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    Originariamente inviato da coccolina88 Visualizza il messaggio
    allora,sul foglio c'era scritto che per superare la prova,bisognava almeno raggiungere i 24/30,quindi,a mò di proporzione, bisogna almeno centrarne 64!64 corrette!
    già il concorso a 21 anni? cmq non funziona così, non vale la proporzione esatta.

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      Quella sull'indebita compensazione di crediti era dal 100% al 200%

      L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008
      Prima dell’introduzione della specifica sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti


      da parte del DL n. 185/2008, tale
      violazione era equiparata all’ipotesi di omesso versamento
      di tributi

      e pertanto punita con la sanzione pari al 30% dell’importo illegittimamente compensato.
      Tale previsione non risultava da alcuna norma di legge; ciò nondimeno in via interpretativa il
      Ministero delle Finanze nella Circolare 19.5.2000, n. 101/E, aveva affermato che:
      “Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del
      ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 …
      effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente
      utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e con il contestuale versamento della
      relativa


      sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta in rapporto alla data
      del ravvedimento.”
      Tale posizione è stata peraltro recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate anche
      nell’ambito della Risoluzione 27.11.2008, n. 452/E con riferimento all’ipotesi di utilizzo di un credito
      in compensazione nel mod. F24 in misura superiore al limite di € 516.416,90.
      In tale occasione l’Agenzia ha specificato il principio in base al quale


      “nel caso di compensazione
      di un debito con un credito inesistente, per regolarizzare la violazione occorre ripristinare, a
      posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento di un importo corrispondente
      alla somma indebitamente utilizzata in compensazione“.
      La necessità di ricostruire il credito, anziché di considerare come non effettuato il versamento
      dell’importo a debito esposto nel mod. F24, è giustificata da esigenze di semplificazione collegate
      con il meccanismo di compensazione basato sull’accreditamento immediato agli Enti beneficiari
      degli importi a debito.
      LA NUOVA SANZIONE PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI
      Come accennato, l’art. 27, comma 18, DL n. 185/2008 prescrive che


      l'utilizzo in
      compensazione di crediti inesistenti

      per il pagamento delle somme dovute è punito con la
      sanzione dal cento al duecento per cento


      della misura dei crediti stessi.”

      Tale previsione, secondo la Relazione illustrativa al Decreto,


      equipara la sanzione per la
      violazione in esame a quella applicabile all’ipotesi di

      dichiarazione infedele nella quale sia
      indicato un credito superiore a quello spettante.
      La nuova sanzione riguarda tutte le ipotesi in cui nel mod. F24 vengono esposti importi a credito
      per procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 e successivamente viene
      riscontrato che il credito indicato è superiore a quello disponibile. Gli importi utilizzati in eccesso
      possono riguardare sia

      crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali di vario tipo, sia i
      crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali.
      In assenza di una norma specifica circa la decorrenza della nuova sanzione,


      la stessa risulta
      applicabile a partire dalle violazioni commesse dal 29.



      In più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni

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        Originariamente inviato da gsocks Visualizza il messaggio
        Mich,
        ma la domanda diceva quando il contribuente PERDE le agevolazioni non quando non le perde! se la trasferisci entro 18 mesi non perdi le agevolazioni giusto?
        Io non ricordo: ma il testo della domanda parlava di entro o dopo?

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          Ancora qualche certezza:


          1) Il debitore incapace che paga una prestazione

          non può mai impugnare....poichè il pagamento è un atto dovuto!



          2) la responsabilità in snc è :

          solidale e illimitata

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            Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggio
            In più alla domanda: qualìè la durata dei membri del consiglio colleggiale la risposta era 3 anni
            che alternative c'erano? anche 3 ESERCIZI?

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              Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggio
              L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI PRIMA DEL 29.11.2008


              Bella! questa l'ho cannata!! :-(

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                Originariamente inviato da salvador Visualizza il messaggio
                che alternative c'erano? anche 3 ESERCIZI?
                la risposta giusta era 3 esercizi,non 3 anni

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                  altre domande con risposta certa:

                  ai fini iva le prestazioni accessorie :

                  concorrono a formare la base imponibile (era una domanda uguale ai precedenti quiz!)

                  Come anche:

                  2)L'incarico al difensore abilitato può essere:

                  L'affidamento d’incarico anche in prima udienza a voce fa mettere a verbale

                  3) Cosa non c'entra nel bilancio

                  L'estratto conto

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                    In più certissima quella del sostituto d'imposta

                    colui che paga l'imposta in luogo di altri

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                      Originariamente inviato da jessicaa Visualizza il messaggio
                      Ancora qualche certezza:


                      1) Il debitore incapace che paga una prestazione

                      non può mai impugnare....poichè il pagamento è un atto dovuto!
                      Ho cannato pure questa!!

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