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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioÃÂ inevitabile non pensarci, ma cerca di sospendere il giudizio...
Se ti riferisci all' A.E , non ha mai scritto che i risultati dovessero essere comunicati oggi ma solo detto a voce in sede concorsuale ( e non so neppure chi abbia fatto questa comunicazione,se Formez oppure A.E.). Per faccende importanti , comunicazioni a voce per me sono carta straccia ð Avranno avuto delle difficoltà , siamo tantissimi.Ultima modifica di ROL; 27-11-2023, 21:39.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Sospendere il giudizio di cosa?
Se ti riferisci all' A.E , non ha mai scritto che i risultati dovessero essere comunicati oggi ma solo detto a voce in sede concorsuale ( e non so neppure chi abbia fatto questa comunicazione,se Formez oppure A.E.). Per faccende importanti , comunicazioni a voce per me sono carta straccia ð Avranno avuto delle difficoltà , siamo tantissimi.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
No Rol...ð Io non so niente a riguardo...mi riferisco a quello che hai scritto l'altro giorno e quindi al tuo giudizio sull'esito del concorso. Ã inevitabile pensare alla comunicazione dei prossimi giorni, ma sospendi il giudizio. Questo intendevo. Non volevo farti alterare, scusami...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
Scusarti di cosa? Non mi sono alterato e mi dispiace se ho dato questa impressione. Mi disturba chi si mette a gridare al complotto per il mancato rispetto di una data che non era neppure stata fissata ufficialmente per iscritto. Chi prenderà il voto più alto passerà , stop finito.
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SENTENZA DEL 21/08/2023 N. 2445/23 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA
Giudicato penale nel processo tributario dopo la Legge n. 130/2022
La sentenza penale irrevocabile assume efficacia vincolante e opera automaticamente nel processo tributario. In base a tale principio, introdotto dalla Legge n. 130/2022, che ha radicalmente modificato il rapporto tra giudicato penale e processo tributario, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto lâappello della società contribuente. Spiegano i giudici che la sentenza penale irrevocabile non assume più mera efficacia probatoria, bensì efficacia di giudicato automaticamente rilevabile nel processo tributario. Di conseguenza viene meno il cosiddetto âdoppio binarioâ tra processo penale e processo tributario. Alla luce del recente dettato normativo, infatti, la sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o lâimputato non lo ha commesso, fa stato nel giudizio tributario, con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale. Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno disposto lâannullamento dellâavviso di accertamento impugnato.
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ORDINANZA DEL 04/09/2023 N. 25690/5 -Â CORTE DI CASSAZIONE
Il valore giuridico del Commentario OCSE
Il Commentario OCSE al modello di convenzioni contro le doppie imposizioni non ha valore normativo, ma costituisce solo una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti. In ossequio a questo principio, già espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6242 del 2020, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un contribuente, il quale chiedeva lâapplicazione diretta del Commentario OCSE, in quanto âfonte del diritto internazionaleâ. Nel caso di specie, la Cassazione ricorda, invece, che il Commentario ha esclusivamente natura di âsoft lawâe, pertanto, non è vincolante.
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