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domanda diritto tributario

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    Originariamente inviato da Almita Visualizza il messaggio
    Domanda1 :

    come sono considerate ai fini iVA le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte?
    A Escluse dalla base disponibile
    B Esenti da IVA
    C Concorrono in misura del 50% a formare la base imponibile

    Escluse forse???

    Domanda 2: ( non riesco a comprenderla)

    Quale delle seguenti voci non è una variazione economica negativa?

    A costi pluriennali
    B rettifiche a ricavi ordinari di esercizio
    C retiifiche a costi ordinari di esercizio

    Domanda 3:

    Entro quanto tempo devono essere eseguite le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino?
    A non oltre 60 gr
    B non oltre la data di chiusura dell'esercizio sociale
    C non oltre il termine di approvazione del bilancio di esercizio

    Su Simone non dice nulla su questa scadenza, escludo subito la C, per eccezione mi viene da dire la B però non sò........

    Se qualcuno è riuscito a trovare le risposte, ringrazio davvero per l'aiuto.....sul test 2002 avrei cmq altre incertezze....
    1)
    in base all'articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr n. 633/1972, le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate da terzi sono escluse dalla base imponibile Iva, purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse (cedente o committente). Ciò significa, evidentemente, che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte, nella cui sfera patrimoniale deve insorgere direttamente l'onere anticipato che siano regolarmente documentate.
    Ne deriva che i rimborsi spese forfetari, cioè non aventi alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili, se corrisposti a soggetti Iva .

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      La seconda domanda è la c perche la rettifica a costi s'intende uno storno di costi, ossia costi che non ci sono piu e quindi rappresenta componente econonico non negativo, quindi positivo.

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        Simo ti trovi con cio che dico?

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          Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggio
          1)
          in base all'articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr n. 633/1972, le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate da terzi sono escluse dalla base imponibile Iva, purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse (cedente o committente). Ciò significa, evidentemente, che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte, nella cui sfera patrimoniale deve insorgere direttamente l'onere anticipato che siano regolarmente documentate.
          Ne deriva che i rimborsi spese forfetari, cioè non aventi alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili, se corrisposti a soggetti Iva .
          2)
          le variazione economiche riguardano ricavi e costi; quando si tratta di un ricavo è positiva, quando è un costo è negativa


          ...quindi direi che la risposta giusta è la B....

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            Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggio
            2)

            Quale delle seguenti voci non è una variazione economica negativa?

            A costi pluriennali
            B rettifiche a ricavi ordinari di esercizio
            C retiifiche a costi ordinari di esercizio


            le variazione economiche riguardano ricavi e costi; quando si tratta di un ricavo è positiva, quando è un costo è negativa


            ...quindi direi che la risposta giusta è la B....
            NO?!
            .......essendo che quando abbiamo un COSTO si parla di Variazione economica NEGATIVA la voce che NON è una Variazione economica NEGATIVA sarà l'unica delle 3 che si riferisce ai RICAVI...

            Ragionamento sbagliato?!

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              Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggio
              NO?!
              .......essendo che quando abbiamo un COSTO si parla di Variazione economica NEGATIVA la voce che NON è una Variazione economica NEGATIVA sarà l'unica delle 3 che si riferisce ai RICAVI...

              Ragionamento sbagliato?!
              SCUSA SCUSA, mi sa che hai proprio ragione te !!!!!!!!!

              La rettifica a ricavi = sorta di costo, metre, COME GIUSTAMENTE HAI SCRITTO TE, una rettifica di COSTO = sorta di ricavo in più !!!!!!!!

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                Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggio
                SCUSA SCUSA, mi sa che hai proprio ragione te !!!!!!!!!

                La rettifica a ricavi = sorta di costo, metre, COME GIUSTAMENTE HAI SCRITTO TE, una rettifica di COSTO = sorta di ricavo in più !!!!!!!!

                ....che tristezza, mi perdo proprio in un bicchiere d'acqua, anzichè ragionare con calma sulle domande e leggerle con attenzione mi lancio in risposte da deficiente....mannaggia......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Perdonatemi........

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                  Originariamente inviato da GEROB82 Visualizza il messaggio
                  La seconda domanda è la c perche la rettifica a costi s'intende uno storno di costi, ossia costi che non ci sono piu e quindi rappresenta componente econonico non negativo, quindi positivo.
                  Scusa, ma per rettifica non si può anche intendere una riduzione dei ricavi?
                  Se così fosse, si riaprirebbe la questione.
                  Se ho detto una stupidaggine ignoratemi.

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                    Originariamente inviato da Stefyc Visualizza il messaggio
                    Scusa, ma per rettifica non si può anche intendere una riduzione dei ricavi?
                    Se così fosse, si riaprirebbe la questione.
                    Se ho detto una stupidaggine ignoratemi.

                    IO HO DETTO UNA STUPIDAGGINE....!!!!!!

                    AVETE RAGIONE VOI !!!!!!!

                    PERDONATEMI.......una mongola......sorry.......

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                      Originariamente inviato da Simonanicole Visualizza il messaggio
                      1)
                      in base all'articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr n. 633/1972, le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate da terzi sono escluse dalla base imponibile Iva, purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse (cedente o committente). Ciò significa, evidentemente, che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte, nella cui sfera patrimoniale deve insorgere direttamente l'onere anticipato che siano regolarmente documentate.
                      Ne deriva che i rimborsi spese forfetari, cioè non aventi alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili, se corrisposti a soggetti Iva .
                      3) PER LE SCRITTURE:

                      Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite nel termine di 60 giorni.

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