Originariamente inviato da coccolina88
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Quella sull'indebita compensazione di crediti era dal 100% al 200%
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008
Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
da parte del DL n. 185/2008, tale
violazione era equiparata all’ipotesi di omesso versamento
di tributi
e pertanto punita con la sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente compensato.
Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ciò nondimeno in via interpretativa il
Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che:
“Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del
ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 …
effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente
utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento della
relativa
sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta in rapporto alla data
del ravvedimento.”
Tale posizione è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate anche
nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di un credito
in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di € 516.416,90.
In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale
“nel caso di compensazione
di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a
posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente
alla somma indebitamente utilizzata in compensazione“.
La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il versamento
dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di semplificazione collegate
con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento immediato agli Enti beneficiari
degli importi a debito.
LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che
“l'utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute è punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento
della misura dei crediti stessi.”
Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto,
equipara la sanzione per la
violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di
dichiarazione infedele nella quale sia
indicato un credito superiore a quello spettante.
La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito
per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene
riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso
possono riguardare sia
crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i
crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali.
In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione,
la stessa risulta
applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.
In più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni
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Originariamente inviato da gsocks Visualizza il messaggioMich,
ma la domanda diceva quando il contribuente PERDE le agevolazioni non quando non le perde! se la trasferisci entro 18 mesi non perdi le agevolazioni giusto?
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Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggioIn più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni
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Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggioL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008
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Originariamente inviato da salvador Visualizza il messaggioche alternative c'erano? anche 3 ESERCIZI?
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altre domande con risposta certa:
ai fini iva le prestazioni accessorie :
concorrono a formare la base imponibile (era una domanda uguale ai precedenti quiz!)
Come anche:
2)L'incarico al difensore abilitato può essere:
L'affidamento d’incarico anche in prima udienza a voce fa mettere a verbale
3) Cosa non c'entra nel bilancio
L'estratto conto
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Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggioAncora qualche certezza:
1) Il debitore incapace che paga una prestazione
non può mai impugnare....poichè il pagamento è un atto dovuto!
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