonchè risarcitoria per mancata o ritardata assunzione. E' escluso che la P.A. dopo l'approvazione della graduatoria possa discrezionalmente rivalutare l'interesse pubblico alla copertura del posto in quanto tale valutazione è già stata fatta al momento dell'emanazione del bando. La natura di diritto soggettivo è seguita costantemente da tutte le magistrature ordinarie di merito ( in funzione di giudice del lavoro ) e dalla Corte di cassazione anche a Sezioni Unite.
      Questo è pacifico.
      Ora occorre solo capire che impatto può avere un provvedimento normativo di blocco sulle vostre posizioni. La giurisdizione del Tar si ferma alla fine della procedura concorsuale il cui confine ultimo è l'approvazione della graduatoria. Dopo c'è diritto soggettivo all'assunzione. Il mio dubbio è ... può la legge ( e intendo decreti, decretini e correttivi vari ) disattivare questo diritto ?. In questo momento io non saprei rispondere. E' una faccenda delicata.
      nec recisa recedit

      Commenta


        dobbiamo cercare di scegliere le azioni più incisive per raggiungere il nostro obbiettivo...
        finora ci siamo limitati ad inviare mail a politici di turno, sindacati e a mezzi di dis/informazione.....adesso cerchiamo assieme di valutare le prossime mosse per settembre, visto che quelle finora intentate non hanno dato i risultati sperati......ma non arrendiamoci!!
        Quanto al possibile ricorso al TAR, chiediamo parere circa la bontà dell'azione ai nostri colleghi giuristi!!
        E poi decidiamo......

        Commenta


          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          A seguito della pubblicazione ufficiale della graduatoria ( che ha valore di proclamazione dei vincitori del concorso ) la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario e la posizione si qualifica come di diritto soggettivo ( all'assunzione ossia alla stipula del contratto di lavoro e ciò in quanto a seguito della privatizzazione l'atto di nomina ha perso la sua natura discrezionale ) con conseguente possibilià di invocare una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro nonchè risarcitoria per mancata o ritardata assunzione. E' escluso che la P.A. dopo l'approvazione della graduatoria possa discrezionalmente rivalutare l'interesse pubblico alla copertura del posto in quanto tale valutazione è già stata fatta al momento dell'emanazione del bando. La natura di diritto soggettivo è seguita costantemente da tutte le magistrature ordinarie di merito ( in funzione di giudice del lavoro ) e dalla Corte di cassazione anche a Sezioni Unite.
          Questo è pacifico.
          Ora occorre solo capire che impatto può avere un provvedimento normativo di blocco sulle vostre posizioni. La giurisdizione del Tar si ferma alla fine della procedura concorsuale il cui confine ultimo è l'approvazione della graduatoria. Dopo c'è diritto soggettivo all'assunzione. Il mio dubbio è ... può la legge ( e intendo decreti, decretini e correttivi vari ) disattivare questo diritto ?. In questo momento io non saprei rispondere. E' una faccenda delicata.
          no è un diritto quesito.

          Commenta


            Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
            A seguito della pubblicazione ufficiale della graduatoria ( che ha valore di proclamazione dei vincitori del concorso ) la giurisdizione si radica in capo al giudice ordinario ...
            Lo so,solo che in Lombardia non hanno ancora approvato la graduatoria.A fine settimana passiamo al G.O.

            Commenta


              Originariamente inviato da giannifree Visualizza il messaggio
              no è un diritto quesito.
              Vabbè...gli orientamenti sono due,ma non è il momento di fare dialettica giurisprudenziale anche perchè devono giustificare in ogni caso come fanno a bloccare le assunzioni e non i tirocinii.

              Commenta


                Ho trovato quest'atto di Sindacato Ispettivo pubblicato il 17 marzo 2009. E' vero che è vecchiotto ma si evince che il Senato sapeva bene delle due procedure concorsuali (1180 + 825).

                Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01265



                Atto n. 4-01265

                Pubblicato il 17 marzo 2009
                Seduta n. 173

                BARBOLINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
                Premesso che:
                il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2008, ha indetto un concorso "per l'assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
                tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla predetta selezione vi era il possesso del "diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270, con votazione non inferiore a 100/110 o a 90/100." Il punteggio richiesto per il superamento di ciascuna delle prime due prove è quello di 24/30;

                il suddetto regolamento concorsuale prevede un iter selettivo caratterizzato da due prove (quiz a risposta multipla). Il superamento delle prove comporta l'ammissione ad un tirocinio presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate di durata semestrale, all'esito del quale si accede ad una prova orale, il cui ulteriore superamento determina l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Agenzia stessa;

                numerosissimi candidati hanno superato entrambe le prime prove con una votazione nettamente superiore a quella minima richiesta dal bando e, ciononostante, non sono stati ammessi alla successiva fase di tirocinio. Non solo, ma questi giovani, sebbene conoscano il punteggio da loro conseguito nelle suddette prove, allo stato attuale, non hanno conoscenza della loro precisa posizione numerica nella graduatoria interna;

                l'Agenzia delle entrate, infatti, contrariamente ai doveri di correttezza e di trasparenza cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni, non ha provveduto a pubblicare una graduatoria ufficiale degli idonei non ammessi al tirocinio;

                considerato che:

                l'Agenzia delle entrate, con apposita previsione contenuta nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha assunto l'impegno ad ammettere al tirocinio teorico-pratico i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento;

                un notevole numero di candidati idonei di tutte le regioni, per le quali è stato bandito il concorso, non si è presentato al tirocinio presso l'Agenzia iniziato il 30 ottobre 2008;

                l'Agenzia non ha provveduto a colmare le stesse con lo scorrimento delle graduatorie regionali come previsto dal bando;

                secondo notizie raccolte, sembra l'Agenzia che non sia intenzionata a rispettare l'impegno assunto con il predetto bando di concorso, che per la pubblica amministrazione ha la medesima forza vincolante della legge. Per rispettare questo vincolo, l'Agenzia fiscale dovrebbe almeno scorrere le graduatorie degli idonei non ammessi al tirocinio fino a coprire nuovamente quel 40 per cento di personale che è venuto meno per effetto delle rinunce avvenute a tirocinio già iniziato e senza giustificato motivo;

                tutto ciò, oltre che palesemente ingiusto, sarebbe in netta controtendenza con la nuova politica finanziaria, determinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, del ministro Renato Brunetta, che prevede, in un'ottica di risparmio di risorse finanziarie ed al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico, un legittimo assorbimento di risorse umane dalle graduatorie composte da idonei non vincitori dei precedenti concorsi espletati fino ad assorbire tutto il personale di cui la Pubblica Amministrazione avrà bisogno per i prossimi anni;

                a conferma di quanto appena affermato, l'Atto Senato n. 1167 reca una modifica dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, volta ad aumentare da tre a quattro anni l'effettiva vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale amministrativo;

                tenuto conto che:

                l'Agenzia delle entrate, con un apposito bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2008, ha indetto un nuovo concorso per l'assunzione di altri 825 funzionari, con le stesse modalità e per la medesima qualifica funzionale, a meno di un anno dalla precedente procedura concorsuale, tuttora in svolgimento, nonostante la presenza di centinaia idonei al tirocinio, ma esclusi per pochissimi centesimi di punto;

                la nuova procedura prevede requisiti meno restrittivi per l’accesso alla selezione, in quanto è stato rimosso infatti il requisito della votazione minima del voto di laurea 100/110;

                la scelta dell'Agenzia non sembra rispondere a quei criteri di economicità ed efficienza che dovrebbero ispirare l'azione della pubblica amministrazione, ritenendo più opportuno impegnare ingenti risorse economiche per indire un nuovo concorso invece di attingere dalla graduatoria, mai formalizzata e resa pubblica, composta da giovani, prevalentemente avvocati e dottori commercialisti, laureati, tra l'altro, con una votazione minima di 100/110, che già hanno superato brillantemente due prove selettive;

                l'Agenzia delle entrate ha riservato una disparità di trattamento fra partecipanti a concorsi di natura molto simile, in palese violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale. Disparità di trattamento che verrebbe a crearsi, qualora non si dovesse dare seguito allo scorrimento delle attuali graduatorie,

                si chiede di sapere:
                quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;
                se intenda intervenire per bloccare l'iter attivato dall'Agenzia delle entrate al fine di evitare che vengano elusi, ancora una volta, i principi di economicità, efficienza, efficacia, buon andamento, equità e trasparenza, ai quali deve uniformarsi l'amministrazione pubblica nell'esercizio della propria attività;
                se ritenga opportuna la decisione dell'Agenzia delle entrate di indire una nuova procedura per selezionare altro personale quando tale selezione è già stata espletata e se non reputi invece più opportuno integrare le graduatorie dei concorrenti vincitori con quelle degli idonei già esistenti;
                se non si ritenga di dover tener conto, nel caso in esame, della sentenza del TAR Lombardia, sezione III, 15 settembre 2008, n. 4073, nella quale si afferma che deve ritenersi illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento, con cui l'amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace;
                se non si ritenga che l'assenza di motivazione nell'indizione del nuovo bando di concorso indetto dall'Agenzia delle entrate sia tanto più evidente in quanto la procedura da ultimo indetta è identica a quella di poco precedente con riguardo ai requisiti di ammissione, agli elementi di valutazione, ai criteri di formazione delle graduatorie, con ciò evidenziando inoltre un palese contrasto con la programmazione triennale 2007-2009 del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

                Commenta


                  Grazie per la ricerca Pa76.Il tuo apporto è sempre prezioso e sapere che c'è gente che sa e gente che ci difende, come l'interrogazione dei due parlamentari dell'IDV Barbato e Messina dimostra, è fondamentale.

                  Commenta


                    Originariamente inviato da Pa76 Visualizza il messaggio
                    Ho trovato quest'atto di Sindacato Ispettivo pubblicato il 17 marzo 2009. E' vero che è vecchiotto ma si evince che il Senato sapeva bene delle due procedure concorsuali (1180 + 825).

                    Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01265



                    Atto n. 4-01265

                    Pubblicato il 17 marzo 2009
                    Seduta n. 173

                    BARBOLINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
                    Premesso che:
                    il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con apposito bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2008, ha indetto un concorso "per l'assunzione di 1.180 unità per la terza area funzionale F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria";
                    tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla predetta selezione vi era il possesso del "diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270, con votazione non inferiore a 100/110 o a 90/100." Il punteggio richiesto per il superamento di ciascuna delle prime due prove è quello di 24/30;

                    il suddetto regolamento concorsuale prevede un iter selettivo caratterizzato da due prove (quiz a risposta multipla). Il superamento delle prove comporta l'ammissione ad un tirocinio presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate di durata semestrale, all'esito del quale si accede ad una prova orale, il cui ulteriore superamento determina l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Agenzia stessa;

                    numerosissimi candidati hanno superato entrambe le prime prove con una votazione nettamente superiore a quella minima richiesta dal bando e, ciononostante, non sono stati ammessi alla successiva fase di tirocinio. Non solo, ma questi giovani, sebbene conoscano il punteggio da loro conseguito nelle suddette prove, allo stato attuale, non hanno conoscenza della loro precisa posizione numerica nella graduatoria interna;

                    l'Agenzia delle entrate, infatti, contrariamente ai doveri di correttezza e di trasparenza cui sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni, non ha provveduto a pubblicare una graduatoria ufficiale degli idonei non ammessi al tirocinio;

                    considerato che:

                    l'Agenzia delle entrate, con apposita previsione contenuta nel bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha assunto l'impegno ad ammettere al tirocinio teorico-pratico i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento;

                    un notevole numero di candidati idonei di tutte le regioni, per le quali è stato bandito il concorso, non si è presentato al tirocinio presso l'Agenzia iniziato il 30 ottobre 2008;

                    l'Agenzia non ha provveduto a colmare le stesse con lo scorrimento delle graduatorie regionali come previsto dal bando;

                    secondo notizie raccolte, sembra l'Agenzia che non sia intenzionata a rispettare l'impegno assunto con il predetto bando di concorso, che per la pubblica amministrazione ha la medesima forza vincolante della legge. Per rispettare questo vincolo, l'Agenzia fiscale dovrebbe almeno scorrere le graduatorie degli idonei non ammessi al tirocinio fino a coprire nuovamente quel 40 per cento di personale che è venuto meno per effetto delle rinunce avvenute a tirocinio già iniziato e senza giustificato motivo;

                    tutto ciò, oltre che palesemente ingiusto, sarebbe in netta controtendenza con la nuova politica finanziaria, determinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, del ministro Renato Brunetta, che prevede, in un'ottica di risparmio di risorse finanziarie ed al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico, un legittimo assorbimento di risorse umane dalle graduatorie composte da idonei non vincitori dei precedenti concorsi espletati fino ad assorbire tutto il personale di cui la Pubblica Amministrazione avrà bisogno per i prossimi anni;

                    a conferma di quanto appena affermato, l'Atto Senato n. 1167 reca una modifica dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, volta ad aumentare da tre a quattro anni l'effettiva vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale amministrativo;

                    tenuto conto che:

                    l'Agenzia delle entrate, con un apposito bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2008, ha indetto un nuovo concorso per l'assunzione di altri 825 funzionari, con le stesse modalità e per la medesima qualifica funzionale, a meno di un anno dalla precedente procedura concorsuale, tuttora in svolgimento, nonostante la presenza di centinaia idonei al tirocinio, ma esclusi per pochissimi centesimi di punto;

                    la nuova procedura prevede requisiti meno restrittivi per l’accesso alla selezione, in quanto è stato rimosso infatti il requisito della votazione minima del voto di laurea 100/110;

                    la scelta dell'Agenzia non sembra rispondere a quei criteri di economicità ed efficienza che dovrebbero ispirare l'azione della pubblica amministrazione, ritenendo più opportuno impegnare ingenti risorse economiche per indire un nuovo concorso invece di attingere dalla graduatoria, mai formalizzata e resa pubblica, composta da giovani, prevalentemente avvocati e dottori commercialisti, laureati, tra l'altro, con una votazione minima di 100/110, che già hanno superato brillantemente due prove selettive;

                    l'Agenzia delle entrate ha riservato una disparità di trattamento fra partecipanti a concorsi di natura molto simile, in palese violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale. Disparità di trattamento che verrebbe a crearsi, qualora non si dovesse dare seguito allo scorrimento delle attuali graduatorie,

                    si chiede di sapere:
                    quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;
                    se intenda intervenire per bloccare l'iter attivato dall'Agenzia delle entrate al fine di evitare che vengano elusi, ancora una volta, i principi di economicità, efficienza, efficacia, buon andamento, equità e trasparenza, ai quali deve uniformarsi l'amministrazione pubblica nell'esercizio della propria attività;
                    se ritenga opportuna la decisione dell'Agenzia delle entrate di indire una nuova procedura per selezionare altro personale quando tale selezione è già stata espletata e se non reputi invece più opportuno integrare le graduatorie dei concorrenti vincitori con quelle degli idonei già esistenti;
                    se non si ritenga di dover tener conto, nel caso in esame, della sentenza del TAR Lombardia, sezione III, 15 settembre 2008, n. 4073, nella quale si afferma che deve ritenersi illegittimo, per contrasto con l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento, con cui l'amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace;
                    se non si ritenga che l'assenza di motivazione nell'indizione del nuovo bando di concorso indetto dall'Agenzia delle entrate sia tanto più evidente in quanto la procedura da ultimo indetta è identica a quella di poco precedente con riguardo ai requisiti di ammissione, agli elementi di valutazione, ai criteri di formazione delle graduatorie, con ciò evidenziando inoltre un palese contrasto con la programmazione triennale 2007-2009 del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.
                    Grazie PA per il tuo prezioso contributo, credo che si riferisca all'azione del Comitato idonei al tirocinio AE 2008 di cui potete trovare anche traccia nel blog del dott. Cefalo:
                    Roberto Cefalo: Don Chisciotte

                    Commenta


                      Prego. L'importante è essere uniti e avere quante più informazioni possibili sulla situazione. Da non sottovalutare la sentenza del TAR Lombardia, sezione III, 15 settembre 2008, n. 4073 ... è utile anche per gli idonei.

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X