allora,sul foglio c'era scritto che per superare la prova,bisognava almeno raggiungere i 24/30,quindi,a mò di proporzione, bisogna almeno centrarne 64!64 corrette!
già il concorso a 21 anni? cmq non funziona così, non vale la proporzione esatta.
Quella sull'indebita compensazione di crediti era dal 100% al 200%
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008 Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
da parte del DL n. 185/2008, tale
violazione era equiparata all’ipotesi di omesso versamento
di tributi
e pertanto punita con la sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente compensato.
Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ciò nondimeno in via interpretativa il Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che:
“Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 … effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento della relativa
sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta in rapporto alla data
del ravvedimento.”
Tale posizione è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate anche nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di un credito in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di € 516.416,90. In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale
“nel caso di compensazione
di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione“.
La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il versamento dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di semplificazione collegate con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento immediato agli Enti beneficiari degli importi a debito. LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che
“l'utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute è punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento
della misura dei crediti stessi.”
Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto,
equipara la sanzione per la
violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di
dichiarazione infedele nella quale sia
indicato un credito superiore a quello spettante. La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso possono riguardare sia
crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i
crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali. In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione,
la stessa risulta applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.
In più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni
Mich,
ma la domanda diceva quando il contribuente PERDE le agevolazioni non quando non le perde! se la trasferisci entro 18 mesi non perdi le agevolazioni giusto?
Io non ricordo: ma il testo della domanda parlava di entro o dopo?
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