Originariamente inviato da Almita
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in base all'articolo 15, comma 1, n. 3), del Dpr n. 633/1972, le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate da terzi sono escluse dalla base imponibile Iva, purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse (cedente o committente). Ciò significa, evidentemente, che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte, nella cui sfera patrimoniale deve insorgere direttamente l'onere anticipato che siano regolarmente documentate.
Ne deriva che i rimborsi spese forfetari, cioè non aventi alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili, se corrisposti a soggetti Iva .
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